LEGGE DI BILANCIO 2017 – NUOVO PRINCIPIO DI CASSA PER IMPRESE INDIVIDUALI E SOCIETA’ DI PERSONE
2016-12-20 BLuStudio
La Legge di Bilancio 2017, approvata in via definitiva dal Senato il 7 dicembre, introduce il nuovo principio di cassa per la determinazione del reddito d'impresa e della base imponibile IRAP delle imprese in contabilità semplificata, attraverso le modifiche all'articolo 66 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, eliminando così i riferimenti agli usuali criteri di competenza.
Tale regime, analogo a quello degli esercenti arti e professioni, sarà quello "naturale" per le cosiddette imprese minori, che non si avvalgono del regime forfettario o non decidono di optare per il regime di contabilità ordinaria; pertanto, a partire dal 1° gennaio 2017, le società in contabilità semplificata transiteranno automaticamente nel nuovo criterio di cassa, senza la necessità di esercitare alcuna opzione. Si attendono i necessari chiarimenti in via interpretativa per disciplinare le modalità operative del passaggio, che risolvano le criticità relative al cambio di criterio.
Non sono stati modificati, inoltre, i requisiti per beneficiare del regime contabile semplificato, che si rinnova di anno in anno se non sono stati superati i limiti stabiliti: ricavi non superiori a 400.000 euro per le imprese che svolgono attività di prestazioni di servizi o 700.000 euro per le imprese aventi per oggetto attività diverse.
Alla luce di quanto sopra, a decorrere dal periodo d'imposta 2017 il reddito delle imprese minori sarà pari alla differenza tra l'ammontare dei ricavi, dei dividendi e degli interessi percepiti nel periodo d'imposta e quello delle spese sostenute nel periodo stesso. La differenza andrà aumentata del valore normale dei beni destinati al consumo personale o familiare e dei proventi immobiliari. Continueranno ad assumere rilevanza le plusvalenze, le minusvalenze, le sopravvenienze attive e passive, gli accantonamenti di quiescenza e previdenza, gli ammortamenti, le perdite di beni strumentali, le perdite su crediti e le deduzioni forfettarie per particolari categorie di attività, nonché le regole per determinare il costo dei beni e i componenti in valuta. Non concorreranno, invece, a formare il reddito le variazioni delle rimanenze ma, nel primo anno di applicazione del nuovo regime, sarà possibile dedurre le rimanenze finali dell'anno precedente in cui si applicava il principio di competenza. Infine, non muta il regime di utilizzo delle perdite di impresa, che restano compensabili con i redditi di altra natura posseduti nello stesso anno ma non sono riportabili in anni successivi.
Tutte le regole del nuovo regime di cassa semplificato valgono anche per la determinazione del valore della base imponibile ai fini Irap.
Per tutti i dettagli rinviamo alla nostra Circolare di approfondimento sulla Legge di Bilancio 2017, di prossima pubblicazione.
Tale regime, analogo a quello degli esercenti arti e professioni, sarà quello "naturale" per le cosiddette imprese minori, che non si avvalgono del regime forfettario o non decidono di optare per il regime di contabilità ordinaria; pertanto, a partire dal 1° gennaio 2017, le società in contabilità semplificata transiteranno automaticamente nel nuovo criterio di cassa, senza la necessità di esercitare alcuna opzione. Si attendono i necessari chiarimenti in via interpretativa per disciplinare le modalità operative del passaggio, che risolvano le criticità relative al cambio di criterio.
Non sono stati modificati, inoltre, i requisiti per beneficiare del regime contabile semplificato, che si rinnova di anno in anno se non sono stati superati i limiti stabiliti: ricavi non superiori a 400.000 euro per le imprese che svolgono attività di prestazioni di servizi o 700.000 euro per le imprese aventi per oggetto attività diverse.
Alla luce di quanto sopra, a decorrere dal periodo d'imposta 2017 il reddito delle imprese minori sarà pari alla differenza tra l'ammontare dei ricavi, dei dividendi e degli interessi percepiti nel periodo d'imposta e quello delle spese sostenute nel periodo stesso. La differenza andrà aumentata del valore normale dei beni destinati al consumo personale o familiare e dei proventi immobiliari. Continueranno ad assumere rilevanza le plusvalenze, le minusvalenze, le sopravvenienze attive e passive, gli accantonamenti di quiescenza e previdenza, gli ammortamenti, le perdite di beni strumentali, le perdite su crediti e le deduzioni forfettarie per particolari categorie di attività, nonché le regole per determinare il costo dei beni e i componenti in valuta. Non concorreranno, invece, a formare il reddito le variazioni delle rimanenze ma, nel primo anno di applicazione del nuovo regime, sarà possibile dedurre le rimanenze finali dell'anno precedente in cui si applicava il principio di competenza. Infine, non muta il regime di utilizzo delle perdite di impresa, che restano compensabili con i redditi di altra natura posseduti nello stesso anno ma non sono riportabili in anni successivi.
Tutte le regole del nuovo regime di cassa semplificato valgono anche per la determinazione del valore della base imponibile ai fini Irap.
Per tutti i dettagli rinviamo alla nostra Circolare di approfondimento sulla Legge di Bilancio 2017, di prossima pubblicazione.