VOLUNTARY DISCLOSURE BIS: RIAPERTURA DEI TERMINI DI ADESIONE ALLA PROCEDURA
2016-10-28 BLuStudio
La procedura di collaborazione volontaria, c.d. voluntary disclosure, introdotta a partire dal 1° gennaio 2015 con la Legge n. 186 del 2014, consente al contribuente che detiene illecitamente attività finanziarie e patrimoniali all'estero di regolarizzare la propria posizione denunciando spontaneamente la violazione degli obblighi di monitoraggio e, in particolar modo: consiste in un'autodenuncia da parte del contribuente, il quale, attraverso l'attività di accertamento, in seguito alle informazioni comunicate riceve da parte dell'Agenzia delle Entrate un atto contenente la richiesta delle imposte e delle sanzioni; non prevede alcuno sconto sulle imposte dovute e presuppone la totale trasparenza nel confronti del Fisco; prevede un'attenuazione del regime sanzionatorio e la non punibilità per alcuni reati tributari commessi in relazione alle somme regolarizzate.
Il D.L. n. 193/2016, ossia il Decreto Legge in materia fiscale collegato alla Legge di Bilancio, ha disposto la riapertura dei termini di accesso per aderire alla nuova procedura di collaborazione volontaria e, pertanto, i contribuenti possono già aderirvi a partire dal 24 ottobre, inviando le istanze di accesso alla regolarizzazione sino al prossimo 31 luglio 2017. Come per la precedente voluntary disclosure, sarà possibile inviare le relazioni accompagnatorie e relativi allegati, con qualche mese di tempo in più, ovvero entro il prossimo 30 settembre 2017.
I soggetti interessati alla procedura, quali persone fisiche, enti commerciali, società semplici e assimilate, che non abbiano aderito alla precedente edizione della voluntary, potranno regolarizzare le violazioni commesse fino al 30 settembre 2016 (ossia quelle connesse con l'invio del modello Unico 2016 - periodo di imposta 2015).
Due importanti novità rispetto alla precedente versione della procedura consistono: i) nella possibilità per i soggetti interessati di autoliquidare le imposte, le sanzioni e gli interessi e procedere al pagamento in un'unica soluzione, ovvero in tre rate mensili di pari importo (in alternativa sarà possibile attendere la liquidazione di quanto dovuto da parte dell'Agenzia delle Entrate, con minori benefici in termini di sconti sanzionatori); ii) nell'esonero dalla presentazione del quadro RW relativo al monitoraggio fiscale per il periodo di imposta 2016 e per la frazione di periodo compresa tra il 1° gennaio 2017 e la data di presentazione dell'istanza.
Il D.L. n. 193/2016, ossia il Decreto Legge in materia fiscale collegato alla Legge di Bilancio, ha disposto la riapertura dei termini di accesso per aderire alla nuova procedura di collaborazione volontaria e, pertanto, i contribuenti possono già aderirvi a partire dal 24 ottobre, inviando le istanze di accesso alla regolarizzazione sino al prossimo 31 luglio 2017. Come per la precedente voluntary disclosure, sarà possibile inviare le relazioni accompagnatorie e relativi allegati, con qualche mese di tempo in più, ovvero entro il prossimo 30 settembre 2017.
I soggetti interessati alla procedura, quali persone fisiche, enti commerciali, società semplici e assimilate, che non abbiano aderito alla precedente edizione della voluntary, potranno regolarizzare le violazioni commesse fino al 30 settembre 2016 (ossia quelle connesse con l'invio del modello Unico 2016 - periodo di imposta 2015).
Due importanti novità rispetto alla precedente versione della procedura consistono: i) nella possibilità per i soggetti interessati di autoliquidare le imposte, le sanzioni e gli interessi e procedere al pagamento in un'unica soluzione, ovvero in tre rate mensili di pari importo (in alternativa sarà possibile attendere la liquidazione di quanto dovuto da parte dell'Agenzia delle Entrate, con minori benefici in termini di sconti sanzionatori); ii) nell'esonero dalla presentazione del quadro RW relativo al monitoraggio fiscale per il periodo di imposta 2016 e per la frazione di periodo compresa tra il 1° gennaio 2017 e la data di presentazione dell'istanza.