MANOVRA CORRETTIVA – COMPENSAZIONI: CHIARIMENTI SULLA ENTRATA IN VIGORE DELLE MODIFICHE
2017-05-08 BLuStudio
Come anticipato nella nostra news del 2 maggio, il Decreto Legge n. 50 del 24 aprile 2017, c.d. "Manovra correttiva", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 95 del 24 aprile, ha previsto l'inasprimento dei vincoli all'utilizzo in compensazione dei crediti d'imposta ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 241 del 9 luglio 1997 (c.d. compensazione orizzontale), nonché la modifica delle modalità con le quali le stesse compensazioni potranno essere realizzate dai soggetti titolari di partita IVA.
Poiché il D.L. non reca alcuna specificazione in merito alla sua efficacia, l'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 57/E del 4 maggio 2017, ha provveduto a chiarire gli effetti della immediata entrata in vigore del provvedimento.
In relazione alla riduzione del limite oltre il quale è obbligatorio apporre il visto di conformità, la risoluzione precisa che l'unico riferimento in merito è quello contenuto nell'art. 67 del D.L. in esame, il quale stabilisce che "il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale", ossia il 24 aprile 2017. Dunque, facendo applicazione dei principi generali previsti dall'ordinamento, in primis quello secondo cui la legge non dispone che per l'avvenire, se ne trae che la nuova norma in tema di compensazioni ha effetto per tutti i comportamenti tenuti dopo la sua entrata in vigore e, dunque, in relazione alle dichiarazioni presentate a partire dal 24 aprile.
Pertanto, per le dichiarazioni già presentate entro il 23 aprile scorso, prive del visto di conformità (come ad esempio il modello IVA 2017, o le dichiarazioni relative alle Imposte sui Redditi e all'IRAP di soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare), resta applicabile la normativa precedente e, quindi, sono valide le compensazioni effettuate di crediti originati da dichiarazioni non munite del visto di conformità sino all'importo di euro 15.000. Invece, in ossequio alle nuove previsioni normative, per le dichiarazioni non ancora presentate alla data del 24 aprile 2017 (anche nel caso di dichiarazioni integrative da presentare ai sensi degli artt. 2 e 8 del D.P.R. 322/1998 o di dichiarazioni tardive da inoltrare con ritardo non superiore a 90 giorni) sarà sempre necessario apporre il visto di conformità, qualora si intenda compensare crediti superiori ad euro 5.000.
Infine, per quanto riguarda l'utilizzo obbligatorio dei canali telematici dell'Agenzia delle Entrate, in presenza di F24 presentati da titolari di partita IVA che intendono effettuare la compensazione di qualsiasi credito, la risoluzione contiene una importante "apertura" in senso favorevole al contribuente, disponendo che, in considerazione dei tempi tecnici necessari per l'adeguamento delle procedure informatiche, il controllo in merito all'utilizzo obbligatorio di tali servizi telematici inizierà solo a partire dal 1° giugno.
Poiché il D.L. non reca alcuna specificazione in merito alla sua efficacia, l'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 57/E del 4 maggio 2017, ha provveduto a chiarire gli effetti della immediata entrata in vigore del provvedimento.
In relazione alla riduzione del limite oltre il quale è obbligatorio apporre il visto di conformità, la risoluzione precisa che l'unico riferimento in merito è quello contenuto nell'art. 67 del D.L. in esame, il quale stabilisce che "il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale", ossia il 24 aprile 2017. Dunque, facendo applicazione dei principi generali previsti dall'ordinamento, in primis quello secondo cui la legge non dispone che per l'avvenire, se ne trae che la nuova norma in tema di compensazioni ha effetto per tutti i comportamenti tenuti dopo la sua entrata in vigore e, dunque, in relazione alle dichiarazioni presentate a partire dal 24 aprile.
Pertanto, per le dichiarazioni già presentate entro il 23 aprile scorso, prive del visto di conformità (come ad esempio il modello IVA 2017, o le dichiarazioni relative alle Imposte sui Redditi e all'IRAP di soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare), resta applicabile la normativa precedente e, quindi, sono valide le compensazioni effettuate di crediti originati da dichiarazioni non munite del visto di conformità sino all'importo di euro 15.000. Invece, in ossequio alle nuove previsioni normative, per le dichiarazioni non ancora presentate alla data del 24 aprile 2017 (anche nel caso di dichiarazioni integrative da presentare ai sensi degli artt. 2 e 8 del D.P.R. 322/1998 o di dichiarazioni tardive da inoltrare con ritardo non superiore a 90 giorni) sarà sempre necessario apporre il visto di conformità, qualora si intenda compensare crediti superiori ad euro 5.000.
Infine, per quanto riguarda l'utilizzo obbligatorio dei canali telematici dell'Agenzia delle Entrate, in presenza di F24 presentati da titolari di partita IVA che intendono effettuare la compensazione di qualsiasi credito, la risoluzione contiene una importante "apertura" in senso favorevole al contribuente, disponendo che, in considerazione dei tempi tecnici necessari per l'adeguamento delle procedure informatiche, il controllo in merito all'utilizzo obbligatorio di tali servizi telematici inizierà solo a partire dal 1° giugno.