DECRETO MILLEPROROGHE – COMUNICAZIONE SEMESTRALE DEI DATI DELLE FATTURE PER IL 2017
2017-03-08 BLuStudio
Il Decreto Legge n. 244 del 30 dicembre 2016, cosiddetto "decreto Milleproroghe", approvato in via definitiva dalla Camera dei Deputati e convertito in Legge in data 23 febbraio 2017, ha modificato la disciplina transitoria relativa al nuovo "Spesometro", prevista per il 2017 dall'art. 4 del Decreto Legge n. 193/2016 collegato alla Legge di Bilancio 2017, stabilendo che la comunicazione dei dati delle fatture avverrà con cadenza semestrale per il primo anno di applicazione, mentre per la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA resta confermata la cadenza trimestrale. Dunque, la trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate dei dati di tutte le fatture emesse e ricevute dovrà essere effettuata alle seguenti scadenze: i dati del primo semestre 2017 dovranno essere comunicati entro il 18 settembre mentre i dati relativi al secondo semestre dovranno essere comunicati entro il 28 febbraio 2018. La proroga viene prevista esclusivamente per il primo anno di applicazione pertanto, a decorrere dal 2018, viene ripristinata la periodicità trimestrale con scadenza di invio fissata all'ultimo giorno del secondo mese successivo a ciascun trimestre.
Al contrario, per la comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute sulla base del regime opzionale, ex D.Lgs. n. 127/2015 e illustrata nella nostra news del 7 novembre 2016, anche per il 2017 la trasmissione resta trimestrale.
In relazione agli aspetti procedurali, l'Agenzia delle Entrate con la circolare n. 1/E/2017 ha confermato che le due comunicazioni - regime obbligatorio ovvero opzionale - sono identiche tanto nelle modalità che nel contenuto dei dati da trasmettere. Infatti, il quinto capoverso della circolare sostiene che i chiarimenti relativi alle trasmissioni opzionali valgono anche per assolvere l'obbligo della comunicazione obbligatoria dei dati delle fatture e, quindi, dovranno essere comunicate tutte le fatture ricevute e tutte quelle emesse, comprese le fatture annotate nei corrispettivi e quelle di importo inferiore a 300 euro, per le quali è stata adottata la registrazione del documento riepilogativo ai sensi del D.Lgs. n. 695/1996. Inoltre, dovranno essere comunicate anche le note di variazione relative alle fatture emesse e ricevute mentre, per nessuna comunicazione verrà effettuata per quanto riguarda le fatture elettroniche, essendo già confluite nel Sistema di Interscambio.
Da tale adempimento sono esonerati gli agricoltori operanti nei territori situati a una altitudine superiore a 700 metri dal livello del mare, i contribuenti minimi (D.L. n. 98/2011) e quelli che hanno aderito al regime forfettario (art. 1, co. 5489, della Legge n. 190/2014).
La trasmissione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA, come ricordato, non beneficia di alcuna proroga: è quindi confermata la scadenza a regime che prevede l'invio entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo al trimestre di riferimento, ossia entro il 31 maggio 2017 per il primo trimestre, entro il 18 settembre per il secondo, entro il 30 novembre per il terzo ed entro il 28 febbraio 2018 per il quarto trimestre. Sono esonerati dalla trasmissione delle liquidazioni IVA i soggetti che non presentano la dichiarazione annuale IVA, come ad esempio i soggetti che effettuano esclusivamente operazioni esenti. Tuttavia, tale esonero viene meno qualora questi abbiano registrato fatture in reverse charge.
La comunicazione in parola deve essere inviata indipendentemente dalla circostanza che la liquidazione presenti un debito o un credito IVA di periodo, e non incide sulla periodicità delle liquidazioni IVA: i soggetti che effettuano le liquidazioni IVA mensilmente, infatti, riepilogheranno i risultati dei tre mesi nella comunicazione relativa al trimestre di riferimento, da inviarsi alle scadenze sopra ricordate.
Al contrario, per la comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute sulla base del regime opzionale, ex D.Lgs. n. 127/2015 e illustrata nella nostra news del 7 novembre 2016, anche per il 2017 la trasmissione resta trimestrale.
In relazione agli aspetti procedurali, l'Agenzia delle Entrate con la circolare n. 1/E/2017 ha confermato che le due comunicazioni - regime obbligatorio ovvero opzionale - sono identiche tanto nelle modalità che nel contenuto dei dati da trasmettere. Infatti, il quinto capoverso della circolare sostiene che i chiarimenti relativi alle trasmissioni opzionali valgono anche per assolvere l'obbligo della comunicazione obbligatoria dei dati delle fatture e, quindi, dovranno essere comunicate tutte le fatture ricevute e tutte quelle emesse, comprese le fatture annotate nei corrispettivi e quelle di importo inferiore a 300 euro, per le quali è stata adottata la registrazione del documento riepilogativo ai sensi del D.Lgs. n. 695/1996. Inoltre, dovranno essere comunicate anche le note di variazione relative alle fatture emesse e ricevute mentre, per nessuna comunicazione verrà effettuata per quanto riguarda le fatture elettroniche, essendo già confluite nel Sistema di Interscambio.
Da tale adempimento sono esonerati gli agricoltori operanti nei territori situati a una altitudine superiore a 700 metri dal livello del mare, i contribuenti minimi (D.L. n. 98/2011) e quelli che hanno aderito al regime forfettario (art. 1, co. 5489, della Legge n. 190/2014).
La trasmissione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA, come ricordato, non beneficia di alcuna proroga: è quindi confermata la scadenza a regime che prevede l'invio entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo al trimestre di riferimento, ossia entro il 31 maggio 2017 per il primo trimestre, entro il 18 settembre per il secondo, entro il 30 novembre per il terzo ed entro il 28 febbraio 2018 per il quarto trimestre. Sono esonerati dalla trasmissione delle liquidazioni IVA i soggetti che non presentano la dichiarazione annuale IVA, come ad esempio i soggetti che effettuano esclusivamente operazioni esenti. Tuttavia, tale esonero viene meno qualora questi abbiano registrato fatture in reverse charge.
La comunicazione in parola deve essere inviata indipendentemente dalla circostanza che la liquidazione presenti un debito o un credito IVA di periodo, e non incide sulla periodicità delle liquidazioni IVA: i soggetti che effettuano le liquidazioni IVA mensilmente, infatti, riepilogheranno i risultati dei tre mesi nella comunicazione relativa al trimestre di riferimento, da inviarsi alle scadenze sopra ricordate.