DECRETO “ANTIFRODI”: ULTIMI CHIARIMENTI SULLE DETRAZIONI EDILIZIE E RELATIVE OPZIONI
2021-12-09 BLuStudio
Con la circolare dell'Agenzia delle Entrate 29.11.2021, n. 16 sono stati forniti taluni chiarimenti sulle nuove disposizioni contenute nel DL 157/2021 (c.d. decreto "Antifrodi"). Le disposizioni concernenti il contrasto delle frodi connesse alla concessione dei crediti di imposta relativi alle detrazioni edilizie sono già state illustrate nella nostra Circolare di approfondimento n. 56. I primi chiarimenti in ordine a taluni aspetti applicativi delle nuove misure sono intervenuti grazie alle FAQ pubblicate sul sito dell'Agenzia a cui si è dedicato un apposito contributo su questo sito, a cui si rimanda.
Decorrenza delle nuove disposizioni relative alle Opzioni di cessione o sconto in fattura
Le nuove disposizioni previste dal co. 1-ter dell'art. 121 del DL 34/2020 si applicano, in via di principio, alle comunicazioni trasmesse in via telematica all'Agenzia delle Entrate a decorrere dal 12.11.2021. Tuttavia, con riguardo ai bonus diversi dal superbonus 110%, la circ. Agenzia delle Entrate 29.11.2021 n. 16 ha precisato che i sopravvenuti obblighi di visto di conformità e di attestazione di congruità delle spese si applicano alle comunicazioni di opzione presentate all'Agenzia delle Entrate a decorrere dal 12.11.2021.
Tuttavia, il visto e l'attestazione di congruità per le detrazioni diverse dal superbonus 110% non sono necessari se entro tale data:
• è stato concluso con la banca per la cessione del credito, ovvero con il fornitore per l'applicazione dello sconto in fattura;
• sono state emesse (e ricevute) le fatture da parte dei fornitori;
• sono stati effettuati i pagamenti delle medesime fatture.
Ne consegue che, il visto e l'attestazione di congruità per le detrazioni diverse dal superbonus 110% sono invece obbligatori se manca anche soltanto una delle suddette circostanze. Si segnala che, nonostante sia lasciata piena libertà ai contribuenti in merito alla documentazione della conclusione del contratto di cessione con l'istituto di credito, ovvero con il fornitore per lo sconto in fattura, la data di conclusione del contratto di cessione deve essere in ogni caso indicata nel quadro D del modello di comunicazione delle opzioni approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 12.11.2021 n. 312528 (deve essere compilato, in particolare, il campo "Data di esercizio dell'opzio¬ne" del quadro D).
Attestazione di congruità delle spese in assenza di stato avanzamento lavori
L'Agenzia delle Entrate, con la circolare in commento, ha precisato che per i Bonus diversi dal Superbonus, l'attestazione, richiesta per optare per lo sconto in fattura o la cessione del credito, può essere rilasciata anche in assenza di uno stato di avanzamento lavori o di una dichiarazione di fine lavori. Tuttavia, considerata la ratio della disciplina, la nuova attestazione della congruità della spesa non può che riferirsi ad interventi che risultino almeno iniziati.
Obbligo del visto di conformità sulle dichiarazioni
La circ. Agenzia delle Entrate 29.11.2021 n. 16 ha chiarito che l'obbligo di rilasciare il visto di conformità per usufruire della detrazione c.d. Superbonus in dichiarazione:
• è escluso nel caso in cui sia presentata la dichiarazione precompilata direttamente dal contribuente (modello 730 o modello REDDITI), ovvero tramite il sostituto d'imposta che presta l'assistenza fiscale (modello 730);
• trova applicazione per le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni, e gli enti non commerciali, cui si applica il "criterio di cassa", con riferimento alle spese sostenute dal 12.11.2021. L'obbligo non riguarda le spese sostenute nel 2020 indicate nelle dichiarazioni dei redditi presentate nel 2021 per tale anno di imposta (730/2021 o modello REDDITI 2021 anche se presentati dopo l'11.11.2021); l'obbligo non sussiste neanche in caso di successiva presentazione di una dichiarazione dei redditi integrativa relativa al periodo d'imposta 2020;
• riguarda solo i dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione c.d. Superbonus 110%.
Con riguardo a quest'ultimo aspetto, quindi, non sussisterebbe l'obbligo di apporre il visto di conformità sull'intera dichiarazione dei redditi. Rimane fermo che il contribuente è tenuto a richiedere il visto di conformità sull'intera dichiarazione nei casi normativamente previsti (es. per la compensazione dei crediti per importi superiori a 5.000,00 euro annui) e che, in questi casi, il visto sull'intera dichiarazione assorbe quello specifico del Superbonus.
Sembrerebbe anche che detto visto possa essere rilasciato al contribuente in carta semplice dal soggetto ad esso abilitato (lo si evince dal passaggio della circolare riguardante la documentazione che deve essere conservata dal contribuente).
Decorrenza delle nuove disposizioni relative alle Opzioni di cessione o sconto in fattura
Le nuove disposizioni previste dal co. 1-ter dell'art. 121 del DL 34/2020 si applicano, in via di principio, alle comunicazioni trasmesse in via telematica all'Agenzia delle Entrate a decorrere dal 12.11.2021. Tuttavia, con riguardo ai bonus diversi dal superbonus 110%, la circ. Agenzia delle Entrate 29.11.2021 n. 16 ha precisato che i sopravvenuti obblighi di visto di conformità e di attestazione di congruità delle spese si applicano alle comunicazioni di opzione presentate all'Agenzia delle Entrate a decorrere dal 12.11.2021.
Tuttavia, il visto e l'attestazione di congruità per le detrazioni diverse dal superbonus 110% non sono necessari se entro tale data:
• è stato concluso con la banca per la cessione del credito, ovvero con il fornitore per l'applicazione dello sconto in fattura;
• sono state emesse (e ricevute) le fatture da parte dei fornitori;
• sono stati effettuati i pagamenti delle medesime fatture.
Ne consegue che, il visto e l'attestazione di congruità per le detrazioni diverse dal superbonus 110% sono invece obbligatori se manca anche soltanto una delle suddette circostanze. Si segnala che, nonostante sia lasciata piena libertà ai contribuenti in merito alla documentazione della conclusione del contratto di cessione con l'istituto di credito, ovvero con il fornitore per lo sconto in fattura, la data di conclusione del contratto di cessione deve essere in ogni caso indicata nel quadro D del modello di comunicazione delle opzioni approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 12.11.2021 n. 312528 (deve essere compilato, in particolare, il campo "Data di esercizio dell'opzio¬ne" del quadro D).
Attestazione di congruità delle spese in assenza di stato avanzamento lavori
L'Agenzia delle Entrate, con la circolare in commento, ha precisato che per i Bonus diversi dal Superbonus, l'attestazione, richiesta per optare per lo sconto in fattura o la cessione del credito, può essere rilasciata anche in assenza di uno stato di avanzamento lavori o di una dichiarazione di fine lavori. Tuttavia, considerata la ratio della disciplina, la nuova attestazione della congruità della spesa non può che riferirsi ad interventi che risultino almeno iniziati.
Obbligo del visto di conformità sulle dichiarazioni
La circ. Agenzia delle Entrate 29.11.2021 n. 16 ha chiarito che l'obbligo di rilasciare il visto di conformità per usufruire della detrazione c.d. Superbonus in dichiarazione:
• è escluso nel caso in cui sia presentata la dichiarazione precompilata direttamente dal contribuente (modello 730 o modello REDDITI), ovvero tramite il sostituto d'imposta che presta l'assistenza fiscale (modello 730);
• trova applicazione per le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni, e gli enti non commerciali, cui si applica il "criterio di cassa", con riferimento alle spese sostenute dal 12.11.2021. L'obbligo non riguarda le spese sostenute nel 2020 indicate nelle dichiarazioni dei redditi presentate nel 2021 per tale anno di imposta (730/2021 o modello REDDITI 2021 anche se presentati dopo l'11.11.2021); l'obbligo non sussiste neanche in caso di successiva presentazione di una dichiarazione dei redditi integrativa relativa al periodo d'imposta 2020;
• riguarda solo i dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione c.d. Superbonus 110%.
Con riguardo a quest'ultimo aspetto, quindi, non sussisterebbe l'obbligo di apporre il visto di conformità sull'intera dichiarazione dei redditi. Rimane fermo che il contribuente è tenuto a richiedere il visto di conformità sull'intera dichiarazione nei casi normativamente previsti (es. per la compensazione dei crediti per importi superiori a 5.000,00 euro annui) e che, in questi casi, il visto sull'intera dichiarazione assorbe quello specifico del Superbonus.
Sembrerebbe anche che detto visto possa essere rilasciato al contribuente in carta semplice dal soggetto ad esso abilitato (lo si evince dal passaggio della circolare riguardante la documentazione che deve essere conservata dal contribuente).