LEGGE DI BILANCIO 2017 – MODIFICHE ALLA DISCIPLINA ACE
2016-12-22 BLuStudio
La Legge di Bilancio 2017, approvata in via definitiva dal Senato il 7 dicembre e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 297 del 21 dicembre 2016, contiene una serie di interventi significativi che incidono sulla disciplina dell'ACE (Aiuto alla Crescita Economica), introdotta dall'art. 1 del D.L. n. 201/2011, sia con riferimento alle società di capitali, soggetti IRES, sia con riferimento alle imprese individuali ed alle società di persone in regime di contabilità ordinaria.
Alcune modifiche introdotte dalla Legge n. 232 del 11 dicembre 2016, cosiddetta Legge di Bilancio 2017, hanno effetto a decorrere dal periodo d'imposta 2016, e precisamente: i) la sterilizzazione della base ACE nella misura dell'incremento degli investimenti in titoli e valori mobiliari, diversi dalle partecipazioni; ii) l'estensione delle regole di determinazione della base ACE previste per le società di capitali ai soggetti IRPEF. Altri interventi, invece, troveranno applicazione dal periodo d'imposta 2017, come la riduzione del coefficiente di rendimento nozionale e le limitazioni al trasferimento delle eccedenze ACE in occasione di operazioni straordinarie.
Di particolare rilevanza è l'estensione, a partire dal periodo d'imposta 2016, delle regole di determinazione delle base ACE, previste per le società di capitali, alle persone fisiche, società in nome collettivo e in accomandita semplice in regime di contabilità ordinaria. In base alla nuova disciplina non rileverà più l'intero stock di patrimonio netto risultante alla fine di ciascun esercizio, come avveniva per i soggetti IRPEF fino al periodo d'imposta 2015, ma si applicheranno le regole previste per i soggetti IRES, le quali prevedono che la base Ace sia alimentata dall'utile effettivamente realizzato e accantonato a riserva e dagli apporti dei soci a Patrimonio Netto. Inoltre, per i soggetti IRPEF, rileverà come incremento di capitale la differenza fra lo stock di Patrimonio Netto al 31 dicembre 2015 e quello al 31 dicembre 2010.
In termini di misura del rendimento nozionale da applicare all'incremento patrimoniale dell'anno, di seguito si riportano i coefficienti come novellati dalla Legge di Bilancio:
• 4,75% per il periodo d'imposta 2016 (misura invariata)
• 2,3% per il periodo d'imposta 2017;
• 2,7% per il periodo di imposta 2018.
Per tutti i dettagli rinviamo alla nostra Circolare di approfondimento sulla Legge di Bilancio 2017, di prossima pubblicazione.
Alcune modifiche introdotte dalla Legge n. 232 del 11 dicembre 2016, cosiddetta Legge di Bilancio 2017, hanno effetto a decorrere dal periodo d'imposta 2016, e precisamente: i) la sterilizzazione della base ACE nella misura dell'incremento degli investimenti in titoli e valori mobiliari, diversi dalle partecipazioni; ii) l'estensione delle regole di determinazione della base ACE previste per le società di capitali ai soggetti IRPEF. Altri interventi, invece, troveranno applicazione dal periodo d'imposta 2017, come la riduzione del coefficiente di rendimento nozionale e le limitazioni al trasferimento delle eccedenze ACE in occasione di operazioni straordinarie.
Di particolare rilevanza è l'estensione, a partire dal periodo d'imposta 2016, delle regole di determinazione delle base ACE, previste per le società di capitali, alle persone fisiche, società in nome collettivo e in accomandita semplice in regime di contabilità ordinaria. In base alla nuova disciplina non rileverà più l'intero stock di patrimonio netto risultante alla fine di ciascun esercizio, come avveniva per i soggetti IRPEF fino al periodo d'imposta 2015, ma si applicheranno le regole previste per i soggetti IRES, le quali prevedono che la base Ace sia alimentata dall'utile effettivamente realizzato e accantonato a riserva e dagli apporti dei soci a Patrimonio Netto. Inoltre, per i soggetti IRPEF, rileverà come incremento di capitale la differenza fra lo stock di Patrimonio Netto al 31 dicembre 2015 e quello al 31 dicembre 2010.
In termini di misura del rendimento nozionale da applicare all'incremento patrimoniale dell'anno, di seguito si riportano i coefficienti come novellati dalla Legge di Bilancio:
• 4,75% per il periodo d'imposta 2016 (misura invariata)
• 2,3% per il periodo d'imposta 2017;
• 2,7% per il periodo di imposta 2018.
Per tutti i dettagli rinviamo alla nostra Circolare di approfondimento sulla Legge di Bilancio 2017, di prossima pubblicazione.