MILLEPROROGHE – ABROGAZIONE COMUNICAZIONE BENI IN GODIMENTO AI SOCI E ALTRE NOVITA' FISCALI
2017-03-13 BLuStudio
Il Decreto Legge n. 244 del 30 dicembre 2016, cosiddetto "Decreto Milleproroghe", approvato in via definitiva dalla Camera dei Deputati e convertito in Legge in data 23 febbraio 2017, ha apportato una serie di novità fiscali, tra le quali:
i) l'abrogazione a decorrere dal 2017 della comunicazione dei beni concessi in uso ai soci e della comunicazione dei finanziamenti e capitalizzazioni effettuate dai soci alle società;
ii) la proroga della detrazione del 50% dell'IVA pagata sugli immobili di classe energetica A o B sino al 31 dicembre 2017;
iii) l'abrogazione dal 2017 dell'obbligo di indicare, per i contratti di locazione a canone concordato, gli estremi di registrazione del contratto e quelli della dichiarazione IMU per ottenere l'abbattimento del 30% dell'imponibile;
iv) il rinvio al 1° novembre 2017 dell'attivazione della fase sperimentale della cosiddetta "lotteria degli scontrini".
La legge di conversione ha abrogato i commi 36-sexiesdecies e 36-septiesdecies dell'art. 2 del D.L. n. 138 del 13 agosto 2011, che riguardano, rispettivamente, la comunicazione dei beni concessi in godimento ai soci e la comunicazione dei finanziamenti e delle capitalizzazioni effettuati da persone fisiche o familiari dell'imprenditore nei confronti della società.
L'abrogazione riguarda soltanto l'obbligo di comunicazione dei dati relativi ai beni concessi in godimento, ferma restando la tassazione del reddito in capo al socio o al familiare utilizzatore. Infatti, non viene prevista alcuna modifica alla lett. h-ter) del co. 1 dell'art. 67 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, in base al quale la differenza tra il valore di mercato del diritto di godimento e il corrispettivo annuo, pagato dai soci della società o dai familiari dell'imprenditore, costituisce reddito diverso per i medesimi soggetti.
Inoltre, il Decreto ha prorogato a tutto il 2017 la detrazione dall'Irpef nella misura del 50% dell'IVA pagata sull'acquisto di unità immobiliari a destinazione residenziale, di classe energetica A o B, cedute dalle imprese costruttrici o di ristrutturazione (art. 1, co. 56, Legge n. 208 del 28 dicembre 2015, c.d. Legge di Stabilità 2016)
Per quanto riguarda infine i contratti di locazione a canone concordato, scompare l'obbligo di indicare, a decorrere dal 2017, gli estremi di registrazione del contratto di locazione e quelli della denuncia dell'immobile ai fini IMU per ottenere l'abbattimento del 30% dell'imponibile degli affitti.
i) l'abrogazione a decorrere dal 2017 della comunicazione dei beni concessi in uso ai soci e della comunicazione dei finanziamenti e capitalizzazioni effettuate dai soci alle società;
ii) la proroga della detrazione del 50% dell'IVA pagata sugli immobili di classe energetica A o B sino al 31 dicembre 2017;
iii) l'abrogazione dal 2017 dell'obbligo di indicare, per i contratti di locazione a canone concordato, gli estremi di registrazione del contratto e quelli della dichiarazione IMU per ottenere l'abbattimento del 30% dell'imponibile;
iv) il rinvio al 1° novembre 2017 dell'attivazione della fase sperimentale della cosiddetta "lotteria degli scontrini".
La legge di conversione ha abrogato i commi 36-sexiesdecies e 36-septiesdecies dell'art. 2 del D.L. n. 138 del 13 agosto 2011, che riguardano, rispettivamente, la comunicazione dei beni concessi in godimento ai soci e la comunicazione dei finanziamenti e delle capitalizzazioni effettuati da persone fisiche o familiari dell'imprenditore nei confronti della società.
L'abrogazione riguarda soltanto l'obbligo di comunicazione dei dati relativi ai beni concessi in godimento, ferma restando la tassazione del reddito in capo al socio o al familiare utilizzatore. Infatti, non viene prevista alcuna modifica alla lett. h-ter) del co. 1 dell'art. 67 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, in base al quale la differenza tra il valore di mercato del diritto di godimento e il corrispettivo annuo, pagato dai soci della società o dai familiari dell'imprenditore, costituisce reddito diverso per i medesimi soggetti.
Inoltre, il Decreto ha prorogato a tutto il 2017 la detrazione dall'Irpef nella misura del 50% dell'IVA pagata sull'acquisto di unità immobiliari a destinazione residenziale, di classe energetica A o B, cedute dalle imprese costruttrici o di ristrutturazione (art. 1, co. 56, Legge n. 208 del 28 dicembre 2015, c.d. Legge di Stabilità 2016)
Per quanto riguarda infine i contratti di locazione a canone concordato, scompare l'obbligo di indicare, a decorrere dal 2017, gli estremi di registrazione del contratto di locazione e quelli della denuncia dell'immobile ai fini IMU per ottenere l'abbattimento del 30% dell'imponibile degli affitti.