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DETRAZIONI EDILIZIE - RECUPERI E RISTRUTTURAZIONI

2016-07-19 BLuStudio
La circolare n. 20/E/2016 del 18/05/2016 ha fornito un importante chiarimento in tema di detrazioni per acquisto di immobili in edifici oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio o di ristrutturazione edilizia: si tratta delle unità immobiliari cedute da parte delle imprese che hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, gli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c), d) ed f), del Testo Unico dell'edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
Per tali unità immobiliari l'acquirente può infatti beneficiare della detrazione IRPEF ex art. 16-bis comma 3 del TUIR, potenziata al 50% (per gli acquisti effettuati entro il 31.12.2016) e calcolata sul 25% del prezzo di vendita, con un limite di euro 96.000 per unità immobiliare.
L'Agenzia chiarisce che gli acquisti di tali unità immobiliari possono beneficiare altresì della nuova detrazione del 50% dell'IVA pagata sugli acquisti di unità immobiliari, con classe energetica A o B, ceduti dalle imprese costruttrici, introdotta dalla Legge di Stabilità 2016. Innanzitutto la Circolare afferma che: "Tenuto conto, tuttavia, della finalità della disposizione in esame, l'espressione può essere intesa nel senso ampio di "impresa che applica l'Iva all'atto del trasferimento", considerando tale non solo l'impresa che ha realizzato l'immobile ma anche le imprese di "ripristino" o c.d. "ristrutturatrici" che hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, gli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c), d) ed f), del Testo Unico dell'edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380."
Inoltre, in tema di cumulabilità delle due agevolazioni, il documento così si esprime: "In mancanza di un esplicito divieto in tal senso, si deve ritenere possibile che il contribuente che acquisti un'unità immobiliare all'interno di un edificio interamente ristrutturato dall'impresa di costruzione possa beneficiare sia della detrazione del 50 per cento dell'IVA sull'acquisto, sia della detrazione spettante ai sensi dell'art. 16-bis, comma 3, del TUIR."
Si chiarisce tuttavia, opportunamente, che l'importo dell'IVA pagata non potrà essere conteggiato anche per la prima detrazione (risultando quella prevista dalla Legge di Stabilità comunque più conveniente).

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