LEGGE DI BILANCIO 2017 – INTRODUZIONE IN ITALIA DEL GRUPPO IVA
2016-12-16 BLuStudio
La nuova Legge di Bilancio, approvata in via definitiva dal Senato il 7 dicembre, introduce all'interno del D.P.R. n. 633/1972 (Testo Unico in materia di IVA) il titolo V-bis, volto a disciplinare l'istituto del Gruppo IVA, quale unico soggetto d'imposta, in conformità alla Direttiva 2006/112/UE.
Dal 1° gennaio 2018 potranno costituire un Gruppo IVA, previa opzione, i soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato italiano, esercenti attività d'impresa, arte o professione, per i quali ricorrano congiuntamente i vincoli di carattere finanziario, economico e organizzativo. L'opzione dovrà essere esercitata obbligatoriamente da tutti i soggetti che intendono parteciparvi, cosiddetto principio all-in, all-out, e inviata telematicamente; la scelta è vincolante per un triennio e, se non revocata, è automaticamente rinnovata.
Per effetto dell'opzione, nascerà, dunque, un nuovo soggetto passivo IVA autonomo rispetto ai suoi membri, il quale agirà unitariamente nei confronti dei terzi, dell'Amministrazione finanziaria e dell'Erario, con un'unica partita IVA e che dovrà adempiere agli obblighi ed esercitare i diritti derivanti dall'applicazione delle norme IVA, tra cui fatturazione, registrazione, calcolo del pro-rata di detrazione, dichiarazione e pagamenti; fondamentale risulterà il ruolo del rappresentante del Gruppo.
Sono esclusi da tale regime: i) i soggetti che non svolgono un'attività rilevante ai fini IVA; ii) le stabili organizzazioni all'estero di soggetti stabiliti in Italia, nonché i soggetti esteri identificati direttamente ai fini IVA in Italia o per il tramite di un rappresentante fiscale; iii) i soggetti sottoposti a procedura concorsuale, a sequestro giudiziario e in liquidazione ordinaria.
La nascita di un unico soggetto passivo IVA ha effetti sulle cessioni di beni e sulle prestazioni di servizi effettuate tra i componenti del Gruppo e tra questi e i terzi. Infatti, le operazioni effettuate tra i membri del Gruppo non assumono rilevanza ai fini IVA mentre le operazioni effettuate con un soggetto terzo si considerano effettuate tra il Gruppo stesso e il terzo.
Le nuove norme introdotte dalla Legge di Bilancio devono ritenersi alternative alle disposizioni che disciplinano la attuale opzione per la c.d. "Liquidazione Iva di Gruppo", la quale rappresenta una mera procedura di consolidamento delle posizioni debito/credito IVA verso l'Erario scaturite in capo a soggetti legati tra loro solo sul piano societario, ma indipendenti quanto alla soggettività passiva IVA.
L'efficacia delle norme relative al Gruppo IVA, che rappresenta il modello maggiormente diffuso in Europa e raccomandato dalla Commissione europea, è subordinata ad una consultazione preventiva obbligatoria del Comitato IVA dell'Unione Europea.
Dal 1° gennaio 2018 potranno costituire un Gruppo IVA, previa opzione, i soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato italiano, esercenti attività d'impresa, arte o professione, per i quali ricorrano congiuntamente i vincoli di carattere finanziario, economico e organizzativo. L'opzione dovrà essere esercitata obbligatoriamente da tutti i soggetti che intendono parteciparvi, cosiddetto principio all-in, all-out, e inviata telematicamente; la scelta è vincolante per un triennio e, se non revocata, è automaticamente rinnovata.
Per effetto dell'opzione, nascerà, dunque, un nuovo soggetto passivo IVA autonomo rispetto ai suoi membri, il quale agirà unitariamente nei confronti dei terzi, dell'Amministrazione finanziaria e dell'Erario, con un'unica partita IVA e che dovrà adempiere agli obblighi ed esercitare i diritti derivanti dall'applicazione delle norme IVA, tra cui fatturazione, registrazione, calcolo del pro-rata di detrazione, dichiarazione e pagamenti; fondamentale risulterà il ruolo del rappresentante del Gruppo.
Sono esclusi da tale regime: i) i soggetti che non svolgono un'attività rilevante ai fini IVA; ii) le stabili organizzazioni all'estero di soggetti stabiliti in Italia, nonché i soggetti esteri identificati direttamente ai fini IVA in Italia o per il tramite di un rappresentante fiscale; iii) i soggetti sottoposti a procedura concorsuale, a sequestro giudiziario e in liquidazione ordinaria.
La nascita di un unico soggetto passivo IVA ha effetti sulle cessioni di beni e sulle prestazioni di servizi effettuate tra i componenti del Gruppo e tra questi e i terzi. Infatti, le operazioni effettuate tra i membri del Gruppo non assumono rilevanza ai fini IVA mentre le operazioni effettuate con un soggetto terzo si considerano effettuate tra il Gruppo stesso e il terzo.
Le nuove norme introdotte dalla Legge di Bilancio devono ritenersi alternative alle disposizioni che disciplinano la attuale opzione per la c.d. "Liquidazione Iva di Gruppo", la quale rappresenta una mera procedura di consolidamento delle posizioni debito/credito IVA verso l'Erario scaturite in capo a soggetti legati tra loro solo sul piano societario, ma indipendenti quanto alla soggettività passiva IVA.
L'efficacia delle norme relative al Gruppo IVA, che rappresenta il modello maggiormente diffuso in Europa e raccomandato dalla Commissione europea, è subordinata ad una consultazione preventiva obbligatoria del Comitato IVA dell'Unione Europea.