ACQUISTO BOX AUTO DA COSTRUTTORE E LAVORI DI RISTRUT. EDILIZIA: DETRAZIONE ANCHE CON BONIFICO ERRATO
2016-11-25 BLuStudio
La circolare n. 43/E del 18 novembre 2016 dell'Agenzia delle Entrate ha superato la propria precedente posizione, fornendo specifiche istruzioni da seguire per conservare il diritto alla detrazione fiscale sulle spese in oggetto, anche quando il pagamento non è stato disposto mediante il particolare bonifico bancario o postale previsto per la detrazione delle spese di ristrutturazione edilizia o è stato disposto in modo errato.
Infatti, l'Agenzia ha chiarito che, pur in assenza di pagamento mediante bonifico, l'agevolazione di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera d), del TUIR per gli interventi "relativi alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali ad immobili residenziali, anche a proprietà comune", può essere ugualmente mantenuta quando il pagamento attestato dall'atto notarile, il quale dovrà anche certificare il vincolo pertinenziale del box auto, risulta accompagnato, oltre che dalla apposita certificazione inerente il costo di realizzazione del box, anche da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio da parte dell'impresa cedente che sostiene che i corrispettivi accreditati a suo favore sono stati inclusi nella contabilità dell'impresa, e quindi nel reddito imponibile. Inoltre, l'Agenzia ha stabilito che il beneficio fiscale può altresì essere riconosciuto anche per i pagamenti, effettuati con bonifico bancario corretto dal promissario acquirente, anche in assenza di un preliminare d'acquisto registrato che indichi il vincolo pertinenziale, a condizione, però, che tale vincolo risulti costituito e riportato nel rogito notarile, stipulato prima della presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale il contribuente si avvale della detrazione.
La circolare, richiamando anche i pagamenti dei lavori di ristrutturazione edilizia e di riqualificazione energetica, supera di fatto la propria impostazione restrittiva, che negava il diritto alla detrazione per tali spese allorquando il bonifico usato per i pagamenti fosse stato compilato in modo errato, tale da non consentire alle banche o alle Poste di operare la ritenuta alla fonte, attualmente prevista nella misura dell'8%. Anche in questo caso, sarà sufficiente farsi rilasciare da parte dell'impresa che ha eseguito i lavori una dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesti "(...) di aver ricevuto le somme e di averle incluse nella contabilità dell'impresa ai fini della loro concorrenza alla corretta determinazione del suo reddito".
Si ricorda che l'agevolazione per le spese di realizzazione del box pertinenziale (che di solito non coincidono con il prezzo di vendita applicato) necessita che il costo di costruzione venga attestato dal venditore con un documento ad hoc; la detrazione spetta anche nell'ipotesi in cui il box acquistato sia pertinenza della seconda abitazione, nonché nell' ipotesi di acquisto di più box asserviti a un solo immobile. In aggiunta, nell'ipotesi in cui si decida di realizzare in proprio un nuovo box o posto auto pertinenziale, la detrazione spetta ugualmente e si applica su tutte le spese sostenute per la costruzione, come chiarito dalla circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 24/E del 10 giugno 2004.
Infatti, l'Agenzia ha chiarito che, pur in assenza di pagamento mediante bonifico, l'agevolazione di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera d), del TUIR per gli interventi "relativi alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali ad immobili residenziali, anche a proprietà comune", può essere ugualmente mantenuta quando il pagamento attestato dall'atto notarile, il quale dovrà anche certificare il vincolo pertinenziale del box auto, risulta accompagnato, oltre che dalla apposita certificazione inerente il costo di realizzazione del box, anche da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio da parte dell'impresa cedente che sostiene che i corrispettivi accreditati a suo favore sono stati inclusi nella contabilità dell'impresa, e quindi nel reddito imponibile. Inoltre, l'Agenzia ha stabilito che il beneficio fiscale può altresì essere riconosciuto anche per i pagamenti, effettuati con bonifico bancario corretto dal promissario acquirente, anche in assenza di un preliminare d'acquisto registrato che indichi il vincolo pertinenziale, a condizione, però, che tale vincolo risulti costituito e riportato nel rogito notarile, stipulato prima della presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale il contribuente si avvale della detrazione.
La circolare, richiamando anche i pagamenti dei lavori di ristrutturazione edilizia e di riqualificazione energetica, supera di fatto la propria impostazione restrittiva, che negava il diritto alla detrazione per tali spese allorquando il bonifico usato per i pagamenti fosse stato compilato in modo errato, tale da non consentire alle banche o alle Poste di operare la ritenuta alla fonte, attualmente prevista nella misura dell'8%. Anche in questo caso, sarà sufficiente farsi rilasciare da parte dell'impresa che ha eseguito i lavori una dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesti "(...) di aver ricevuto le somme e di averle incluse nella contabilità dell'impresa ai fini della loro concorrenza alla corretta determinazione del suo reddito".
Si ricorda che l'agevolazione per le spese di realizzazione del box pertinenziale (che di solito non coincidono con il prezzo di vendita applicato) necessita che il costo di costruzione venga attestato dal venditore con un documento ad hoc; la detrazione spetta anche nell'ipotesi in cui il box acquistato sia pertinenza della seconda abitazione, nonché nell' ipotesi di acquisto di più box asserviti a un solo immobile. In aggiunta, nell'ipotesi in cui si decida di realizzare in proprio un nuovo box o posto auto pertinenziale, la detrazione spetta ugualmente e si applica su tutte le spese sostenute per la costruzione, come chiarito dalla circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 24/E del 10 giugno 2004.