NUOVO MODELLO DI DICHIARAZIONE D’INTENTO: CHIARIMENTI OPERATIVI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
2017-01-09 BLuStudio
Con la risoluzione n.120/E del 22 dicembre 2016 l'Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti operativi relativi alla transizione dal vecchio al nuovo modello delle dichiarazioni di intento, il quale dovrà essere utilizzato dal 1° marzo 2017 dagli esportatori abituali per acquistare o importare beni e servizi senza l'applicazione dell'Imposta sul Valore Aggiunto, come già anticipato nella nostra news del 6 dicembre 2016. Pertanto, al fine di chiarire taluni dubbi applicativi, la risoluzione stabilisce le linee guida da seguire e più precisamente:
• il nuovo modello sarà in vigore a partire dal prossimo 1° marzo e, quindi, per le operazioni da effettuare sino al 28 febbraio 2017 dovrà essere utilizzato il vecchio modello;
• nel caso in cui venga presentata una dichiarazione d'intento con il vecchio modello, nel quale siano stati compilati i campi 3 e 4 relativi alle "operazioni comprese nel periodo da ...a ..." (come ad esempio dal 01/01/2017 al 31/12/2017), la dichiarazione non avrà validità per le operazioni di acquisto successive al 1° marzo 2017. Dunque, per tali operazioni dovrà essere presentata una nuova dichiarazione d'intento utilizzando il nuovo modello;
• qualora l'esportatore abituale presenti una dichiarazione d'intento con il vecchio modello, nel quale sia stato compilato il campo 1 "una sola operazione per un importo fino ad euro" o il campo 2 "operazioni fino a concorrenza di euro", la dichiarazione avrà validità, fino a concorrenza dell'importo indicato, rispettivamente per la sola operazione o per le più operazioni di acquisto effettuate, anche dopo il 1° marzo 2017. In tali casi, quindi, non dovrà essere presentata una nuova dichiarazione d'intento utilizzando il nuovo modello;
• l'eliminazione dal frontespizio del nuovo modello dei campi 3 e 4 comporta che l'esportatore abituale, nella compilazione del nuovo modello, dovrà scegliere se la dichiarazione d'intento riguarderà una sola operazione, specificando il relativo importo, ovvero se la dichiarazione d'intento riguarderà più operazioni fino a concorrenza dell'importo ivi indicato.
Infine, la risoluzione n. 120/E/2016, prevede che il monitoraggio dell'utilizzo del plafond venga effettuato non solo da parte dell'esportatore abituale, ma anche attribuendo al soggetto che riceve la dichiarazione d'intento l'onere di verificare l'importo complessivamente fatturato senza IVA, affinché non ecceda quanto richiesto nel modello presentato.
• il nuovo modello sarà in vigore a partire dal prossimo 1° marzo e, quindi, per le operazioni da effettuare sino al 28 febbraio 2017 dovrà essere utilizzato il vecchio modello;
• nel caso in cui venga presentata una dichiarazione d'intento con il vecchio modello, nel quale siano stati compilati i campi 3 e 4 relativi alle "operazioni comprese nel periodo da ...a ..." (come ad esempio dal 01/01/2017 al 31/12/2017), la dichiarazione non avrà validità per le operazioni di acquisto successive al 1° marzo 2017. Dunque, per tali operazioni dovrà essere presentata una nuova dichiarazione d'intento utilizzando il nuovo modello;
• qualora l'esportatore abituale presenti una dichiarazione d'intento con il vecchio modello, nel quale sia stato compilato il campo 1 "una sola operazione per un importo fino ad euro" o il campo 2 "operazioni fino a concorrenza di euro", la dichiarazione avrà validità, fino a concorrenza dell'importo indicato, rispettivamente per la sola operazione o per le più operazioni di acquisto effettuate, anche dopo il 1° marzo 2017. In tali casi, quindi, non dovrà essere presentata una nuova dichiarazione d'intento utilizzando il nuovo modello;
• l'eliminazione dal frontespizio del nuovo modello dei campi 3 e 4 comporta che l'esportatore abituale, nella compilazione del nuovo modello, dovrà scegliere se la dichiarazione d'intento riguarderà una sola operazione, specificando il relativo importo, ovvero se la dichiarazione d'intento riguarderà più operazioni fino a concorrenza dell'importo ivi indicato.
Infine, la risoluzione n. 120/E/2016, prevede che il monitoraggio dell'utilizzo del plafond venga effettuato non solo da parte dell'esportatore abituale, ma anche attribuendo al soggetto che riceve la dichiarazione d'intento l'onere di verificare l'importo complessivamente fatturato senza IVA, affinché non ecceda quanto richiesto nel modello presentato.