INDEBITA COMPENSAZIONE: DEFINIZIONE AL TERZO DELLE SANZIONI ANCHE PER IL PASSATO
2016-10-20 BLuStudio
La Corte di Cassazione nella sentenza n.18682/16, del 23 settembre, ha affrontato il tema della compensazione indebita di crediti inesistenti, per splafonamento, e le sue conclusioni possono essere allargate anche a tutte quelle fattispecie che possono emergere dalla liquidazione automatica o dal controllo formale della dichiarazione.
Infatti, quando al contribuente viene recapitata una comunicazione di irregolarità, il c.d. avviso bonario, è possibile la definizione al terzo o ai due terzi delle sanzioni. L'ufficio, però, non è obbligato ad utilizzare la comunicazione di irregolarità, poiché può emettere un apposito atto di contestazione o un avviso di recupero del credito d'imposta indicando, in calce, che gli omessi versamenti non possono essere oggetto di definizione agevolata.
La Corte di Cassazione ha negato la legittimità della predetta prassi, affermando sostanzialmente che la definizione con riduzione di un terzo delle sanzioni opera anche in caso l'Ufficio utilizzi i suddetti atti.
Quindi, sulla base della presa di posizione della Suprema Corte, per le sanzioni in questione qualora venisse recapitato un avviso bonario, spetta la definizione degli artt. 2 e 3 del D.Lgs. n. 462/1997, a un terzo o a due terzi, mentre, qualora venisse recapitato un qualsiasi altro atto, spetta la definizione al terzo ai sensi degli artt. 16 o 17 del D.Lgs. n. 472/1997, con effetti anche per le violazioni commesse in passato.
Infatti, quando al contribuente viene recapitata una comunicazione di irregolarità, il c.d. avviso bonario, è possibile la definizione al terzo o ai due terzi delle sanzioni. L'ufficio, però, non è obbligato ad utilizzare la comunicazione di irregolarità, poiché può emettere un apposito atto di contestazione o un avviso di recupero del credito d'imposta indicando, in calce, che gli omessi versamenti non possono essere oggetto di definizione agevolata.
La Corte di Cassazione ha negato la legittimità della predetta prassi, affermando sostanzialmente che la definizione con riduzione di un terzo delle sanzioni opera anche in caso l'Ufficio utilizzi i suddetti atti.
Quindi, sulla base della presa di posizione della Suprema Corte, per le sanzioni in questione qualora venisse recapitato un avviso bonario, spetta la definizione degli artt. 2 e 3 del D.Lgs. n. 462/1997, a un terzo o a due terzi, mentre, qualora venisse recapitato un qualsiasi altro atto, spetta la definizione al terzo ai sensi degli artt. 16 o 17 del D.Lgs. n. 472/1997, con effetti anche per le violazioni commesse in passato.