NUOVO MODELLO DI DICHIARAZIONE D’INTENTO: CHIARIMENTI ASSONIME SULL’INDICAZIONE DEL PLAFOND
2017-02-28 BLuStudio
La circolare n. 5 di Assonime, Associazione fra le Società Italiane per Azioni, pubblicata in data 22 febbraio 2017, ha analizzato le novità del nuovo modello per la dichiarazione d'intento, approvato dal provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 2 dicembre 2016 e già approfondito dalle nostre news del 6 dicembre 2016 e del 9 gennaio 2017.
In particolar modo, per quanto riguarda l'ammontare del plafond che gli esportatori abituali intenderanno utilizzare per ogni singolo acquisto (campo 1) o per ciascun operatore (campo 2), Assonime ha riportato le recenti conclusioni dell'Agenzia delle Entrate: i) nella risoluzione n.120/E del 22 dicembre 2016, dove si afferma che l'importo da indicare nel campo 2 della sezione "dichiarazione" deve rappresentare l'ammontare fino a concorrenza del quale si intende utilizzare la facoltà di effettuare acquisti senza IVA nei confronti dell'operatore economico al quale è presentata la dichiarazione; ii) in risposta ad una interrogazione presentata alla Commissione finanze della Camera, il 25 gennaio 2017, in cui si è precisato che è ammessa l'indicazione nel campo 2 di un valore "presunto", pari alla quota parte del plafond che si stima venga utilizzato nel corso dell'anno nei confronti di quel determinato fornitore o all'importazione.
Sulla base di queste conclusioni l'Assonime ha affermato che, in assenza di una specifica sanzione, non sembra possa dar adito a rilievi l'indicazione, in ciascuna dichiarazione d'intento inviata a ciascun fornitore, dell'ammontare massimo del plafond disponibile.
Sulla la possibilità di emettere dichiarazioni d'intento nei confronti di più fornitori per un importo complessivo superiore al plafond disponibile si è espressa l'Agenzia delle Entrate con le risposte fornite il 7 febbraio 2017, affermando che le dichiarazioni trasmesse saranno accettate dal sistema anche laddove l'ammontare complessivo superi il plafond disponibile e che non sono previste conseguenze a seguito della dichiarazione d'intento presentata con importi superiori, posto che lo stesso si esaurisce in base agli acquisti effettivi e non sulla base di quanto dichiarato. Qualora si decidesse di adottare l'impostazione suggerita da Assonime, l'esportatore dovrà, a maggior ragione, verificare che tale ammontare massimo di acquisti in sospensione d'imposta non venga superato, pena l'applicazione delle sanzioni previste per il superamento del plafond.
Inoltre, Assonime si è poi soffermata su alcuni aspetti che attengono le modalità da osservare nel caso in cui si renda necessario modificare il contenuto delle nuove dichiarazioni d'intento. Sul punto il documento evidenzia che:
• è consentito rettificare o integrare i dati di una dichiarazione già presentata, anteriormente all'effettuazione delle operazioni che si intendono rettificare o integrare, trasmettendo una nuova dichiarazione: occorrerà in tal caso barrare sul modello la casella "integrativa" e indicare il numero di protocollo della dichiarazione che si intende integrare e, in tal caso, la dichiarazione integrativa sostituisce la dichiarazione integrata;
• non è possibile rettificare i dati indicati nel quadro A, relativi all'indicazione del tipo di plafond, fisso o mobile, e delle operazioni che concorrono alla sua formazione.
Infine, viene sottolineato che, alla luce dei chiarimenti contenuti nella citata risoluzione n. 120/E/2016, nel caso in cui l'esportatore intenda aumentare l'ammontare del plafond disponibile già indicato in una dichiarazione d'intento, lo stesso è tenuto a produrre una nuova dichiarazione, indicando l'ulteriore ammontare fino a concorrenza del quale si intende continuare ad utilizzare la facoltà di effettuare acquisti senza IVA.
Non è invece necessario il materiale invio di una nuova dichiarazione d'intento, né al fornitore, né all'amministrazione finanziaria, nel caso in cui l'esportatore abituale intenda rettificare in diminuzione l'ammontare del plafond disponibile già comunicato, oppure revocare la dichiarazione già inviata.
In particolar modo, per quanto riguarda l'ammontare del plafond che gli esportatori abituali intenderanno utilizzare per ogni singolo acquisto (campo 1) o per ciascun operatore (campo 2), Assonime ha riportato le recenti conclusioni dell'Agenzia delle Entrate: i) nella risoluzione n.120/E del 22 dicembre 2016, dove si afferma che l'importo da indicare nel campo 2 della sezione "dichiarazione" deve rappresentare l'ammontare fino a concorrenza del quale si intende utilizzare la facoltà di effettuare acquisti senza IVA nei confronti dell'operatore economico al quale è presentata la dichiarazione; ii) in risposta ad una interrogazione presentata alla Commissione finanze della Camera, il 25 gennaio 2017, in cui si è precisato che è ammessa l'indicazione nel campo 2 di un valore "presunto", pari alla quota parte del plafond che si stima venga utilizzato nel corso dell'anno nei confronti di quel determinato fornitore o all'importazione.
Sulla base di queste conclusioni l'Assonime ha affermato che, in assenza di una specifica sanzione, non sembra possa dar adito a rilievi l'indicazione, in ciascuna dichiarazione d'intento inviata a ciascun fornitore, dell'ammontare massimo del plafond disponibile.
Sulla la possibilità di emettere dichiarazioni d'intento nei confronti di più fornitori per un importo complessivo superiore al plafond disponibile si è espressa l'Agenzia delle Entrate con le risposte fornite il 7 febbraio 2017, affermando che le dichiarazioni trasmesse saranno accettate dal sistema anche laddove l'ammontare complessivo superi il plafond disponibile e che non sono previste conseguenze a seguito della dichiarazione d'intento presentata con importi superiori, posto che lo stesso si esaurisce in base agli acquisti effettivi e non sulla base di quanto dichiarato. Qualora si decidesse di adottare l'impostazione suggerita da Assonime, l'esportatore dovrà, a maggior ragione, verificare che tale ammontare massimo di acquisti in sospensione d'imposta non venga superato, pena l'applicazione delle sanzioni previste per il superamento del plafond.
Inoltre, Assonime si è poi soffermata su alcuni aspetti che attengono le modalità da osservare nel caso in cui si renda necessario modificare il contenuto delle nuove dichiarazioni d'intento. Sul punto il documento evidenzia che:
• è consentito rettificare o integrare i dati di una dichiarazione già presentata, anteriormente all'effettuazione delle operazioni che si intendono rettificare o integrare, trasmettendo una nuova dichiarazione: occorrerà in tal caso barrare sul modello la casella "integrativa" e indicare il numero di protocollo della dichiarazione che si intende integrare e, in tal caso, la dichiarazione integrativa sostituisce la dichiarazione integrata;
• non è possibile rettificare i dati indicati nel quadro A, relativi all'indicazione del tipo di plafond, fisso o mobile, e delle operazioni che concorrono alla sua formazione.
Infine, viene sottolineato che, alla luce dei chiarimenti contenuti nella citata risoluzione n. 120/E/2016, nel caso in cui l'esportatore intenda aumentare l'ammontare del plafond disponibile già indicato in una dichiarazione d'intento, lo stesso è tenuto a produrre una nuova dichiarazione, indicando l'ulteriore ammontare fino a concorrenza del quale si intende continuare ad utilizzare la facoltà di effettuare acquisti senza IVA.
Non è invece necessario il materiale invio di una nuova dichiarazione d'intento, né al fornitore, né all'amministrazione finanziaria, nel caso in cui l'esportatore abituale intenda rettificare in diminuzione l'ammontare del plafond disponibile già comunicato, oppure revocare la dichiarazione già inviata.