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CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO DL “SOSTEGNI-BIS”

2021-05-27 BLuStudio
Il nuovo contributo sotto forma di erogazione a fondo perduto, previsto dall'art. 1 del DL 73/2021 - c.d. decreto "Sostegni-bis" - (pubblicato in G.U. del 25.05.2021) risulta più complesso rispetto ai precedenti, e si articola in tre componenti: un contributo "automatico" pari a quello del DL "Sostegni"; un contributo "alternativo" basato su un periodo temporale differente; un ulteriore contributo, con finalità perequative, basato sul risultato economico d'esercizio, ancora da disciplinare compiutamente.

I commi da 1 a 4 dell'art. 1 del DL 73/2021 disciplinano il contributo "automatico", per il quale non è richiesta la presentazione di alcuna istanza. Il contributo è riconosciuto a tutti i soggetti che hanno la partita IVA attiva al 26 maggio 2021 (data di entrata in vigore del decreto) e che hanno presentato istanza ed ottenuto il riconoscimento del precedente contributo a fondo perduto di cui all'art. 1 del DL 41/2021.

Il nuovo contributo spetta in misura pari a quello già riconosciuto dall'art. 1 del DL 41/2021 ed è corrisposto dall'Agenzia delle Entrate con la stessa modalità scelta per il precedente (accredito diretto o credito d'imposta da utilizzare in compensazione nel modello F24).

I commi da 5 a 15 dell'art. 1 del DL 73/2021 disciplinano poi il contributo a fondo perduto "alternativo" rispetto a quello automatico. Tale contributo è riconosciuto a tutti i soggetti, indipendentemente dalla presentazione dell'istanza per il contributo del DL "Sostegni":

- che svolgono attività d'impresa, arte o professione o producono reddito agrario;
- titolari di partita IVA attiva al 26 maggio 2021, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato;
- a condizione che abbiano ricavi/compensi non superiori a 10 milioni di euro nel 2019 (soggetti "solari") e che l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 sia inferiore almeno del 30% rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020.

Quanto al calcolo del contributo, per i soggetti che hanno beneficiato del contributo di cui all'art. 1 del DL 41/2021, il contributo "alternativo" è determinato applicando alla differenza tra l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo 1° aprile 2020-31 marzo 2021 e l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo 1° aprile 2019-31 marzo 2020 la "vecchia" percentuale prevista con riferimento ai soggetti rientranti nei diversi scaglioni di ricavi/compensi 2019: 60% fino a 100.000 euro; 50% da 100.000 a 400.000 euro; 40% da 400.000 a un milione; 30% da uno a 5 milioni; 20% da 5 a 10 milioni.

Il contributo spetta anche ai soggetti che non hanno beneficiato del contributo "Sostegni". In tal caso alla suddetta differenza si applica invece la seguente percentuale, definita sempre in relazione ai ricavi/compensi 2019: 90% fino a 100.000 euro; 70% da 100.000 a 400.000 euro; 50% da 400.000 a un milione; 40% da uno a 5 milioni; 30% da 5 a 10 milioni.

Anche in questo caso il contributo non può essere superiore a 150.000 euro e può essere riconosciuto direttamente sul conto corrente del beneficiario, o tramite credito d'imposta.

Contributo "alternativo" con apposita istanza

Il contributo "alternativo" si ottiene presentando apposita istanza all'Agenzia delle Entrate, con modalità e termini che saranno definiti con futuro provvedimento del Direttore dell'Agenzia.

E' infine stabilita l'introduzione di un terzo contributo a fondo perduto commisurato al peggioramento del risultato economico di bilancio 2020 rispetto a quello registrato nel corso del precedente esercizio. Le modalità, i termini e i parametri di tale contributo devono essere definite da un Decreto del MEF di futura emanazione.

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