COMUNICAZIONI DELLE LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA: PROROGA INVIO PRIMO TRIMESTRE 2017 AL 12 GIUGNO
2017-05-30 BLuStudio
L'art. 4, co. 2, del Decreto Legge n. 193 del 22 ottobre 2016, c.d. Decreto collegato alla Legge di Bilancio 2017, ha introdotto il nuovo obbligo di Comunicazione trimestrale dei dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche IVA con decorrenza dal 1° gennaio 2017, come già anticipato nella nostra Circolare n. 16 del 6 dicembre 2016. Tale Decreto prevede che l'invio della Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA debba avvenire entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo al termine di ogni trimestre solare e, dunque, per le liquidazioni dell'imposta relativa al primo trimestre 2017, entro il 31 maggio p. v..
Ieri è stato pubblicato il Comunicato n. 89 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, che ufficializza la proroga al 12 giugno p.v. del termine per la trasmissione della Comunicazione, come disposto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'Economia e delle Finanze, il quale è in via di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
Si ricorda che sono tenuti ad adempiere al nuovo obbligo comunicativo con periodicità trimestrale tutti i soggetti passivi IVA, sia che effettuino le liquidazioni con cadenza mensile sia con cadenza trimestrale, per obbligo di legge o per opzione. Non sono tenuti all'invio di tale Comunicazione i soggetti con cause di esonero dalla presentazione della Dichiarazione annuale IVA o esonerati dall'effettuazione delle liquidazioni periodiche, purché per gli stessi soggetti nel corso dell'anno non vengano meno le predette condizioni di esonero.
Ieri è stato pubblicato il Comunicato n. 89 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, che ufficializza la proroga al 12 giugno p.v. del termine per la trasmissione della Comunicazione, come disposto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'Economia e delle Finanze, il quale è in via di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
Si ricorda che sono tenuti ad adempiere al nuovo obbligo comunicativo con periodicità trimestrale tutti i soggetti passivi IVA, sia che effettuino le liquidazioni con cadenza mensile sia con cadenza trimestrale, per obbligo di legge o per opzione. Non sono tenuti all'invio di tale Comunicazione i soggetti con cause di esonero dalla presentazione della Dichiarazione annuale IVA o esonerati dall'effettuazione delle liquidazioni periodiche, purché per gli stessi soggetti nel corso dell'anno non vengano meno le predette condizioni di esonero.