NOTA DI CREDITO ALL’APERTURA DELLE NUOVE PROCEDURE CONCORSUALI
2021-05-28 BLuStudio
L'art. 18 del DL 73/2021 - c.d. decreto "Sostegni-bis" - ha modificato l'impianto normativo per l'emissione delle note di variazione IVA derivanti dalle procedure concorsuali avviate a decorrere dal 26 maggio 2021 (data di entrata in vigore del decreto).
In aderenza alla giurisprudenza comunitaria il legislatore, modificando l'art. 26 comma 2 del DPR 633/72 mediante introduzione del comma 3-bis, consente ora di emettere la nota di variazione in diminuzione, in caso di mancato pagamento del corrispettivo, in tutto o in parte, da parte del cessionario o committente "a partire dalla data in cui quest'ultimo è assoggettato a una procedura concorsuale".
Attualmente, quindi, la variazione in diminuzione per mancato incasso di crediti è consentita:
• dalla data del decreto che omologa un accordo di ristrutturazione dei debiti;
• dalla data di pubblicazione nel Registro delle imprese di un piano attestato;
• dalla data della sentenza dichiarativa di fallimento
• dalla data del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo;
• dalla data del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa o del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi.
La disposizione introdotta con il DL 73/2021 risulta conforme con l'approccio già assunto dalla Corte di Cassazione n. 25896/2020, nella quale è stato, tra l'altro, sancito che l'emissione della nota di variazione in diminuzione non necessita della certezza dell'irrecuperabilità derivante dall'infruttuosità della procedura fallimentare, qualora questa possa avere una durata anche superiore a 10 anni, come accade in Italia (cfr. anche Corte di Giustizia Ue 23 novembre 2017, causa C-246/16).
Viene, peraltro, normativamente stabilito che, qualora il corrispettivo venga pagato dopo la data di avvio della procedura concorsuale, il cedente o prestatore dovrà effettuare una variazione in aumento dell'imposta. Di riflesso, il cessionario o committente, previa registrazione della nota, avrà il diritto di portare in detrazione, ai sensi dell'art. 19 del DPR 633/72, l'IVA corrispondente alla variazione in aumento.
Come detto, le novità di cui all'art. 18 del DL 73/2021 valgono per le sole procedure avviate a decorrere dal 26 maggio 2021; per le procedure antecedenti a tale data non sembrano applicabili indiscriminatamente i nuovi termini di emissione delle note IVA in diminuzione. È da evidenziare, tuttavia, che i principi affermati dalla giurisprudenza comunitaria in riferimento ai termini nazionali per il recupero dell'imposta, a certe condizioni, potrebbero essere applicabili anche alle procedure avviate prima del 26 maggio 2021 e non ancora conclusesi.
A questo proposito però l'interpretazione fornita dall'Agenzia delle Entrate è sempre stata quella di ritenere necessario, ai fini dell'emissione della nota di credito, che la procedura concorsuale si sia rivelata "infruttuosa": nel caso di fallimento, quindi, solamente in seguito alla pubblicazione del decreto con il quale il giudice delegato approva il piano di riparto (risoluzione n. 120/2009) o, più prudentemente, decorso il termine per le osservazioni al piano (C.M. n. 77/2000 e risposta a interpello n. 328/2019). Per il concordato preventivo liquidatorio o con continuità aziendale, invece, sarebbe ancora da attendere la definitività del decreto di omologazione e al rispetto da parte del debitore concordatario degli obblighi ivi assunti (C.M. 77/2000 e circ. Agenzia delle Entrate n. 8/2017, § 13.2).
In aderenza alla giurisprudenza comunitaria il legislatore, modificando l'art. 26 comma 2 del DPR 633/72 mediante introduzione del comma 3-bis, consente ora di emettere la nota di variazione in diminuzione, in caso di mancato pagamento del corrispettivo, in tutto o in parte, da parte del cessionario o committente "a partire dalla data in cui quest'ultimo è assoggettato a una procedura concorsuale".
Attualmente, quindi, la variazione in diminuzione per mancato incasso di crediti è consentita:
• dalla data del decreto che omologa un accordo di ristrutturazione dei debiti;
• dalla data di pubblicazione nel Registro delle imprese di un piano attestato;
• dalla data della sentenza dichiarativa di fallimento
• dalla data del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo;
• dalla data del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa o del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi.
La disposizione introdotta con il DL 73/2021 risulta conforme con l'approccio già assunto dalla Corte di Cassazione n. 25896/2020, nella quale è stato, tra l'altro, sancito che l'emissione della nota di variazione in diminuzione non necessita della certezza dell'irrecuperabilità derivante dall'infruttuosità della procedura fallimentare, qualora questa possa avere una durata anche superiore a 10 anni, come accade in Italia (cfr. anche Corte di Giustizia Ue 23 novembre 2017, causa C-246/16).
Viene, peraltro, normativamente stabilito che, qualora il corrispettivo venga pagato dopo la data di avvio della procedura concorsuale, il cedente o prestatore dovrà effettuare una variazione in aumento dell'imposta. Di riflesso, il cessionario o committente, previa registrazione della nota, avrà il diritto di portare in detrazione, ai sensi dell'art. 19 del DPR 633/72, l'IVA corrispondente alla variazione in aumento.
Come detto, le novità di cui all'art. 18 del DL 73/2021 valgono per le sole procedure avviate a decorrere dal 26 maggio 2021; per le procedure antecedenti a tale data non sembrano applicabili indiscriminatamente i nuovi termini di emissione delle note IVA in diminuzione. È da evidenziare, tuttavia, che i principi affermati dalla giurisprudenza comunitaria in riferimento ai termini nazionali per il recupero dell'imposta, a certe condizioni, potrebbero essere applicabili anche alle procedure avviate prima del 26 maggio 2021 e non ancora conclusesi.
A questo proposito però l'interpretazione fornita dall'Agenzia delle Entrate è sempre stata quella di ritenere necessario, ai fini dell'emissione della nota di credito, che la procedura concorsuale si sia rivelata "infruttuosa": nel caso di fallimento, quindi, solamente in seguito alla pubblicazione del decreto con il quale il giudice delegato approva il piano di riparto (risoluzione n. 120/2009) o, più prudentemente, decorso il termine per le osservazioni al piano (C.M. n. 77/2000 e risposta a interpello n. 328/2019). Per il concordato preventivo liquidatorio o con continuità aziendale, invece, sarebbe ancora da attendere la definitività del decreto di omologazione e al rispetto da parte del debitore concordatario degli obblighi ivi assunti (C.M. 77/2000 e circ. Agenzia delle Entrate n. 8/2017, § 13.2).