COMUNICAZIONE AVVIO ATTIVITA’ LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE SOLO MEDIANTE IL PORTALE DEL MIN. LAVORO
2022-05-27 BLuStudio
L'art. 12-sexies del DL 21/2022, introdotto in sede di conversione con la L. 20.5.2022 n. 51, ha modificato l'art. 14 del DLgs. 81/2008 in tema di obbligo di comunicazione preventiva di avvio dei rapporti di lavoro occasionale a carico dei committenti, stabilendo che il portale del Ministero del Lavoro è l'unico canale valido per la trasmissione della comunicazione obbligatoria, in luogo di SMS e posta elettronica.
Tra le prestazioni occasionali soggette all'obbligo sono comprese, secondo l'interpretazione ufficiale dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, sia le prestazioni di lavoro occasionale c.d. "sostitutive" di quelle di lavoro subordinato, sia le prestazioni di lavoro autonomo occasionale, svolto cioè senza i caratteri di abitualità e di prevalenza.
Si ricorda che l'obbligo di comunicare preventivamente, da parte del committente, l'inizio della collaborazione, è stato introdotto ad opera dell'art. 13 del DL 146/2021, al fine di svolgere attività di monitoraggio e di contrastare forme elusive nell'utilizzo del lavoro autonomo occasionale.
La comunicazione in oggetto deve essere predisposta mediante un'applicazione disponibile sul portale "Servizio Lavoro" accessibile ai datori di lavoro e ai soggetti abilitati mediante SPID e CIE. Il contenuto della comunicazione rimane quello indicato nella Nota congiunta del Ministero del Lavoro e dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro 11.01.2022 n. 19. Si riportano di seguito i contenuti minimi:
• dati del committente e del prestatore;
• luogo della prestazione;
• sintetica descrizione dell'attività;
• data inizio prestazione e presumibile arco temporale entro il quale potrà considerarsi compiuta (7; 15 o 30 giorni), con la precisazione che nell'ipotesi in cui l'opera o il servizio non sia compiuto nell'arco temporale indicato sarà necessario effettuare una nuova comunicazione;
• ammontare del corrispettivo qualora stabilito al momento dell'incarico.
Inoltre, la norma dispone espressamente la non obbligatorietà della preventiva comunicazione rispetto alle prestazioni intermediate dalle piattaforme digitali, per le quali è, invece, resa una diversa comunicazione tramite il modello UniLav entro il ventesimo giorno del mese successivo alla instaurazione del rapporto di lavoro (ex art. 9-bis del DL 510/96). Si precisa che si presumono rientranti nell'ambito dei rapporti di lavoro intermediato da piattaforma digitale le prestazioni d'opera, comprese quelle intellettuali e le attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente, i cui corrispettivi siano erogati dal committente tramite una piattaforma digitale.
Tale aspetto non è di poco conto, anche in ragione della sanzione amministrativa da 500 a 2.500 euro prevista in caso di omissione della comunicazione (in concreto la sanzione è pari a 833,33 euro per ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione).
Tra le prestazioni occasionali soggette all'obbligo sono comprese, secondo l'interpretazione ufficiale dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, sia le prestazioni di lavoro occasionale c.d. "sostitutive" di quelle di lavoro subordinato, sia le prestazioni di lavoro autonomo occasionale, svolto cioè senza i caratteri di abitualità e di prevalenza.
Si ricorda che l'obbligo di comunicare preventivamente, da parte del committente, l'inizio della collaborazione, è stato introdotto ad opera dell'art. 13 del DL 146/2021, al fine di svolgere attività di monitoraggio e di contrastare forme elusive nell'utilizzo del lavoro autonomo occasionale.
La comunicazione in oggetto deve essere predisposta mediante un'applicazione disponibile sul portale "Servizio Lavoro" accessibile ai datori di lavoro e ai soggetti abilitati mediante SPID e CIE. Il contenuto della comunicazione rimane quello indicato nella Nota congiunta del Ministero del Lavoro e dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro 11.01.2022 n. 19. Si riportano di seguito i contenuti minimi:
• dati del committente e del prestatore;
• luogo della prestazione;
• sintetica descrizione dell'attività;
• data inizio prestazione e presumibile arco temporale entro il quale potrà considerarsi compiuta (7; 15 o 30 giorni), con la precisazione che nell'ipotesi in cui l'opera o il servizio non sia compiuto nell'arco temporale indicato sarà necessario effettuare una nuova comunicazione;
• ammontare del corrispettivo qualora stabilito al momento dell'incarico.
Inoltre, la norma dispone espressamente la non obbligatorietà della preventiva comunicazione rispetto alle prestazioni intermediate dalle piattaforme digitali, per le quali è, invece, resa una diversa comunicazione tramite il modello UniLav entro il ventesimo giorno del mese successivo alla instaurazione del rapporto di lavoro (ex art. 9-bis del DL 510/96). Si precisa che si presumono rientranti nell'ambito dei rapporti di lavoro intermediato da piattaforma digitale le prestazioni d'opera, comprese quelle intellettuali e le attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente, i cui corrispettivi siano erogati dal committente tramite una piattaforma digitale.
Tale aspetto non è di poco conto, anche in ragione della sanzione amministrativa da 500 a 2.500 euro prevista in caso di omissione della comunicazione (in concreto la sanzione è pari a 833,33 euro per ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione).