TRASMISSIONE TELEMATICA DI FATTURE E CORRISPETTIVI: MODALITA’, TERMINI E VANTAGGI DELL’OPZIONE
2016-11-07 BLuStudio
L'Agenzia delle Entrate, con i due provvedimenti n. 182070 e n. 182017 del 28 ottobre 2016, ha dato attuazione definitiva alle due discipline facoltative, previste dal D.Lgs. n. 127/2015 e in vigore dal 1° gennaio 2017, riguardanti la trasmissione telematica all'Agenzia dei dati delle fatture emesse e ricevute e la memorizzazione elettronica e trasmissione telematica, sempre all'Agenzia, dei dati dei corrispettivi da parte dei commercianti al minuto.
In particolar modo, il primo provvedimento riguarda le informazioni e le regole di trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute dai soggetti passivi che si avvalgono del regime opzionale e che prevede l'invio dei dati di tutte le fatture emesse nel periodo d'imposta, di quelle ricevute e registrate, comprese le bollette doganali, nonché delle relative variazioni, entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre; il secondo provvedimento, invece, definisce le modalità di opzione e di trasmissione dei dati con riferimento alla memorizzazione, da effettuarsi con i c.d. "Registratori Telematici", e alla trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri da parte di commercianti al minuto e soggetti assimilati, ai sensi dell'art. 22 del D.P.R. 633/1972, relativi alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate.
In entrambi i casi, l'opzione deve essere esercitata solo in modalità telematica, ha una durata quinquennale e, se non revocata, si estende per quinquenni, e dev'essere esercitata entro il 31 dicembre dell'anno solare precedente a quello di memorizzazione e trasmissione dati (quindi, il 31 dicembre 2016 per la prima opzione).
Il regime facoltativo di cui al D.Lgs. n. 127/2015 coesiste, allo stato attuale, con il nuovo regime obbligatorio che prevede sostanzialmente il medesimo adempimento comunicativo, c.d. "nuovo spesometro trimestrale", introdotto dal D.L. Collegato Fiscale alla Legge di bilancio, n. 193/2016. Tuttavia, per i soggetti che decideranno di aderirvi consentirà qualche vantaggio in più: i) la riduzione di un anno dei termini per l'accertamento qualora sia garantita la tracciabilità di tutti i pagamenti con mezzi elettronici; ii) l'accesso ai rimborsi IVA in via prioritaria, entro tre mesi dalla presentazione della dichiarazione annuale, e senza necessità di dover soddisfare i requisiti di rimborso previsti dall'art. 30 del D.P.R. n. 633/1972; iii) la previsione dell'effettuazione dei controlli fiscali con modalità alternative all'accesso fisico presso i locali dell'attività di impresa o professionale; iv) sanzioni attenuate per errori nella compilazione della comunicazione trimestrale.
Inoltre, per i commercianti al minuto che trasmettono telematicamente i corrispettivi, è previsto l'esonero dagli obblighi di certificazione dei corrispettivi mediante scontrino o ricevuta fiscale, salvo l'obbligo di emettere fattura se richiesta dal cliente, e di registrazione degli stessi.
In particolar modo, il primo provvedimento riguarda le informazioni e le regole di trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute dai soggetti passivi che si avvalgono del regime opzionale e che prevede l'invio dei dati di tutte le fatture emesse nel periodo d'imposta, di quelle ricevute e registrate, comprese le bollette doganali, nonché delle relative variazioni, entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre; il secondo provvedimento, invece, definisce le modalità di opzione e di trasmissione dei dati con riferimento alla memorizzazione, da effettuarsi con i c.d. "Registratori Telematici", e alla trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri da parte di commercianti al minuto e soggetti assimilati, ai sensi dell'art. 22 del D.P.R. 633/1972, relativi alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate.
In entrambi i casi, l'opzione deve essere esercitata solo in modalità telematica, ha una durata quinquennale e, se non revocata, si estende per quinquenni, e dev'essere esercitata entro il 31 dicembre dell'anno solare precedente a quello di memorizzazione e trasmissione dati (quindi, il 31 dicembre 2016 per la prima opzione).
Il regime facoltativo di cui al D.Lgs. n. 127/2015 coesiste, allo stato attuale, con il nuovo regime obbligatorio che prevede sostanzialmente il medesimo adempimento comunicativo, c.d. "nuovo spesometro trimestrale", introdotto dal D.L. Collegato Fiscale alla Legge di bilancio, n. 193/2016. Tuttavia, per i soggetti che decideranno di aderirvi consentirà qualche vantaggio in più: i) la riduzione di un anno dei termini per l'accertamento qualora sia garantita la tracciabilità di tutti i pagamenti con mezzi elettronici; ii) l'accesso ai rimborsi IVA in via prioritaria, entro tre mesi dalla presentazione della dichiarazione annuale, e senza necessità di dover soddisfare i requisiti di rimborso previsti dall'art. 30 del D.P.R. n. 633/1972; iii) la previsione dell'effettuazione dei controlli fiscali con modalità alternative all'accesso fisico presso i locali dell'attività di impresa o professionale; iv) sanzioni attenuate per errori nella compilazione della comunicazione trimestrale.
Inoltre, per i commercianti al minuto che trasmettono telematicamente i corrispettivi, è previsto l'esonero dagli obblighi di certificazione dei corrispettivi mediante scontrino o ricevuta fiscale, salvo l'obbligo di emettere fattura se richiesta dal cliente, e di registrazione degli stessi.