MANOVRA CORRETTIVA – NOTEVOLE ESTENSIONE DEL MECCANISMO DELLO SPLIT PAYMENT
2017-05-12 BLuStudio
Il Decreto Legge n. 50 del 24 aprile 2017, c.d. "Manovra correttiva", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 95 del 24 aprile, ha ampliato la sfera applicativa della scissione dei pagamenti, prevista all'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972, estendendone l'applicazione agli enti e alle società appartenenti alla Pubblica Amministrazione, alle società quotate e ai professionisti che intrattengono rapporti con la PA, a decorrere dal 1° luglio 2017.
La scissione dei pagamenti o split payment è il meccanismo di liquidazione dell'Imposta sul Valore Aggiunto, introdotto dalla Legge n. 190 del 23 dicembre 2014, c.d. Legge di Stabilità 2015, attraverso il quale la Pubblica Amministrazione paga ai fornitori l'importo dovuto al netto dell'IVA, che viene dai primi versata direttamente all'Erario. Tale meccanismo è stato modificato dalla Manovra estendendone la applicazione a nuovi soggetti, quali:
• enti e società della Pubblica Amministrazione, definite nell'elenco Istat pubblicato ogni anno entro il 30 settembre;
• società controllate direttamente o indirettamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri, dalle Regioni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dai Comuni e dalle unioni di Comuni;
• società quotate inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana (con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze potrà essere individuato un indice alternativo di riferimento per il mercato azionario).
Inoltre, con l'abrogazione del co. 2 dell'art. 17-ter, il regime in commento viene esteso ai lavoratori autonomi esercenti arti e professioni, agli agenti, rappresentanti ed intermediari, e a tutte le altre fattispecie per le quali il D.P.R. n. 633/1972 prevede l'obbligo, per il committente, di operare ritenuta a titolo d'imposta o di acconto ai fini IRPEF o IRES, qualora debbano emettere fattura nei confronti dei soggetti sopra elencati.
Per l'operatività delle disposizioni in commento si attende l'approvazione, prevista entro trenta giorni dall'entrata in vigore del Decreto Legge, di un decreto attuativo del Ministero dell'Economia e delle Finanze.
Si precisa, infine, come autorevole dottrina (tra tutti, il documento di commento alla Manovra correttiva di venerdì 5 maggio pubblicato da Assonime) abbia già evidenziato che il notevole ampliamento del cennato regime, in assenza di un "elenco ufficiale" dei soggetti destinatari, obbligherà i fornitori ad una difficile analisi della posizione soggettiva dei loro clienti, oltre all'emersione di eccedenze detraibili non più recuperate sull'imposta esigibile, determinando molte posizioni IVA a credito. Difficoltà operative e finanziarie che renderanno oltremodo gravoso il rispetto delle nuove disposizioni.
La scissione dei pagamenti o split payment è il meccanismo di liquidazione dell'Imposta sul Valore Aggiunto, introdotto dalla Legge n. 190 del 23 dicembre 2014, c.d. Legge di Stabilità 2015, attraverso il quale la Pubblica Amministrazione paga ai fornitori l'importo dovuto al netto dell'IVA, che viene dai primi versata direttamente all'Erario. Tale meccanismo è stato modificato dalla Manovra estendendone la applicazione a nuovi soggetti, quali:
• enti e società della Pubblica Amministrazione, definite nell'elenco Istat pubblicato ogni anno entro il 30 settembre;
• società controllate direttamente o indirettamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri, dalle Regioni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dai Comuni e dalle unioni di Comuni;
• società quotate inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana (con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze potrà essere individuato un indice alternativo di riferimento per il mercato azionario).
Inoltre, con l'abrogazione del co. 2 dell'art. 17-ter, il regime in commento viene esteso ai lavoratori autonomi esercenti arti e professioni, agli agenti, rappresentanti ed intermediari, e a tutte le altre fattispecie per le quali il D.P.R. n. 633/1972 prevede l'obbligo, per il committente, di operare ritenuta a titolo d'imposta o di acconto ai fini IRPEF o IRES, qualora debbano emettere fattura nei confronti dei soggetti sopra elencati.
Per l'operatività delle disposizioni in commento si attende l'approvazione, prevista entro trenta giorni dall'entrata in vigore del Decreto Legge, di un decreto attuativo del Ministero dell'Economia e delle Finanze.
Si precisa, infine, come autorevole dottrina (tra tutti, il documento di commento alla Manovra correttiva di venerdì 5 maggio pubblicato da Assonime) abbia già evidenziato che il notevole ampliamento del cennato regime, in assenza di un "elenco ufficiale" dei soggetti destinatari, obbligherà i fornitori ad una difficile analisi della posizione soggettiva dei loro clienti, oltre all'emersione di eccedenze detraibili non più recuperate sull'imposta esigibile, determinando molte posizioni IVA a credito. Difficoltà operative e finanziarie che renderanno oltremodo gravoso il rispetto delle nuove disposizioni.