DEFINIZIONE AGEVOLATA: PROROGA DEI TERMINI E CHIARIMENTI DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE
2017-03-31 BLuStudio
L'art. 6 del D.L. n. 193 del 22 ottobre 2016, convertito dalla L. n. 225 del 1° dicembre 2016, cosiddetto Decreto collegato alla Legge di Bilancio 2017, ha introdotto una sanatoria dei ruoli contenuti in cartelle di pagamento e degli accertamenti esecutivi, rinominata "rottamazione delle cartelle", riguardanti tutti i carichi affidati agli agenti della riscossione nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2016. Tale procedura di definizione agevolata dei carichi pendenti comporta la soppressione di qualsiasi sanzione amministrativa e degli interessi di mora, come anticipato nella nostra circolare di approfondimento fiscale n. 16.
In data 27 marzo 2017 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.L. n. 36/2017, il quale ha disposto la proroga dei termini relativi alla definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti di riscossione. Pertanto, il termine per la presentazione della dichiarazione di adesione alla definizione agevolata slitta dal 31 marzo al 21 aprile mentre Equitalia dovrà comunicare l'ammissione a tale procedura e gli importi dovuti entro il 15 giugno, in luogo del 31 maggio. La riscrittura del calendario non riguarda le scadenze previste per i versamenti legati alla rottamazione.
Inoltre, l'Agenzia delle Entrate con la circolare n.2/E dell'8 marzo 2017, ha illustrato i contenuti della definizione agevolata e ha fornito importanti chiarimenti, tra i quali:
• rientrano nel perimetro temporale della sanatoria tutte le trasmissioni materialmente avvenute entro il 31 dicembre 2016, a prescindere dalla data di formale presa in carico delle stesse da parte dell'agente della riscossione. Dunque, rientrano nella sanatoria anche i ruoli trasmessi entro la fine del 2016, presi in consegna da Equitalia al 10 gennaio 2017; anche dal lato degli accertamenti esecutivi, resta fermo il principio secondo cui fruiscono dei benefici di legge tutti gli affidamenti materialmente trasmessi entro fine anno;
• rientrano tra le pretese definibili anche quelle aventi esclusivo contenuto sanzionatorio e, quindi, sono definibili anche gli affidamenti costituiti da sole sanzioni;
• tra i carichi esclusi dalla definizione agevolata configurano anche "anche i carichi emessi per il recupero di crediti tributari sorti in uno Stato membro dell'Unione europea, in uno Stato estero aderente alla Convenzione Ocse o in uno Stato estero con cui l'Italia ha stipulato una convenzione bilaterale in materia di assistenza alla riscossione" e, pertanto, le infrazioni del Codice della strada commesse all'estero non possono essere agevolate in quanto si tratta di crediti riconducibili a uno Stato straniero.
Infine, si ricorda che la definizione a tale procedura non si perfeziona con la presentazione della domanda, né con il versamento della prima rata, ma con l'integrale pagamento delle somme, mentre, nel caso di pagamento rateale, la definizione è subordinata al tempestivo e integrale versamento di ogni rata; ove la definizione non si perfezioni, vengono meno i relativi benefici, e saranno dovuti per intero sanzioni, interessi e il carico residuo, detratto quanto già pagato, senza possibilità di dilazione. Sul merito, è intervenuta Equitalia nelle sue FAQ precisando che è possibile rinunciare alla dichiarazione di adesione alla definizione agevolata purché la rinuncia venga presentata entro il 21 aprile, e, per coloro che hanno in essere un piano di rateazione in corso, in caso di mancato pagamento della prima rata dovuta per la definizione, è possibile riprendere i versamenti sulla base del vecchio piano di dilazione, a condizione che prima della presentazione della dichiarazione di adesione non vi sia stata decadenza da tale dilazione.
In data 27 marzo 2017 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.L. n. 36/2017, il quale ha disposto la proroga dei termini relativi alla definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti di riscossione. Pertanto, il termine per la presentazione della dichiarazione di adesione alla definizione agevolata slitta dal 31 marzo al 21 aprile mentre Equitalia dovrà comunicare l'ammissione a tale procedura e gli importi dovuti entro il 15 giugno, in luogo del 31 maggio. La riscrittura del calendario non riguarda le scadenze previste per i versamenti legati alla rottamazione.
Inoltre, l'Agenzia delle Entrate con la circolare n.2/E dell'8 marzo 2017, ha illustrato i contenuti della definizione agevolata e ha fornito importanti chiarimenti, tra i quali:
• rientrano nel perimetro temporale della sanatoria tutte le trasmissioni materialmente avvenute entro il 31 dicembre 2016, a prescindere dalla data di formale presa in carico delle stesse da parte dell'agente della riscossione. Dunque, rientrano nella sanatoria anche i ruoli trasmessi entro la fine del 2016, presi in consegna da Equitalia al 10 gennaio 2017; anche dal lato degli accertamenti esecutivi, resta fermo il principio secondo cui fruiscono dei benefici di legge tutti gli affidamenti materialmente trasmessi entro fine anno;
• rientrano tra le pretese definibili anche quelle aventi esclusivo contenuto sanzionatorio e, quindi, sono definibili anche gli affidamenti costituiti da sole sanzioni;
• tra i carichi esclusi dalla definizione agevolata configurano anche "anche i carichi emessi per il recupero di crediti tributari sorti in uno Stato membro dell'Unione europea, in uno Stato estero aderente alla Convenzione Ocse o in uno Stato estero con cui l'Italia ha stipulato una convenzione bilaterale in materia di assistenza alla riscossione" e, pertanto, le infrazioni del Codice della strada commesse all'estero non possono essere agevolate in quanto si tratta di crediti riconducibili a uno Stato straniero.
Infine, si ricorda che la definizione a tale procedura non si perfeziona con la presentazione della domanda, né con il versamento della prima rata, ma con l'integrale pagamento delle somme, mentre, nel caso di pagamento rateale, la definizione è subordinata al tempestivo e integrale versamento di ogni rata; ove la definizione non si perfezioni, vengono meno i relativi benefici, e saranno dovuti per intero sanzioni, interessi e il carico residuo, detratto quanto già pagato, senza possibilità di dilazione. Sul merito, è intervenuta Equitalia nelle sue FAQ precisando che è possibile rinunciare alla dichiarazione di adesione alla definizione agevolata purché la rinuncia venga presentata entro il 21 aprile, e, per coloro che hanno in essere un piano di rateazione in corso, in caso di mancato pagamento della prima rata dovuta per la definizione, è possibile riprendere i versamenti sulla base del vecchio piano di dilazione, a condizione che prima della presentazione della dichiarazione di adesione non vi sia stata decadenza da tale dilazione.