ULTIMI CHIARIMENTI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE SULLE COMPENSAZIONI IN F24 DEI CREDITI TRIBUTARI
2017-06-15 BLuStudio
Con la risoluzione n. 68/E del 9 giugno 2017, l'Agenzia delle Entrate ha fornito gli ultimi ed attesi chiarimenti in merito alle novità introdotte con il Decreto Legge n. 50 del 24 aprile 2017, c.d. "Manovra correttiva", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 95 del 24 aprile, in tema di utilizzo in compensazione di crediti tributari. In particolare, tale risoluzione fissa le regole per le compensazioni che devono essere effettuate attraverso l'utilizzo dei servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline) e individua i codici tributo, elencati negli allegati 1, 2 e 3, che i contribuenti dovranno usare per compensare tali crediti nel modello F24.
Innanzitutto, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che, stanti le previgenti disposizioni, tutti i contribuenti erano già tenuti all'utilizzo esclusivo dei servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate qualora intendessero utilizzare in compensazione una serie di crediti, evidenziati nell'allegato 1 della risoluzione (come ad esempio, il credito d'imposta per le spese sostenute nell'anno 2016 per l'installazione di sistemi di videosorveglianza o il credito d'imposta ceduto corrispondente alla detrazione per spese di riqualificazione energetica di parti condominiali); inoltre, l'Agenzia, viste le modifiche apportate dall'art. 3 del Decreto Legge n. 50 del 24 aprile 2017, come già anticipato nella nostre recenti news del 2 e 8 maggio, ha ricordato che i contribuenti titolari di partita IVA dovranno utilizzare solo i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline), nei casi in cui essi compensino, per qualsiasi importo, crediti IVA (annuali o relativi a periodi inferiori), o crediti relativi alle imposte sui redditi e addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi, all'IRAP e crediti d'imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione.
Alla luce di tali modifiche, la risoluzione ha individuato gli specifici codici tributo, riportati nell'allegato 2, il cui utilizzo in compensazione necessita ora dell'utilizzo di Entratel o Fisconline. Tale obbligo, però, non sussiste qualora la compensazione venga considerata di tipo "verticale" o "interno", ovvero con tributi a debito delle stesse imposte. A tal fine, nell'allegato 3, colonna 4, sono riportati i codici tributo che identificano la compensazione verticale.
Nella risoluzione viene evidenziato, inoltre, che è configurabile come compensazione "orizzontale" o "esterna", la quale comporta, di conseguenza, l'obbligo di presentare il modello F24 tramite i servizi telematici dell'Agenzia, l'operazione con la quale, utilizzando in compensazione nella medesima delega di pagamento, ad esempio, un credito IRES di euro 10.000 (codice "2003"), vengano pagati un debito IRES di euro 5.000 (codice "2002") e un debito di euro 5.000 riferito a un tributo diverso dall'IRES (come ad esempio, IVA o contributi INPS).
Infine, la risoluzione ha escluso definitivamente dai predetti obblighi i crediti rimborsati dai sostituti d'imposta a seguito di liquidazione del modello 730 e le somme erogate ai sensi dell'art. 1 del D.L. n. 66 del 24 aprile 2014 (c.d. "Bonus Renzi"); si ricorda che tale esclusione sussiste laddove la delega di pagamento non esponga anche importi a credito per i quali risulti necessario il rispetto dell'obbligo di F24 telematico.
Di seguito, il link al sito dell'Agenzia delle Entrate dove è possibile scaricare la risoluzione in oggetto:
- Risoluzione n. 68/E - preleva
Innanzitutto, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che, stanti le previgenti disposizioni, tutti i contribuenti erano già tenuti all'utilizzo esclusivo dei servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate qualora intendessero utilizzare in compensazione una serie di crediti, evidenziati nell'allegato 1 della risoluzione (come ad esempio, il credito d'imposta per le spese sostenute nell'anno 2016 per l'installazione di sistemi di videosorveglianza o il credito d'imposta ceduto corrispondente alla detrazione per spese di riqualificazione energetica di parti condominiali); inoltre, l'Agenzia, viste le modifiche apportate dall'art. 3 del Decreto Legge n. 50 del 24 aprile 2017, come già anticipato nella nostre recenti news del 2 e 8 maggio, ha ricordato che i contribuenti titolari di partita IVA dovranno utilizzare solo i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline), nei casi in cui essi compensino, per qualsiasi importo, crediti IVA (annuali o relativi a periodi inferiori), o crediti relativi alle imposte sui redditi e addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi, all'IRAP e crediti d'imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione.
Alla luce di tali modifiche, la risoluzione ha individuato gli specifici codici tributo, riportati nell'allegato 2, il cui utilizzo in compensazione necessita ora dell'utilizzo di Entratel o Fisconline. Tale obbligo, però, non sussiste qualora la compensazione venga considerata di tipo "verticale" o "interno", ovvero con tributi a debito delle stesse imposte. A tal fine, nell'allegato 3, colonna 4, sono riportati i codici tributo che identificano la compensazione verticale.
Nella risoluzione viene evidenziato, inoltre, che è configurabile come compensazione "orizzontale" o "esterna", la quale comporta, di conseguenza, l'obbligo di presentare il modello F24 tramite i servizi telematici dell'Agenzia, l'operazione con la quale, utilizzando in compensazione nella medesima delega di pagamento, ad esempio, un credito IRES di euro 10.000 (codice "2003"), vengano pagati un debito IRES di euro 5.000 (codice "2002") e un debito di euro 5.000 riferito a un tributo diverso dall'IRES (come ad esempio, IVA o contributi INPS).
Infine, la risoluzione ha escluso definitivamente dai predetti obblighi i crediti rimborsati dai sostituti d'imposta a seguito di liquidazione del modello 730 e le somme erogate ai sensi dell'art. 1 del D.L. n. 66 del 24 aprile 2014 (c.d. "Bonus Renzi"); si ricorda che tale esclusione sussiste laddove la delega di pagamento non esponga anche importi a credito per i quali risulti necessario il rispetto dell'obbligo di F24 telematico.
Di seguito, il link al sito dell'Agenzia delle Entrate dove è possibile scaricare la risoluzione in oggetto:
- Risoluzione n. 68/E - preleva