PRESTAZIONI DI SERVIZI DAI CONSORZI AL GRUPPO: ESENZIONE IVA A RISCHIO (PER BANCHE E ASSICURAZIONI)
2017-03-29 BLuStudio
L'Avvocato generale della Corte di Giustizia dell'Unione europea, in data 1° marzo 2016, ha presentato le proprie conclusioni, con riferimento alla causa C-605/15 in cui è parte il gruppo assicurativo francese AVIVA, mediante la quale la Corte è stata investita di una domanda di pronuncia pregiudiziale in relazione al regime di esenzione IVA di cui all'art. 132, par. 1, lett. f) della direttiva 2006/112/CE, il quale consente agli Stati membri dell'Unione europea di esentare dall'IVA "le prestazioni di servizi effettuate da associazioni autonome di persone che esercitano un'attività esente o per la quale non hanno la qualità di soggetti passivi, al fine di rendere ai loro membri i servizi direttamente necessari all'esercizio di tale attività, quando tali associazioni si limitano ad esigere dai loro membri l'esatto rimborso della parte delle spese comuni loro spettante, a condizione che questa esenzione non possa provocare distorsioni della concorrenza". Infatti, secondo l'Avvocato generale, il predetto articolo della direttiva ricomprende, in ragione della sua collocazione sistematica e della sua genesi, soltanto associazioni di soggetti passivi IVA che effettuano operazioni esenti limitatamente ad alcune attività di interesse pubblico, tra le quali non rientrano i servizi finanziari e assicurativi; in aggiunta, le difficoltà presenti nel valutare i presupposti applicativi dell'art. 132, par. 1, lett. f) da parte di più Stati membri escluderebbero l'applicazione transfrontaliera dell'esenzione in esame.
Nel sostenere la sua tesi, l'Avvocato generale sostiene che il gettito fiscale di uno Stato membro dipenderebbe da situazioni (mutabili) e da valutazioni non verificabili compiute in altri Stati membri, il che provocherebbe distorsioni della concorrenza.
In senso opposto si pone la nostra norma nazionale di recepimento, la quale, al secondo comma dell'art. 10 del D.P.R. n. 633/1972, prevede un regime di esenzione IVA per le prestazioni di servizi rese da consorzi, comprese società consortili e società cooperative con funzioni consortili, nei confronti dei consorziati e dei soci con una percentuale di detrazione, nel triennio solare precedente, non superiore al 10% e a condizione che i corrispettivi dovuti dai consorziati o soci a predetti consorzi non eccedano i costi direttamente imputabili alle prestazioni di servizi ricevute. Inoltre, tale regime di esenzione si estende a tutte le strutture consortili che rispettino i suddetti requisiti "a prescindere dal settore di attività in cui operano" e, in assenza di una espressa preclusione, anche alle prestazioni rese a soggetti residenti in altri Stati della comunità.
Pertanto, qualora venissero recepite dalla sentenza della Corte di Giustizia europea le conclusioni dell'Avvocato generale, improntate a un'applicazione restrittiva della norma in commento, sorgerebbe la necessità di una revisione delle norme nazionali, senza porre, tuttavia, problemi per le operazioni poste in essere nella vigenza dell'attuale normativa nazionale, similmente con quanto accaduto con la sentenza Deutsche Bank, del 19 luglio 2012, relativa alla causa C-44/11.
In ogni caso, le norme sul Gruppo IVA di futura applicazione, come già anticipato nella nostra news del 16 dicembre 2016, potranno rappresentare per i gruppi bancari e assicurativi una soluzione sicuramente applicabile.
Nel sostenere la sua tesi, l'Avvocato generale sostiene che il gettito fiscale di uno Stato membro dipenderebbe da situazioni (mutabili) e da valutazioni non verificabili compiute in altri Stati membri, il che provocherebbe distorsioni della concorrenza.
In senso opposto si pone la nostra norma nazionale di recepimento, la quale, al secondo comma dell'art. 10 del D.P.R. n. 633/1972, prevede un regime di esenzione IVA per le prestazioni di servizi rese da consorzi, comprese società consortili e società cooperative con funzioni consortili, nei confronti dei consorziati e dei soci con una percentuale di detrazione, nel triennio solare precedente, non superiore al 10% e a condizione che i corrispettivi dovuti dai consorziati o soci a predetti consorzi non eccedano i costi direttamente imputabili alle prestazioni di servizi ricevute. Inoltre, tale regime di esenzione si estende a tutte le strutture consortili che rispettino i suddetti requisiti "a prescindere dal settore di attività in cui operano" e, in assenza di una espressa preclusione, anche alle prestazioni rese a soggetti residenti in altri Stati della comunità.
Pertanto, qualora venissero recepite dalla sentenza della Corte di Giustizia europea le conclusioni dell'Avvocato generale, improntate a un'applicazione restrittiva della norma in commento, sorgerebbe la necessità di una revisione delle norme nazionali, senza porre, tuttavia, problemi per le operazioni poste in essere nella vigenza dell'attuale normativa nazionale, similmente con quanto accaduto con la sentenza Deutsche Bank, del 19 luglio 2012, relativa alla causa C-44/11.
In ogni caso, le norme sul Gruppo IVA di futura applicazione, come già anticipato nella nostra news del 16 dicembre 2016, potranno rappresentare per i gruppi bancari e assicurativi una soluzione sicuramente applicabile.