DECRETO MILLEPROROGHE – ESTENSIONE DEL PRINCIPIO DI DERIVAZIONE RAFFORZATA AI SOGGETTI OIC
2017-03-09 BLuStudio
Il Decreto Legge n. 244 del 30 dicembre 2016, cosiddetto "Decreto Milleproroghe", approvato in via definitiva dalla Camera dei Deputati e convertito in Legge in data 23 febbraio 2017, ha esteso il "principio di derivazione rafforzata" anche ai soggetti non IAS-adopter, con piena rilevanza fiscale di qualificazioni, classificazioni e imputazioni temporali del bilancio redatto secondo i nuovi principi contabili. Uno degli effetti del Decreto Milleproroghe sulla determinazione dell'imponibile è, quindi, l'applicazione per chi redige il bilancio in base ai nuovi criteri del principio di prevalenza della sostanza economica sulla forma giuridica, anche ai fini fiscali.
Per ridurre l'aggravio operativo che può derivare dalla gestione di un doppio binario civilistico-fiscale in seguito alle numerose novità introdotte dal D.Lgs. n. 139/2015 sulla redazione dei bilanci di esercizio, il legislatore è intervenuto stabilendo delle regole di determinazione del reddito coerenti con le nuove modalità di rappresentazione contabile, estendendo di fatto le modalità di determinazione del reddito imponibile previste nel sistema del TUIR per i soggetti IAS-adopter.
Più specificatamente l'emendamento al Decreto Milleproroghe introduce, ai fini IRES, modifiche all'art. 83 del TUIR che statuisce un principio di "derivazione rafforzata" del reddito imponibile dalle risultanze di bilancio, e modifiche specifiche di singoli articoli del TUIR, per coordinarli con le nuove disposizioni civilistiche. In particolare si segnalano le modifiche all'art. 96 con riferimento alla determinazione del ROL, all'art. 108 relativamente alle spese relative a più esercizi, all'art. 109 sulle imputazioni reddituali a patrimonio netto e all'art. 112 sul trattamento fiscale dei derivati.
L'estensione del principio di derivazione rafforzata comporta che, dopo le modifiche del Milleproroghe, per i soggetti IAS-adopter e per i soggetti che applicano i principi contabili nazionali (OIC), diversi dalle micro-imprese, assumono rilevanza ai fini fiscali le qualificazioni, le classificazioni e le imputazioni temporali stabilite dalla corretta applicazione dei principi contabili di riferimento.
Per le micro-imprese, al contrario, non trova applicazione il principio della derivazione rafforzata e pertanto continueranno ad applicarsi le regole di qualificazione e di imputazione temporale previste dal TUIR (che privilegiano il dato della forma giuridica rispetto alla sostanza economica dell'operazione).
L'estensione del principio di derivazione rafforzata trova il suo limite, in analogia con quanto sinora stabilito per i soggetti IAS-adopter, nei fenomeni meramente valutativi regolati dal TUIR, che prevalgono sulle valutazioni di bilancio. Valgono pertanto le disposizioni specifiche del TUIR che:
- prevedono limiti quantitativi alla deduzione di componenti negativi o la loro esclusione dalla formazione del reddito imponibile, o ne dispongono la ripartizione in più periodi d'imposta (es.: ammortamenti, svalutazioni, accantonamenti);
- esentano o escludono, parzialmente o totalmente, dalla formazione del reddito imponibile componenti positivi, comunque denominati, o ne consentono la ripartizione in più periodi d'imposta (es.: plusvalenze relative a beni strumentali ammortizzabili);
- stabiliscono la rilevanza di componenti positivi o negativi nell'esercizio, rispettivamente, della loro percezione o del loro pagamento (criterio di cassa).
Per ridurre l'aggravio operativo che può derivare dalla gestione di un doppio binario civilistico-fiscale in seguito alle numerose novità introdotte dal D.Lgs. n. 139/2015 sulla redazione dei bilanci di esercizio, il legislatore è intervenuto stabilendo delle regole di determinazione del reddito coerenti con le nuove modalità di rappresentazione contabile, estendendo di fatto le modalità di determinazione del reddito imponibile previste nel sistema del TUIR per i soggetti IAS-adopter.
Più specificatamente l'emendamento al Decreto Milleproroghe introduce, ai fini IRES, modifiche all'art. 83 del TUIR che statuisce un principio di "derivazione rafforzata" del reddito imponibile dalle risultanze di bilancio, e modifiche specifiche di singoli articoli del TUIR, per coordinarli con le nuove disposizioni civilistiche. In particolare si segnalano le modifiche all'art. 96 con riferimento alla determinazione del ROL, all'art. 108 relativamente alle spese relative a più esercizi, all'art. 109 sulle imputazioni reddituali a patrimonio netto e all'art. 112 sul trattamento fiscale dei derivati.
L'estensione del principio di derivazione rafforzata comporta che, dopo le modifiche del Milleproroghe, per i soggetti IAS-adopter e per i soggetti che applicano i principi contabili nazionali (OIC), diversi dalle micro-imprese, assumono rilevanza ai fini fiscali le qualificazioni, le classificazioni e le imputazioni temporali stabilite dalla corretta applicazione dei principi contabili di riferimento.
Per le micro-imprese, al contrario, non trova applicazione il principio della derivazione rafforzata e pertanto continueranno ad applicarsi le regole di qualificazione e di imputazione temporale previste dal TUIR (che privilegiano il dato della forma giuridica rispetto alla sostanza economica dell'operazione).
L'estensione del principio di derivazione rafforzata trova il suo limite, in analogia con quanto sinora stabilito per i soggetti IAS-adopter, nei fenomeni meramente valutativi regolati dal TUIR, che prevalgono sulle valutazioni di bilancio. Valgono pertanto le disposizioni specifiche del TUIR che:
- prevedono limiti quantitativi alla deduzione di componenti negativi o la loro esclusione dalla formazione del reddito imponibile, o ne dispongono la ripartizione in più periodi d'imposta (es.: ammortamenti, svalutazioni, accantonamenti);
- esentano o escludono, parzialmente o totalmente, dalla formazione del reddito imponibile componenti positivi, comunque denominati, o ne consentono la ripartizione in più periodi d'imposta (es.: plusvalenze relative a beni strumentali ammortizzabili);
- stabiliscono la rilevanza di componenti positivi o negativi nell'esercizio, rispettivamente, della loro percezione o del loro pagamento (criterio di cassa).