IL DL “SOSTEGNI-BIS” INTRODUCE L’A.C.E. CON ALIQUOTA MAGGIORATA AL 15%
2021-06-07 BLuStudio
Nella versione finale del decreto legge n. 73/2021, c.d. "Sostegni-bis", pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 25 maggio, l'art. 19 introduce un notevole incremento dell'aliquota del rendimento nozionale ai fini dell'Aiuto alla Crescita Economica - ACE - diretta ad incentivare la patrimonializzazione delle imprese nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020.
L'incentivo prevede quindi che gli incrementi del patrimonio netto in seguito a conferimenti o versamenti dei soci, rinunce degli stessi a crediti per finanziamenti soci, ovvero alla destinazione a riserva o a nuovo degli utili dell'esercizio chiuso al 31.12.2020, costituiscano una stratificazione separata del capitale proprio ai fini ACE, alla quale si applicherà un coefficiente di remunerazione del 15%, considerando un ammontare massimo di variazione pari a 5 milioni di euro, e ciò indipendentemente
• dal limite del patrimonio netto risultante dal bilancio dell'esercizio 2021;
• dal confronto con il patrimonio netto esistente al 31.12.2010 - base di confronto valevole per l'ordinaria disciplina ACE
• dalla data di effettuazione del conferimento o del versamento da parte del socio, in quanto per espressa previsione normativa tali incrementi rilevano a partire dal 1° giorno del periodo di imposta 2021.
Alla luce di quanto sopra, ogni Euro 1 milione, versati o accantonati nella società, in qualsiasi giorno del 2021, produrranno per i soggetti IRES un beneficio fiscale di 36.000 euro (il 24% del 15%) con un beneficio massimo di 180.000 Euro per effetto del limite sopra richiamato di 5 milioni.
Una rilevante novità apportata dalla nuova "super ACE" è rappresentata dalla possibilità di beneficiare immediatamente dell'incentivo fiscale, mediante un credito d'imposta calcolato sulla base delle aliquote IRES e IRPEF in vigore nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020.
Il credito di imposta potrà essere utilizzato - senza limiti di importo - in compensazione nel modello F24 ovvero chiesto a rimborso ovvero ceduto, previa comunicazione all'Agenzia delle Entrate, dal giorno successivo a quello dell'avvenuto versamento del conferimento in denaro o dal giorno successivo alla rinuncia o alla compensazione di crediti ovvero dal giorno successivo alla delibera dell'assemblea di destinare, in tutto in parte, a riserva l'utile di esercizio.
In ragione della straordinarietà dell'intervento, il legislatore ha previsto anche un particolare meccanismo di restituzione dell'agevolazione in caso di successiva riduzione degli apporti nella società, calibrando gli stessi in funzione delle modalità di utilizzo del beneficio.
Sostanzialmente, i decrementi del capitale proprio agevolato con "super ACE" comporteranno il recupero dell'agevolazione, o mediante restituzione del credito di imposta indebitamente fruito, ovvero mediante variazione in aumento del reddito imponibile per un importo pari al 15% della differenza tra l'incremento del capitale proprio su cui è stata calcolata l'agevolazione, e quello inferiore dei periodi di imposta successivi 2022 e 2023.
L'utilizzo del credito di imposta, in luogo dell'ordinaria modalità di deduzione dal reddito complessivo, richiede la presentazione di una Comunicazione all'Agenzia delle Entrate. E' atteso un provvedimento del direttore dell'Agenzia che disciplinerà il contenuto, i termini della Comunicazione e le modalità di cessione del credito.
L'incentivo prevede quindi che gli incrementi del patrimonio netto in seguito a conferimenti o versamenti dei soci, rinunce degli stessi a crediti per finanziamenti soci, ovvero alla destinazione a riserva o a nuovo degli utili dell'esercizio chiuso al 31.12.2020, costituiscano una stratificazione separata del capitale proprio ai fini ACE, alla quale si applicherà un coefficiente di remunerazione del 15%, considerando un ammontare massimo di variazione pari a 5 milioni di euro, e ciò indipendentemente
• dal limite del patrimonio netto risultante dal bilancio dell'esercizio 2021;
• dal confronto con il patrimonio netto esistente al 31.12.2010 - base di confronto valevole per l'ordinaria disciplina ACE
• dalla data di effettuazione del conferimento o del versamento da parte del socio, in quanto per espressa previsione normativa tali incrementi rilevano a partire dal 1° giorno del periodo di imposta 2021.
Alla luce di quanto sopra, ogni Euro 1 milione, versati o accantonati nella società, in qualsiasi giorno del 2021, produrranno per i soggetti IRES un beneficio fiscale di 36.000 euro (il 24% del 15%) con un beneficio massimo di 180.000 Euro per effetto del limite sopra richiamato di 5 milioni.
Una rilevante novità apportata dalla nuova "super ACE" è rappresentata dalla possibilità di beneficiare immediatamente dell'incentivo fiscale, mediante un credito d'imposta calcolato sulla base delle aliquote IRES e IRPEF in vigore nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020.
Il credito di imposta potrà essere utilizzato - senza limiti di importo - in compensazione nel modello F24 ovvero chiesto a rimborso ovvero ceduto, previa comunicazione all'Agenzia delle Entrate, dal giorno successivo a quello dell'avvenuto versamento del conferimento in denaro o dal giorno successivo alla rinuncia o alla compensazione di crediti ovvero dal giorno successivo alla delibera dell'assemblea di destinare, in tutto in parte, a riserva l'utile di esercizio.
In ragione della straordinarietà dell'intervento, il legislatore ha previsto anche un particolare meccanismo di restituzione dell'agevolazione in caso di successiva riduzione degli apporti nella società, calibrando gli stessi in funzione delle modalità di utilizzo del beneficio.
Sostanzialmente, i decrementi del capitale proprio agevolato con "super ACE" comporteranno il recupero dell'agevolazione, o mediante restituzione del credito di imposta indebitamente fruito, ovvero mediante variazione in aumento del reddito imponibile per un importo pari al 15% della differenza tra l'incremento del capitale proprio su cui è stata calcolata l'agevolazione, e quello inferiore dei periodi di imposta successivi 2022 e 2023.
L'utilizzo del credito di imposta, in luogo dell'ordinaria modalità di deduzione dal reddito complessivo, richiede la presentazione di una Comunicazione all'Agenzia delle Entrate. E' atteso un provvedimento del direttore dell'Agenzia che disciplinerà il contenuto, i termini della Comunicazione e le modalità di cessione del credito.