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IL DL “SEMPLIFICAZIONI FISCALI” IN PILLOLE

2022-07-11 BLuStudio
Il DL 73/2022, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 21 giugno 2022, prevede una serie di interventi che, tra le altre, modificano il calendario fiscale, prorogano la dichiarazione degli aiuti di stato Covid-19, ritardano la scadenza per l'invio di INTRASTAT e liquidazione IVA periodiche, danno rilevanza fiscale alle correzioni di errori contabili, cancellano la disciplina in materia di società in perdita sistematica. Di seguito alcune delle novità introdotte dal Decreto; si rimanda, per eventuali approfondimenti, alla nostra Circolare n. 63 di prossima pubblicazione.

Rilevanza fiscale delle correzioni degli errori contabilizzati in bilancio


L'art. 8 del DL 73/2022, integrando l'art. 83 del TUIR, estende l'applicazione del principio di derivazione rafforzata anche alle poste contabilizzate a seguito del processo di correzione degli errori di natura contabile.
La disposizione in commento si applica alle poste iscritte a partire dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del Decreto (22 giugno 2022).

Nel previgente regime, posta l'impossibilità di dare rilevanza fiscale alla correzione dell'errore, l'amministrazione finanziaria obbligava il contribuente alla presentazione di dichiarazioni integrative, a favore o a sfavore, per la corretta tassazione dei componenti di reddito nell'esercizio di competenza.

Si ricorda che in applicazione dei corretti principi contabili di riferimento (OIC 29), la correzione di errori contabili deve essere rilevata nel bilancio dell'esercizio in cui si individua l'errore medesimo, pertanto, il novellato articolo 83 del TUIR consente al contribuente di non dover più operare alcuna variazione in aumento o in diminuzione nell'esercizio di rilevazione della correzione stessa e di non dover presentare alcuna dichiarazione integrativa in riferimento al periodo d'imposta in cui l'errore è stato commesso.

Abrogazione della disciplina delle società in perdita sistematica


Il Decreto abroga la disciplina in materia di società in perdita sistematica.

Si ricorda che la disciplina in commento prevedeva la dichiarazione, ai fini fiscali, di un reddito minimo per i soggetti che alternativamente:
- avessero conseguito perdite fiscali nei precedenti cinque periodi di imposta;
- avessero conseguito perdite fiscali in quattro periodi di imposta e in uno avessero conseguito un reddito inferiore a quello minimo, quest'ultimo calcolato applicando al valore dei beni della società le percentuali previste dal c.d. "Test di operatività"

L'applicazione della disciplina permane per il periodo d'imposta 2021.

Altre semplificazioni


Il Decreto estende il principio di derivazione rafforzata di cui all'art. 83 del TUIR anche alle micro-imprese che hanno optato per la redazione del bilancio in forma ordinaria, possibilità prima preclusa a tutte le micro-imprese.

Viene prorogato al 30 giugno 2023, il termine entro cui l'Agenzia delle Entrate deve adempiere alla registrazione degli aiuti di Stato Covid-19 nel Registro Nazionale degli aiuti di stato. In ragione di tale proroga, il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate n. 233822/2022 del 22 giugno 2022 concede lo slittamento del termine per la presentazione dell'autodichiarazione sugli aiuti di stato per le agevolazioni covid-19 fruite (a cui si è dedicata la News dell'11 maggio 2022 pubblicata nell'area Comunicazioni del nostro sito web), dal 30 giugno al 30 novembre 2022.

La disposizione introdotta dall'art. 12 del DL 73/2022, amplia le ipotesi di esonero dalla presentazione dell' esterometro per le operazioni di importo singolarmente non superiore ad euro 5.000 relative ad acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia. Si ricorda che la disciplina in materia di esterometro è stata oggetto di modifiche apportate ad opera della legge di bilancio per l'anno 2021 in vigore dal 1 luglio 2022, a cui si è dedicato l'approfondimento nella nostra Circolare n. 62 del 28 giugno 2022.

Il Decreto fissa al 31 dicembre 2022 la scadenza per la dichiarazione IMU: tale maggior termine va letto in relazione al fatto che ad oggi non è stata approvata la nuova modulistica per tale adempimento.

Viene sancito che i rimborsi di crediti fiscali vantati da soggetti defunti, saranno erogati, salvo diversa comunicazione degli interessati, ai chiamati all'eredità, e che l'importo sarà liquidato direttamente dall'Amministrazione finanziaria nella misura corrispondente alla rispettiva quota ereditaria.
La norma prevede anche che il chiamato all'eredità che non intende accettare il rimborso fiscale riversa l'importo erogato all'Agenzia delle Entrate.

Il Decreto stabilisce che non sarà effettuato alcun controllo formale sui dati delle spese sanitarie che non risultano modificati rispetto alla dichiarazione precompilata messa on line dall'amministrazione finanziaria nelle ipotesi di presentazione del modello 730 attraverso un CAF o un professionista abilitato. L'accettazione dei dati indicati dalle Entrate ne limita, dunque, il controllo formale ex art. 36-ter del DPR 600/73.

Il termine fissato per l'invio telematico degli elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie (INTRASTAT), in luogo del giorno 25, viene posticipato all'ultimo giorno del mese successivo a quello di riferimento dell'operazione. Viene poi posticipato al 30 settembre il termine per la presentazione della Liquidazione IVA periodica relativa al secondo semestre.


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