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IMU PRIMA CASA: DOPPIA ESENZIONE AI CONIUGI CHE VIVONO IN IMMOBILI DIVERSI

2022-10-26 BLuStudio
Ai sensi dell'art. 13, co. 2 del DL 201/2011, l'Imposta municipale propria ha come presupposto il possesso di immobili, ma, per espressa previsione di legge, l'imposta non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa. Ricordiamo che ai fini del riscontro della qualifica di abitazione principale, è necessaria la compresenza:
- del requisito "formale" della residenza anagrafica, riscontrabile verificando l'iscrizione presso il registro dell'Anagrafe del Comune;
- del requisito "fattuale" della dimora abituale, afferente alla circostanza che l'immobile sia effettivamente utilizzato come abitazione per la maggior parte dell'anno.

Il quarto periodo del comma 2 sopra richiamato, stabilisce che: "per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente".

La disciplina vigente (art. 1 co. 741 lett. b) della L. 160/2019, nella versione modificata dall'art. 5-decies del DL 146/2021) prevede infatti, in caso di componenti del nucleo familiare aventi residenza anagrafica e dimora abituale sita in differenti immobili, la facoltà di scelta di un solo immobile da qualificare come abitazione principale, sia che essi si trovino nel medesimo Comune, sia che siano situati in Comuni diversi.

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 209 del 13 ottobre 2022, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della definizione di abitazione principale, nella parte in cui introduce il riferimento al nucleo familiare, in quanto penalizzante per coloro che, unendosi in matrimonio o unione civile, fanno venir meno la possibilità di accesso all'agevolazione con la mera formalizzazione della costituzione del nucleo familiare, nonostante effettive esigenze possano condurre i sui componenti a stabilirsi in residenze e dimore abituali differenti. Si genererebbe pertanto un trattamento irragionevolmente diverso rispetto ai conviventi di fatto, i quali, pur vivendo in abitazioni diverse, avranno diritto a una doppia esenzione, poiché ciascuno di essi potrà considerare il rispettivo immobile come abitazione principale.

L'illegittimità è stata estesa, come immediata conseguenza, alle norme che, per i componenti del nucleo familiare, limitano l'esenzione ad uno solo degli immobili siti nel medesimo comune (quinto periodo del comma 2 dell'articolo 13, Dl 201/2011) e che prevedono che essi optino per una sola agevolazione quando hanno residenze e dimore abituali diverse (comma 741, lettera b) della L 160/2019).

La consulta ha ritenuto opportuno chiarire che le dichiarazioni di illegittimità costituzionale non determinano, in alcun modo, una situazione in cui le c.d. "seconde case" ne possono usufruire, ma, al contrario, mirano a responsabilizzare i comuni e le altre autorità preposte ad effettuare adeguati controlli. Al fine della sussistenza del requisito della dimora abituale, precisa la Corte Costituzionale, i Comuni potranno fare le opportune verifiche accedendo ai dati relativi alla somministrazione di energia elettrica, di servizi idrici e del gas relativi agli immobili ubicati nel proprio territorio.

La circostanza che i coniugi abbiano fissato la propria residenza anagrafica in immobili differenti di cui sono rispettivamente possessori (elemento autonomamente conoscibile dai Comuni), dovrebbe essere sufficiente ad escludere alcun obbligo dichiarativo in capo ai coniugi per il riconoscimento dell'esenzione IMU per l'abitazione principale. In ogni caso, il Comune potrà in un secondo momento accertare la mancanza del requisito della dimora abituale negli immobili ove è fissata la residenza anagrafica, disconoscendo l'esenzione per l'abitazione principale.

In attesa che vi siano indicazioni ufficiali sul punto, potrebbe comunque risultare opportuno presentare una dichiarazione IMU anche con riferimento all'immobile esente ove il singolo componente del nucleo familiare ha stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica.

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