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ESTENSIONE DELLA FATTURAZIONE ELETTRONICA AI SOGGETTI MINORI

2022-05-11 BLuStudio
L'Art. 18 del DL 63/2022, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 30 aprile 2022, estende l'obbligo di fatturazione elettronica, anche in capo ai forfettari, soggetti in regime di vantaggio, associazioni sportive dilettantistiche e altri soggetti passivi senza scopo di lucro che hanno esercitato l'opzione di cui alla L. 398/91 .

L'obbligo decorre dal 1° luglio 2022 per i soggetti che, nel corso del 2021, hanno conseguito un ammontare di ricavi o compensi, ragguagliati ad anno, per un importo superiore a Euro 25 mila, se tale soglia di ricavi non risulta superata, l'obbligo è prorogato al 1° gennaio 2023, previa verifica della soglia di ricavi / compensi realizzati nel 2022. Dal 1° gennaio 2024 l'obbligo è in vigore indipendentemente dai ricavi o compensi realizzati nel periodo di imposta precedente.

I predetti soggetti avranno quindi l'obbligo di:
- emettere fatture elettroniche, utilizzando, alternativamente, l'apposito portale "Fatture e Corrispettivi"; l'app "FatturAE"; il software gratuito fornito dall'Agenzia delle Entrate, ovvero uno degli appositi Software disponibili sul mercato che consenta la compilazione della fattura nel formato XML. La fattura elettronica, per essere considerata emessa, deve essere inviata al cliente attraverso il sistema Sdi.
- conservare in formato elettronico le fattura: si precisa che la conservazione elettronica delle fatture non si sostanzia nella semplice memorizzazione sul PC del file della fattura, ma richiede un processo di conservazione mediante un apposito servizio fornito da operatori privati o il servizio gratuito offerto dall'Agenzia delle Entrate.

Per facilitare i soggetti obbligati in relazione al neo introdotto adempimento, l'Agenzia delle Entrate ha previsto una moratoria temporanea degli ordinari termini di emissione delle fatture elettroniche: in particolare, per il terzo trimestre del 2022, l'emissione della fattura elettronica per i nuovi soggetti obbligati, potrà avvenire entro la fine del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, in luogo dell'ordinario termine di 12 giorni.

Per effetto dell'estensione dell'obbligo di fatturazione elettronica, i predetti soggetti divengono altresì obbligati a trasmettere trimestralmente all'Agenzia delle Entrate i dati delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi, effettuate e ricevute verso controparti non residenti in Italia, mediante l'invio della comunicazione c.d. "Esterometro". Si ricorda che tale adempimento prevede la trasmissione telematica attraverso tracciato "xml" dei dati delle operazioni realizzate, salvo deroga per le prestazioni già in origine documentate da fattura elettronica.


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