DL SOSTEGNI-BIS: DEFINITA LA PERCENTUALE PER IL CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO “PEREQUATIVO”
2021-11-22 BLuStudio
L'Art. 1 commi 16-27 del DL n. 73/2021 c.d. "Sostegni-bis", convertito in Legge n. 106/2021, introduce un terzo contributo a fondo perduto che si aggiunge a quello automatico e a quello relativo alle attività stagionali, denominato "contributo Sostegni bis perequativo". Tale contributo è commisurato alla differenza tra il risultato economico d'esercizio relativo all'anno di imposta 2020 e quello relativo all'anno di imposta 2019. In proposito, l'Agenzia delle Entrate ha stabilito - di fatto andando oltre il dato letterale della disposizione normativa - che per "risultato economico d'esercizio" si intenda invece l'utile (ovvero la perdita) fiscale, come indicato agli appositi righi delle dichiarazioni dei redditi presentate per i periodi di imposta in esame.
Il contributo spettante viene riconosciuto al netto dei contributi a fondo perduto già ottenuti dal richiedente durante l'intero periodo di emergenza da Coronavirus, cioè a partire dal contributo introdotto dal DL n. 34/2020 c.d. "Decreto Rilancio".
Per poter richiedere il contributo è necessario che la dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020 sia stata presentata entro il 30 settembre 2021. Eventuali dichiarazioni presentate in data successiva non rilevano ai fini della determinazione del contributo.
In data 12 novembre u.s. è stato pubblicato l'atteso Decreto ministeriale che ha fissato la percentuale di peggioramento del risultato economico (rectius, del reddito di esercizio) oltre la quale i contribuenti hanno diritto di richiedere il contributo perequativo.
Possono infatti beneficiare del contributo:
• I soggetti esercenti attività d'impresa, arte e professione o che producono reddito agrario;
• i soggetti titolari di partita IVA attiva al 26.05.2021 residenti o stabiliti nel territorio dello Stato.
Il contributo perequativo, tuttavia, spetta a condizione che:
• i ricavi e/o compensi del periodo d'imposta 2019 non siano superiori a 10 milioni di euro;
• si ravvisi un peggioramento del reddito di esercizio relativo al periodo di imposta in corso al 31.12.2020, rispetto a quello registrato nell'esercizio precedente, in misura pari o superiore al 30% (DM 12 novembre 2021).
L'ammontare del contributo a fondo perduto è determinato applicando le seguenti percentuali decrescenti, in funzione del livello di ricavi o compensi registrati nell'anno 2019, alla differenza tra i due redditi di esercizio rilevanti ai fini fiscali:
• 30% per i soggetti con ricavi e/o compensi 2019 non superiori a 100 mila euro;
• 20% per i soggetti con ricavi e/o compensi 2019 compresi tra 100 mila e 400 mila euro;
• 15% per i soggetti con ricavi e/o compensi 2019 compresi tra 400 mila e 1 milione di euro;
• 10% per i soggetti con ricavi e/o compensi 2019 compresi tra 1 milione e 5 milioni di euro;
• 5% per i soggetti con ricavi e/o compensi 2019 compresi tra 5 e 10 milioni di euro.
In ogni caso il contributo non può superare 150 mila euro.
Al fine di poter usufruire del contributo i contribuenti dovranno presentare apposita istanza all'Agenzia delle Entrate, secondo le modalità che verranno stabilite con provvedimento di prossima emanazione. Il contribuente, a sua scelta potrà beneficiare del contributo alternativamente: mediante accredito diretto su conto corrente intestato al codice fiscale del richiedente; ovvero, sotto forma di credito di imposta utilizzabile in compensazione mediante modello F24.
Si precisa che il contributo a fondo perduto non rileva per la determinazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP.
Il contributo spettante viene riconosciuto al netto dei contributi a fondo perduto già ottenuti dal richiedente durante l'intero periodo di emergenza da Coronavirus, cioè a partire dal contributo introdotto dal DL n. 34/2020 c.d. "Decreto Rilancio".
Per poter richiedere il contributo è necessario che la dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020 sia stata presentata entro il 30 settembre 2021. Eventuali dichiarazioni presentate in data successiva non rilevano ai fini della determinazione del contributo.
In data 12 novembre u.s. è stato pubblicato l'atteso Decreto ministeriale che ha fissato la percentuale di peggioramento del risultato economico (rectius, del reddito di esercizio) oltre la quale i contribuenti hanno diritto di richiedere il contributo perequativo.
Possono infatti beneficiare del contributo:
• I soggetti esercenti attività d'impresa, arte e professione o che producono reddito agrario;
• i soggetti titolari di partita IVA attiva al 26.05.2021 residenti o stabiliti nel territorio dello Stato.
Il contributo perequativo, tuttavia, spetta a condizione che:
• i ricavi e/o compensi del periodo d'imposta 2019 non siano superiori a 10 milioni di euro;
• si ravvisi un peggioramento del reddito di esercizio relativo al periodo di imposta in corso al 31.12.2020, rispetto a quello registrato nell'esercizio precedente, in misura pari o superiore al 30% (DM 12 novembre 2021).
L'ammontare del contributo a fondo perduto è determinato applicando le seguenti percentuali decrescenti, in funzione del livello di ricavi o compensi registrati nell'anno 2019, alla differenza tra i due redditi di esercizio rilevanti ai fini fiscali:
• 30% per i soggetti con ricavi e/o compensi 2019 non superiori a 100 mila euro;
• 20% per i soggetti con ricavi e/o compensi 2019 compresi tra 100 mila e 400 mila euro;
• 15% per i soggetti con ricavi e/o compensi 2019 compresi tra 400 mila e 1 milione di euro;
• 10% per i soggetti con ricavi e/o compensi 2019 compresi tra 1 milione e 5 milioni di euro;
• 5% per i soggetti con ricavi e/o compensi 2019 compresi tra 5 e 10 milioni di euro.
In ogni caso il contributo non può superare 150 mila euro.
Al fine di poter usufruire del contributo i contribuenti dovranno presentare apposita istanza all'Agenzia delle Entrate, secondo le modalità che verranno stabilite con provvedimento di prossima emanazione. Il contribuente, a sua scelta potrà beneficiare del contributo alternativamente: mediante accredito diretto su conto corrente intestato al codice fiscale del richiedente; ovvero, sotto forma di credito di imposta utilizzabile in compensazione mediante modello F24.
Si precisa che il contributo a fondo perduto non rileva per la determinazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP.