LA CARTELLA DI PAGAMENTO PUO’ ESSERE ANNULLATA SENZA L’ATTO DI RETTIFICA
2016-10-11 BLuStudio
La comunicazione di irregolarità, nota anche come avviso bonario, è il documento con cui l'amministrazione finanziaria informa il contribuente di eventuali anomalie riguardo l'esito del controllo effettuato, attraverso procedure automatizzate, sulla dichiarazione tributaria annuale, a norma dell'art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973. Qualora il contribuente, entro 30 giorni dalla notifica della predetta comunicazione, non regolarizzi la propria posizione o non fornisca chiarimenti idonei ad una rettifica, riceverebbe una cartella di pagamento in seguito all'iscrizione a ruolo delle imposte dovute.
Su questo tema la Corte di Cassazione nella sentenza n. 19860/16 depositata il 5 ottobre 2016 si è espressa ritenendo ammissibile la diretta iscrizione a ruolo delle imposte, in modo automatizzato, evitando in questo modo l'atto di rettifica o di accertamento, c.d. avviso bonario, solo quando il dovuto è determinato mediante un controllo meramente cartolare, sulla base dei dati forniti dal contribuente, o di una semplice correzione di errori materiali o di calcolo. Al contrario, il disconoscimento di un credito del periodo di imposta precedente, anche nel caso esaminato dalla Corte di dichiarazione omessa per quel periodo di imposta, l'ufficio avrebbe dovuto emettere un avviso di rettifica, in quanto «il disconoscimento del credito di imposta del contribuente non poteva avvenire mediante l'emissione di una cartella di pagamento avente ad oggetto il relativo importo, ma richiedeva un previo avviso di recupero». Pertanto, in quest'ultimo caso, senza l'atto di rettifica la cartella deve essere annullata.
Su questo tema la Corte di Cassazione nella sentenza n. 19860/16 depositata il 5 ottobre 2016 si è espressa ritenendo ammissibile la diretta iscrizione a ruolo delle imposte, in modo automatizzato, evitando in questo modo l'atto di rettifica o di accertamento, c.d. avviso bonario, solo quando il dovuto è determinato mediante un controllo meramente cartolare, sulla base dei dati forniti dal contribuente, o di una semplice correzione di errori materiali o di calcolo. Al contrario, il disconoscimento di un credito del periodo di imposta precedente, anche nel caso esaminato dalla Corte di dichiarazione omessa per quel periodo di imposta, l'ufficio avrebbe dovuto emettere un avviso di rettifica, in quanto «il disconoscimento del credito di imposta del contribuente non poteva avvenire mediante l'emissione di una cartella di pagamento avente ad oggetto il relativo importo, ma richiedeva un previo avviso di recupero». Pertanto, in quest'ultimo caso, senza l'atto di rettifica la cartella deve essere annullata.