LEGITTIMA SCISSIONE E CONSEGUENTE TRASFORMAZIONE AGEVOLATA DELLA SOLA BENEFICIARIA
2016-11-10 BLuStudio
Con la risoluzione n.101/E, del 3 novembre 2016, l'Agenzia delle Entrate ha confermato il principio secondo il quale non costituisce abuso del diritto la scissione di una società con attribuzione alla scissa delle partecipazioni societarie e alla beneficiaria di tutti i beni immobili, e successiva trasformazione agevolata in società semplice della sola beneficiaria.
L'istanza verte sul caso di una società in accomandita semplice intenzionata a trasformarsi in società semplice, beneficiando della norma agevolativa di cui alla Legge n. 208 del 28 dicembre 2015, temendo, però, di non potere usufruire di tale agevolazione in quanto deteneva, oltre agli immobili, consistenti partecipazioni societarie, poiché la trasformazione agevolata prevista dalla legge di Stabilità 2016 era riservata alle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione di immobili.
Pertanto, l'operazione prospettata dall'interpellante era quella di scindere la società in accomandita, con attribuzione alla beneficiaria di tutti gli immobili detenuti, per poter successivamente trasformarla in società semplice, avvalendosi della disposizione agevolativa.
In tema di abuso del diritto, l'Agenzia delle Entrate ricorda che affinché un'operazione possa essere considerata abusiva in base al dettato del nuovo articolo 10-bis della Legge n. 212 del 27 luglio 2000, c.d. Statuto del contribuente, l'Amministrazione Finanziaria deve identificare e provare il congiunto verificarsi di tre presupposti costitutivi: a) la realizzazione di un vantaggio fiscale indebito, costituito da benefici, anche non immediati, realizzati in contrasto con le finalità delle norme fiscali o con i principi dell'ordinamento tributario; b) l'assenza di sostanza economica, ovvero l'operazione sia inidonea a produrre effetti significativi diversi dai vantaggi fiscali; c) l'essenzialità del conseguimento di un vantaggio fiscale. L'assenza anche di uno solo dei tre requisiti stabiliti, comporta la mancanza di abuso del diritto.
In relazione all'operazione prospettata, l'Agenzia delle Entrate, aderendo alla tesi della società interpellante, ha ritenuto che nel momento in cui, a seguito della scissione della società, venga attribuita alla società beneficiaria la totalità dei beni immobili, concessi in godimento a terzi tramite rapporti locatizi, quest'ultima si troverà nelle condizioni di poter beneficiare della trasformazione agevolata in società semplice, realizzando quindi un'operazione del tutto in linea con le intenzioni che il legislatore vuole perseguire, pertanto non in contrasto con le finalità delle norme fiscali o con i principi dell'ordinamento tributario.
L'istanza verte sul caso di una società in accomandita semplice intenzionata a trasformarsi in società semplice, beneficiando della norma agevolativa di cui alla Legge n. 208 del 28 dicembre 2015, temendo, però, di non potere usufruire di tale agevolazione in quanto deteneva, oltre agli immobili, consistenti partecipazioni societarie, poiché la trasformazione agevolata prevista dalla legge di Stabilità 2016 era riservata alle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione di immobili.
Pertanto, l'operazione prospettata dall'interpellante era quella di scindere la società in accomandita, con attribuzione alla beneficiaria di tutti gli immobili detenuti, per poter successivamente trasformarla in società semplice, avvalendosi della disposizione agevolativa.
In tema di abuso del diritto, l'Agenzia delle Entrate ricorda che affinché un'operazione possa essere considerata abusiva in base al dettato del nuovo articolo 10-bis della Legge n. 212 del 27 luglio 2000, c.d. Statuto del contribuente, l'Amministrazione Finanziaria deve identificare e provare il congiunto verificarsi di tre presupposti costitutivi: a) la realizzazione di un vantaggio fiscale indebito, costituito da benefici, anche non immediati, realizzati in contrasto con le finalità delle norme fiscali o con i principi dell'ordinamento tributario; b) l'assenza di sostanza economica, ovvero l'operazione sia inidonea a produrre effetti significativi diversi dai vantaggi fiscali; c) l'essenzialità del conseguimento di un vantaggio fiscale. L'assenza anche di uno solo dei tre requisiti stabiliti, comporta la mancanza di abuso del diritto.
In relazione all'operazione prospettata, l'Agenzia delle Entrate, aderendo alla tesi della società interpellante, ha ritenuto che nel momento in cui, a seguito della scissione della società, venga attribuita alla società beneficiaria la totalità dei beni immobili, concessi in godimento a terzi tramite rapporti locatizi, quest'ultima si troverà nelle condizioni di poter beneficiare della trasformazione agevolata in società semplice, realizzando quindi un'operazione del tutto in linea con le intenzioni che il legislatore vuole perseguire, pertanto non in contrasto con le finalità delle norme fiscali o con i principi dell'ordinamento tributario.