DICHIARAZIONE INTEGRATIVA A FAVORE: TERMINI PIU’ LUNGHI E UTILIZZO DEL CREDITO IN COMPENSAZIONE
2016-10-25 BLuStudio
Il decreto legge collegato alla legge di Bilancio 2017 ha introdotto due importanti novità: la definitiva legittimazione all'invio di una dichiarazione integrativa per correggere errori che abbiano comportato un maggior debito o un minor credito di imposta - c.d. "integrativa a favore" del contribuente - entro il termine di decadenza del potere di accertamento, e la possibilità di utilizzare il maggior credito in compensazione anche se la correzione è fatta dopo la scadenza per la trasmissione del modello dell'anno successivo.
Infatti, Il D.L. n. 193 del 22 ottobre, pubblicato ieri in Gazzetta Ufficiale, ha modificato la disciplina delle dichiarazioni integrative fissando il principio, secondo il quale, la dichiarazione dei redditi, IRAP e quella relativa ai sostituti di imposta risultano ritrattabili, sia a favore che a sfavore del contribuente, entro i termini di decadenza dell'azione di accertamento (entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione), rimanendo salva l'applicazione delle sanzioni e ferma restando l'applicazione delle disposizioni in tema di ravvedimento operoso.
Inoltre, sono state disposte specifiche disposizioni in tema di compensazione dei crediti emergenti dalle dichiarazioni integrative. Il credito che emerge dalla dichiarazione integrativa a favore sarà liberamente compensabile se la stessa viene presentata entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo successivo, mentre, se l'integrativa viene presentata oltre il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo successivo ed entro quello di accertamento, il credito che ne emerge può essere usato in compensazione solo per i debiti maturati a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa.
Non è stato risolto, al contrario, il tema della dichiarazione integrativa IVA, siccome si prevede che soltanto il maggior credito derivante dalla dichiarazione inviata entro il "vecchio" termine di quella per l'anno successivo risulti compensabile o richiedibile a rimborso direttamente con il modello dichiarativo.
Infatti, Il D.L. n. 193 del 22 ottobre, pubblicato ieri in Gazzetta Ufficiale, ha modificato la disciplina delle dichiarazioni integrative fissando il principio, secondo il quale, la dichiarazione dei redditi, IRAP e quella relativa ai sostituti di imposta risultano ritrattabili, sia a favore che a sfavore del contribuente, entro i termini di decadenza dell'azione di accertamento (entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione), rimanendo salva l'applicazione delle sanzioni e ferma restando l'applicazione delle disposizioni in tema di ravvedimento operoso.
Inoltre, sono state disposte specifiche disposizioni in tema di compensazione dei crediti emergenti dalle dichiarazioni integrative. Il credito che emerge dalla dichiarazione integrativa a favore sarà liberamente compensabile se la stessa viene presentata entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo successivo, mentre, se l'integrativa viene presentata oltre il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo successivo ed entro quello di accertamento, il credito che ne emerge può essere usato in compensazione solo per i debiti maturati a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa.
Non è stato risolto, al contrario, il tema della dichiarazione integrativa IVA, siccome si prevede che soltanto il maggior credito derivante dalla dichiarazione inviata entro il "vecchio" termine di quella per l'anno successivo risulti compensabile o richiedibile a rimborso direttamente con il modello dichiarativo.