MANOVRA CORRETTIVA – COMPENSAZIONI: VISTO DI CONFORMITA’ E OBBLIGO UTILIZZO SERVIZI TELEMATICI
2017-05-02 BLuStudio
Il Decreto Legge n. 50 del 24 aprile 2017, c.d. "Manovra correttiva", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 95 del 24 aprile, al fine di contrastare le indebite compensazioni tributarie e con decorrenza immediata, prevede l'inasprimento dei vincoli all'utilizzo in compensazione dei crediti d'imposta ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 241 del 9 luglio 1997 (c.d. compensazione orizzontale), nonché la modifica delle modalità con le quali le stesse compensazioni potranno essere realizzate dai soggetti titolari di partita IVA.
Sotto il primo profilo, attraverso la modifica all'art. 1, co. 574, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, c.d. Legge di Stabilità 2014, viene prevista la riduzione, da euro 15.000 ad euro 5.000, della soglia oltre la quale l'utilizzo in compensazione orizzontale dei crediti per imposte dirette e IRAP è subordinato all'apposizione del visto di conformità, disciplinato dall'art. 35, co. 1, lett a) del D.Lgs. 241/1997. Tale disposizione riguarda i crediti relativi alle imposte sui redditi (IRPEF e IRES) e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito, all'IRAP e a qualsiasi tipologia di ritenute alla fonte. Inoltre, per effetto della modifica all'art. 10, co. 1 , lett. a) del D.L. n. 78 del 1° luglio 2009, tali limitazioni sono estese anche in ambito IVA e, pertanto, è possibile utilizzare il credito IVA annuale in compensazione oltre il limite di euro 5.000 solo previa apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione IVA dalla quale emerge il credito stesso. Tale novità normativa non si applica ai crediti IVA trimestrali in quanto, a prescindere dall'importo, non è previsto l'obbligo di apporre il visto di conformità sul modello IVA TR da cui scaturiscono.
Si precisa che la normativa in esame non modifica la disciplina dei rimborsi IVA, per la quale il visto di conformità rimane obbligatorio per gli importi superiori ad euro 30.000.
Per quanto riguarda il secondo aspetto, vengono invece modificate le soglie oltre le quali i contribuenti titolari di partita IVA dovranno eseguire le compensazioni orizzontali attraverso l'utilizzo dei servizi telematici forniti dall'Agenzia delle Entrate. Infatti, in relazione alla compensazione dei crediti IVA (annuali o trimestrali) è stata eliminata la soglia quantitativa pari a 5.000 euro annui, oltre la quale era previsto l'obbligo di utilizzare, per la presentazione dei modelli F24, esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dell'Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline). Tale regime, per effetto delle modifiche all'art. 37, co. 49-bis del D.L. n. 223 del 4 luglio 2006, viene altresì esteso ai crediti relativi alle imposte sui redditi (IRPEF e IRES) e alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito, all'IRAP e ai crediti d'imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi. Pertanto, i titolari di partita IVA dovranno utilizzare i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate per effettuare qualsiasi compensazione dei suddetti crediti.
Sotto il primo profilo, attraverso la modifica all'art. 1, co. 574, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, c.d. Legge di Stabilità 2014, viene prevista la riduzione, da euro 15.000 ad euro 5.000, della soglia oltre la quale l'utilizzo in compensazione orizzontale dei crediti per imposte dirette e IRAP è subordinato all'apposizione del visto di conformità, disciplinato dall'art. 35, co. 1, lett a) del D.Lgs. 241/1997. Tale disposizione riguarda i crediti relativi alle imposte sui redditi (IRPEF e IRES) e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito, all'IRAP e a qualsiasi tipologia di ritenute alla fonte. Inoltre, per effetto della modifica all'art. 10, co. 1 , lett. a) del D.L. n. 78 del 1° luglio 2009, tali limitazioni sono estese anche in ambito IVA e, pertanto, è possibile utilizzare il credito IVA annuale in compensazione oltre il limite di euro 5.000 solo previa apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione IVA dalla quale emerge il credito stesso. Tale novità normativa non si applica ai crediti IVA trimestrali in quanto, a prescindere dall'importo, non è previsto l'obbligo di apporre il visto di conformità sul modello IVA TR da cui scaturiscono.
Si precisa che la normativa in esame non modifica la disciplina dei rimborsi IVA, per la quale il visto di conformità rimane obbligatorio per gli importi superiori ad euro 30.000.
Per quanto riguarda il secondo aspetto, vengono invece modificate le soglie oltre le quali i contribuenti titolari di partita IVA dovranno eseguire le compensazioni orizzontali attraverso l'utilizzo dei servizi telematici forniti dall'Agenzia delle Entrate. Infatti, in relazione alla compensazione dei crediti IVA (annuali o trimestrali) è stata eliminata la soglia quantitativa pari a 5.000 euro annui, oltre la quale era previsto l'obbligo di utilizzare, per la presentazione dei modelli F24, esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dell'Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline). Tale regime, per effetto delle modifiche all'art. 37, co. 49-bis del D.L. n. 223 del 4 luglio 2006, viene altresì esteso ai crediti relativi alle imposte sui redditi (IRPEF e IRES) e alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito, all'IRAP e ai crediti d'imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi. Pertanto, i titolari di partita IVA dovranno utilizzare i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate per effettuare qualsiasi compensazione dei suddetti crediti.