DL SOSTEGNI-BIS: CREDITO DI IMPOSTA BENI STRUMENTALI UTILIZZABILE IN UNICA SOLUZIONE
2021-06-08 BLuStudio
La legge di Bilancio 2021 ha previsto, in merito all'utilizzo del credito d'imposta relativo ai beni strumentali materiali e immateriali, la spendibilità dello stesso in compensazione orizzontale nel modello F24, in linea generale, in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dall'anno di entrata in funzione dei beni "ordinari", o di avvenuta interconnessione per i beni "Industria 4.0".
In particolare, il c. 1059 dell'art. 1 della citata legge di Bilancio 2021 ha stabilito che, per gli investimenti effettuati dal 16.11.2020 al 31.12.2022 (oppure al 30.06.2023 in caso di ordine effettuato e acconto versato entro il 31.12.2022), la fruibilità del credito d'imposta investimenti in beni strumentali passasse dall'ordinaria compensazione in tre quote annuali di pari importo a decorrere dall'anno:
• di entrata in funzione del bene, per beni materiali e immateriali ordinari;
• di interconnessione, per beni materiali e immateriali 4.0.
In deroga alla regola generale di ripartizione in tre quote annuali, era prevista la facoltà di fruire del credito in unica soluzione, per i soli soggetti con ricavi o compensi inferiori a € 5 milioni di Euro e nel solo caso di investimenti in beni ordinari (materiali e immateriali).
La novità del DL Sostegni-Bis
L'art. 20 del decreto Sostegni-bis sostanzialmente amplia la possibilità di utilizzare in un'unica soluzione il credito d'imposta per investimenti in beni strumentali. In particolare, il credito d'imposta può essere utilizzato in un'unica soluzione anche dai soggetti con ricavi/compensi uguali o superiori a € 5 milioni, per gli investimenti in beni strumentali materiali "ordinari" effettuati nel periodo 16 novembre 2020-31 dicembre 2021.
La compensazione in un'unica quota annuale, in luogo delle ordinarie tre quote annuali di pari importo, è pertanto consentita, indipendentemente dal volume dei ricavi o compensi realizzati dal soggetto beneficiario.
Il riferimento contenuto nella norma in commento ai soli beni materiali diversi da quelli indicati nell'Allegato A L. 232/2016 comporta che per gli investimenti in beni immateriali "ordinari" effettuati nel suddetto periodo da soggetti con ricavi/compensi superiori a € 5 milioni non è prevista la possibilità di utilizzare il credito d'imposta in un'unica soluzione; questo comporta che il credito d'imposta per i beni immateriali "ordinari" rimane quindi utilizzabile in tre quote annuali.
Resta inoltre ferma la modalità di utilizzo in tre quote annuali per gli investimenti in beni materiali e immateriali "ordinari" effettuati nel 2022 e per tutti gli investimenti in beni materiali e immateriali "Industria 4.0" effettuati nell'intero periodo agevolato.
L'unica modalità di fruizione del credito d'imposta resta la sola compensazione orizzontale non avendo previsto, il decreto Sostegni bis, la facoltà di cessione a terzi, compresi gli intermediari finanziari, del credito d'imposta per investimenti in beni strumentali, più volte prospettata dapprima nell'iter di approvazione della legge di Bilancio 2021 e poi nell'iter di conversione in legge del DL 41/2021 (c.d. Decreto Sostegni).
In particolare, il c. 1059 dell'art. 1 della citata legge di Bilancio 2021 ha stabilito che, per gli investimenti effettuati dal 16.11.2020 al 31.12.2022 (oppure al 30.06.2023 in caso di ordine effettuato e acconto versato entro il 31.12.2022), la fruibilità del credito d'imposta investimenti in beni strumentali passasse dall'ordinaria compensazione in tre quote annuali di pari importo a decorrere dall'anno:
• di entrata in funzione del bene, per beni materiali e immateriali ordinari;
• di interconnessione, per beni materiali e immateriali 4.0.
In deroga alla regola generale di ripartizione in tre quote annuali, era prevista la facoltà di fruire del credito in unica soluzione, per i soli soggetti con ricavi o compensi inferiori a € 5 milioni di Euro e nel solo caso di investimenti in beni ordinari (materiali e immateriali).
La novità del DL Sostegni-Bis
L'art. 20 del decreto Sostegni-bis sostanzialmente amplia la possibilità di utilizzare in un'unica soluzione il credito d'imposta per investimenti in beni strumentali. In particolare, il credito d'imposta può essere utilizzato in un'unica soluzione anche dai soggetti con ricavi/compensi uguali o superiori a € 5 milioni, per gli investimenti in beni strumentali materiali "ordinari" effettuati nel periodo 16 novembre 2020-31 dicembre 2021.
La compensazione in un'unica quota annuale, in luogo delle ordinarie tre quote annuali di pari importo, è pertanto consentita, indipendentemente dal volume dei ricavi o compensi realizzati dal soggetto beneficiario.
Il riferimento contenuto nella norma in commento ai soli beni materiali diversi da quelli indicati nell'Allegato A L. 232/2016 comporta che per gli investimenti in beni immateriali "ordinari" effettuati nel suddetto periodo da soggetti con ricavi/compensi superiori a € 5 milioni non è prevista la possibilità di utilizzare il credito d'imposta in un'unica soluzione; questo comporta che il credito d'imposta per i beni immateriali "ordinari" rimane quindi utilizzabile in tre quote annuali.
Resta inoltre ferma la modalità di utilizzo in tre quote annuali per gli investimenti in beni materiali e immateriali "ordinari" effettuati nel 2022 e per tutti gli investimenti in beni materiali e immateriali "Industria 4.0" effettuati nell'intero periodo agevolato.
L'unica modalità di fruizione del credito d'imposta resta la sola compensazione orizzontale non avendo previsto, il decreto Sostegni bis, la facoltà di cessione a terzi, compresi gli intermediari finanziari, del credito d'imposta per investimenti in beni strumentali, più volte prospettata dapprima nell'iter di approvazione della legge di Bilancio 2021 e poi nell'iter di conversione in legge del DL 41/2021 (c.d. Decreto Sostegni).