“SUPER-AMMORTAMENTO” E “IPER-AMMORTAMENTO”: CHIARIMENTI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
2017-04-11 BLuStudio
Con la circolare n. 4/E del 30 marzo 2017 l'Agenzia delle Entrate, di concerto con il Ministero dello Sviluppo Economico, ha fornito importanti chiarimenti operativi relativi alla proroga, con modificazioni, della disciplina del c.d. "super-ammortamento" e all'introduzione del c.d. "iper-ammortamento", entrambe agevolazioni per gli investimenti in beni strumentali disposte dalla Legge di Bilancio 2017, come già anticipato nella nostra news del 19 dicembre 2016.
Un primo chiarimento riguarda la valenza temporale delle agevolazioni: per entrambi gli incentivi valgono i criteri temporali stabiliti dall'articolo 109 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, anche per chi applica il principio di derivazione rafforzata introdotto dal Decreto Legge n. 244 del 30 dicembre 2016, cosiddetto "Decreto Milleproroghe" (come illustrato nella nostra news del 9 marzo 2017). Dunque, per stabilire il momento di effettuazione dell'investimento, la circolare precisa che occorrerà utilizzare i tradizionali criteri di competenza fiscale, ossia la consegna per le cessioni di beni e per i leasing e l'ultimazione per gli appalti, mentre non rileveranno i criteri di imputazione temporale eventualmente previsti, in modo differente, dai principi contabili internazionali e da quelli italiani in forza del principio di derivazione rafforzata. Ciò significa che un bene "iper-ammortizzabile" consegnato nel 2016, ancorché entrato in funzione e interconnesso alla rete dal 1° gennaio 2017, potrà fruire solo del super ammortamento (maggiorazione del 40% del costo fiscale). Diversamente, un bene "iper-ammortizzabile" consegnato ed entrato in funzione nel 2017, ma interconnesso solo dal 2018, usufruirà nel 2017 del super-ammortamento e dal 2018 dell'iper-ammortamento (maggiorazione del 150% del costo fiscale).
Un'ulteriore chiarimento riguarda l'impatto sul valore dell'incentivo del nuovo criterio, introdotto dal D.Lgs. n. 139/2015, del costo ammortizzato con attualizzazione previsto per i debiti, anche commerciali, con scadenza oltre 12 mesi. Questa regola contabile non è applicabile, secondo la posizione della circolare, nel calcolo del super-ammortamento e dell'iper-ammortamento, il quale avrà sempre come base il costo fatturato dal fornitore senza attualizzazione ove prevista dai principi contabili adottati.
Un importante ed innovativo chiarimento riguarda le operazioni di sale and lease back compiute su beni agevolati. La circolare chiarisce che la cessione del bene alla società di leasing, con contemporanea riassunzione in retro locazione finanziaria, non interrompe la deduzione extracontabile del 40% o del 150%, la quale continuerà ad effettuarsi secondo la dinamica temporale originaria, a nulla rilevando il sopravvenuto contratto di leasing. In pratica, l'impresa proseguirà nella deduzione extracontabile delle maggiori quote di ammortamento come se il bene fosse ancora di sua proprietà, ancorché contabilmente e fiscalmente essa stanzi dei canoni di leasing. Nessuna conseguenza sulle deduzioni operate si avrà nell'ipotesi di mancato riscatto del bene al termine del contratto.
Infine, la circolare, traendo spunto dalla normativa sugli imbullonati, ha affermato che l'impianto fotovoltaico, non essendo più accatastabile con il fabbricato, può usufruire del super-ammortamento.
Un primo chiarimento riguarda la valenza temporale delle agevolazioni: per entrambi gli incentivi valgono i criteri temporali stabiliti dall'articolo 109 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, anche per chi applica il principio di derivazione rafforzata introdotto dal Decreto Legge n. 244 del 30 dicembre 2016, cosiddetto "Decreto Milleproroghe" (come illustrato nella nostra news del 9 marzo 2017). Dunque, per stabilire il momento di effettuazione dell'investimento, la circolare precisa che occorrerà utilizzare i tradizionali criteri di competenza fiscale, ossia la consegna per le cessioni di beni e per i leasing e l'ultimazione per gli appalti, mentre non rileveranno i criteri di imputazione temporale eventualmente previsti, in modo differente, dai principi contabili internazionali e da quelli italiani in forza del principio di derivazione rafforzata. Ciò significa che un bene "iper-ammortizzabile" consegnato nel 2016, ancorché entrato in funzione e interconnesso alla rete dal 1° gennaio 2017, potrà fruire solo del super ammortamento (maggiorazione del 40% del costo fiscale). Diversamente, un bene "iper-ammortizzabile" consegnato ed entrato in funzione nel 2017, ma interconnesso solo dal 2018, usufruirà nel 2017 del super-ammortamento e dal 2018 dell'iper-ammortamento (maggiorazione del 150% del costo fiscale).
Un'ulteriore chiarimento riguarda l'impatto sul valore dell'incentivo del nuovo criterio, introdotto dal D.Lgs. n. 139/2015, del costo ammortizzato con attualizzazione previsto per i debiti, anche commerciali, con scadenza oltre 12 mesi. Questa regola contabile non è applicabile, secondo la posizione della circolare, nel calcolo del super-ammortamento e dell'iper-ammortamento, il quale avrà sempre come base il costo fatturato dal fornitore senza attualizzazione ove prevista dai principi contabili adottati.
Un importante ed innovativo chiarimento riguarda le operazioni di sale and lease back compiute su beni agevolati. La circolare chiarisce che la cessione del bene alla società di leasing, con contemporanea riassunzione in retro locazione finanziaria, non interrompe la deduzione extracontabile del 40% o del 150%, la quale continuerà ad effettuarsi secondo la dinamica temporale originaria, a nulla rilevando il sopravvenuto contratto di leasing. In pratica, l'impresa proseguirà nella deduzione extracontabile delle maggiori quote di ammortamento come se il bene fosse ancora di sua proprietà, ancorché contabilmente e fiscalmente essa stanzi dei canoni di leasing. Nessuna conseguenza sulle deduzioni operate si avrà nell'ipotesi di mancato riscatto del bene al termine del contratto.
Infine, la circolare, traendo spunto dalla normativa sugli imbullonati, ha affermato che l'impianto fotovoltaico, non essendo più accatastabile con il fabbricato, può usufruire del super-ammortamento.