ENTRA IN VIGORE IL PROTOCOLLO RELATIVO ALLO SCAMBIO DI INFORMAZIONI FISCALI ITALIA-SVIZZERA
2016-12-12 BLuStudio
Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del comunicato del Ministero degli Affari esteri, in data 6 dicembre 2016, è ufficialmente entrato in vigore il Protocollo aggiuntivo alla Convenzione tra Italia e la Confederazione Elvetica, il quale ha riscritto l'art. 27 della Convenzione contro le doppie imposizioni tra i due Paesi al fine di adeguare le procedure di scambio di informazioni. Con l'entrata in vigore del Protocollo ciascuna delle due Amministrazioni potrà richiedere informazioni in merito alla posizione dei suoi contribuenti all'Amministrazione dell'altro Stato, limitatamente a fatti e a circostanze esistenti o realizzate alla data del 23 febbraio 2015, data di sottoscrizione del Protocollo, o a date successive.
In questo contesto, si ricorda che lo scambio di informazioni operato ai sensi della Convenzione Italia-Svizzera oggi modificata avviene con la modalità dello scambio su richiesta e non con la modalità dello scambio automatico, modalità che, come previsto dalla road map, dovrà essere adottata anche dal Paese elvetico a partire dal 2018 (relativamente ai dati del 2017).
Le modifiche alla Convenzione sono correlate alla sottoscrizione del documento "Roadmap on the way forward in fiscal and financial issues between Italy and Switzerland", cosiddetta road map, che delineano i poteri di ciascuna Amministrazione nel porre richieste all'altra. La road map, oltre a confermare il principio del divieto delle richieste indiscriminate e generalizzate, precisa come siano ammesse richieste più specifiche, riferite ad esempio ad un gruppo di contribuenti (o ad un contribuente singolo, naturalmente), le quali possono essere avanzate solo se l'Amministrazione richiedente riferisce nel dettaglio le ragioni che portano a ritenere che quel gruppo di contribuenti sia a rischio evasione. Inoltre, viene espressamente precisato che l'obiettivo principale di tale road map è quello di identificare contribuenti con un potenziale rischio fiscale che non hanno regolarizzato la propria posizione con la voluntary disclosure. In questo senso, le richieste saranno finalizzate all'identificazione delle persone sospettate di evasioni, che hanno chiuso i propri conti in Svizzera dopo la sottoscrizione dell'accordo, o che hanno lasciato aperta la propria posizione svizzera in modo meramente simbolico, avendo trasferito altrove la maggior parte degli attivi. In aggiunta, sempre nella road map, viene enunciato il principio per cui anche per i conti regolarizzati e mantenuti nella Confederazione Elvetica dopo la disclosure, verranno fatte richieste specifiche nelle situazioni in cui l'Amministrazione italiana abbia ragione di ritenere che le informazioni fornite dal contribuente italiano in sede di regolarizzazione possano essere false o incomplete.
Vale la pena sottolineare come il decreto fiscale collegato alla Legge di Bilancio per il 2017, la cui legge di conversione è stata recentemente pubblicata in Gazzetta Ufficiale (si veda, in proposito, la nostra Circolare di approfondimento n. 16) abbia riaperto la possibilità di aderire alla regolarizzazione delle consistenze estere, detenute in violazione delle norme sul monitoraggio fiscale, c.d. voluntary disclosure-bis, che alla luce della definitiva entrata in vigore dello scambio di informazioni con la Svizzera acquisisce indubbio appeal per i contribuenti interessati.
In questo contesto, si ricorda che lo scambio di informazioni operato ai sensi della Convenzione Italia-Svizzera oggi modificata avviene con la modalità dello scambio su richiesta e non con la modalità dello scambio automatico, modalità che, come previsto dalla road map, dovrà essere adottata anche dal Paese elvetico a partire dal 2018 (relativamente ai dati del 2017).
Le modifiche alla Convenzione sono correlate alla sottoscrizione del documento "Roadmap on the way forward in fiscal and financial issues between Italy and Switzerland", cosiddetta road map, che delineano i poteri di ciascuna Amministrazione nel porre richieste all'altra. La road map, oltre a confermare il principio del divieto delle richieste indiscriminate e generalizzate, precisa come siano ammesse richieste più specifiche, riferite ad esempio ad un gruppo di contribuenti (o ad un contribuente singolo, naturalmente), le quali possono essere avanzate solo se l'Amministrazione richiedente riferisce nel dettaglio le ragioni che portano a ritenere che quel gruppo di contribuenti sia a rischio evasione. Inoltre, viene espressamente precisato che l'obiettivo principale di tale road map è quello di identificare contribuenti con un potenziale rischio fiscale che non hanno regolarizzato la propria posizione con la voluntary disclosure. In questo senso, le richieste saranno finalizzate all'identificazione delle persone sospettate di evasioni, che hanno chiuso i propri conti in Svizzera dopo la sottoscrizione dell'accordo, o che hanno lasciato aperta la propria posizione svizzera in modo meramente simbolico, avendo trasferito altrove la maggior parte degli attivi. In aggiunta, sempre nella road map, viene enunciato il principio per cui anche per i conti regolarizzati e mantenuti nella Confederazione Elvetica dopo la disclosure, verranno fatte richieste specifiche nelle situazioni in cui l'Amministrazione italiana abbia ragione di ritenere che le informazioni fornite dal contribuente italiano in sede di regolarizzazione possano essere false o incomplete.
Vale la pena sottolineare come il decreto fiscale collegato alla Legge di Bilancio per il 2017, la cui legge di conversione è stata recentemente pubblicata in Gazzetta Ufficiale (si veda, in proposito, la nostra Circolare di approfondimento n. 16) abbia riaperto la possibilità di aderire alla regolarizzazione delle consistenze estere, detenute in violazione delle norme sul monitoraggio fiscale, c.d. voluntary disclosure-bis, che alla luce della definitiva entrata in vigore dello scambio di informazioni con la Svizzera acquisisce indubbio appeal per i contribuenti interessati.