CONTRATTO DI PRESTAZIONE OCCASIONALE E LIBRETTO FAMIGLIA
2017-07-14 BLuStudio
Il Decreto Legge n. 50 del 24 aprile 2017, c.d. "Manovra correttiva", convertito nella Legge n. 96 del 21 giugno 2017 e pubblicato nella G.U. n. 144 del 23 giugno 2017, al fine di colmare il vuoto normativo lasciato dall'abrogazione dei vecchi voucher, regolamenta ex novo la disciplina delle prestazioni occasionali, prevedendo l'introduzione di due nuove tipologie di strumenti:
• il Libretto Famiglia, che potrà essere utilizzato dalle persone fisiche, non nell'esercizio dell'attività professionale o d'impresa;
• il Contratto di Prestazione Occasionale, che potrà essere utilizzato, seppur nei limiti imposti dal Decreto, da professionisti, imprenditori, lavoratori autonomi con non più di 5 dipendenti a tempo indeterminato e dalla Pubblica Amministrazione.
Ricordiamo che per prestazioni di lavoro occasionale si intendono quelle attività lavorative che danno luogo, nel corso di un anno civile:
• per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro;
• per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro; si tenga presente che, in tal caso, i compensi erogati in favore di taluni soggetti (ad es. pensionati e studenti), sono computati al 75%;
• per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore, a compensi di importo non superiore a 2.500 euro.
Da lunedì 10 luglio, l'INPS ha messo a disposizione sul proprio sito web l'apposita piattaforma informatica attraverso la quale è possibile fruire delle prestazioni occasionali. Per la registrazione a tale piattaforma telematica, sia gli utilizzatori sia i prestatori dovranno utilizzare le proprie credenziali personali (Pin INPS, credenziali Sistema Pubblico di Identità Digitale o Carta Nazionale dei Servizi) oppure avvalersi dei servizi di contact center INPS, che gestiranno per conto dell'utente lo svolgimento delle attività di registrazione. Anche in quest'ultimo caso, è preliminarmente necessario che l'utente risulti in possesso delle predette credenziali personali.
Anche le operazioni di comunicazione dei dati relativi alla prestazione lavorativa richiesta, dovranno essere svolte su tale piattaforma e, in particolare, per il Libretto Famiglia si dovrà comunicare l'avvenuto svolgimento della prestazione entro il terzo giorno del mese successivo, mentre per il Contratto di Prestazione Occasionale tale comunicazione dovrà essere inviata almeno 60 minuti prima dello svolgimento della prestazione.
Una volta registrati, gli utilizzatori (imprese o soggetti privati) potranno versare le somme destinate al pagamento delle prestazioni occasionali attraverso modello F24 o pagamento elettronico (c.d. "Portafoglio virtuale"); l'ammontare accantonato verrà decurtato di volta in volta, in base al compenso pattuito per le singole prestazioni comunicate. Il lavoratore occasionale, anch'esso registrato al portale, riceverà da parte dell'INPS i compensi pattuiti con l'utilizzatore, al netto dei contributi previdenziali e di quelli assicurativi dovuti all'INAIL.
Infine, entro la fine del mese, quando la piattaforma informativa supporterà tale opzione, è previsto che le citate operazioni di registrazione e di svolgimento degli adempimenti informativi potranno essere svolte dai soggetti intermediari, ai sensi della Legge n. 12 del 11 gennaio 1979, ad eccezione degli adempimenti relativi alle imprese utilizzatrici, che dovranno provvedervi in proprio.
• il Libretto Famiglia, che potrà essere utilizzato dalle persone fisiche, non nell'esercizio dell'attività professionale o d'impresa;
• il Contratto di Prestazione Occasionale, che potrà essere utilizzato, seppur nei limiti imposti dal Decreto, da professionisti, imprenditori, lavoratori autonomi con non più di 5 dipendenti a tempo indeterminato e dalla Pubblica Amministrazione.
Ricordiamo che per prestazioni di lavoro occasionale si intendono quelle attività lavorative che danno luogo, nel corso di un anno civile:
• per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro;
• per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro; si tenga presente che, in tal caso, i compensi erogati in favore di taluni soggetti (ad es. pensionati e studenti), sono computati al 75%;
• per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore, a compensi di importo non superiore a 2.500 euro.
Da lunedì 10 luglio, l'INPS ha messo a disposizione sul proprio sito web l'apposita piattaforma informatica attraverso la quale è possibile fruire delle prestazioni occasionali. Per la registrazione a tale piattaforma telematica, sia gli utilizzatori sia i prestatori dovranno utilizzare le proprie credenziali personali (Pin INPS, credenziali Sistema Pubblico di Identità Digitale o Carta Nazionale dei Servizi) oppure avvalersi dei servizi di contact center INPS, che gestiranno per conto dell'utente lo svolgimento delle attività di registrazione. Anche in quest'ultimo caso, è preliminarmente necessario che l'utente risulti in possesso delle predette credenziali personali.
Anche le operazioni di comunicazione dei dati relativi alla prestazione lavorativa richiesta, dovranno essere svolte su tale piattaforma e, in particolare, per il Libretto Famiglia si dovrà comunicare l'avvenuto svolgimento della prestazione entro il terzo giorno del mese successivo, mentre per il Contratto di Prestazione Occasionale tale comunicazione dovrà essere inviata almeno 60 minuti prima dello svolgimento della prestazione.
Una volta registrati, gli utilizzatori (imprese o soggetti privati) potranno versare le somme destinate al pagamento delle prestazioni occasionali attraverso modello F24 o pagamento elettronico (c.d. "Portafoglio virtuale"); l'ammontare accantonato verrà decurtato di volta in volta, in base al compenso pattuito per le singole prestazioni comunicate. Il lavoratore occasionale, anch'esso registrato al portale, riceverà da parte dell'INPS i compensi pattuiti con l'utilizzatore, al netto dei contributi previdenziali e di quelli assicurativi dovuti all'INAIL.
Infine, entro la fine del mese, quando la piattaforma informativa supporterà tale opzione, è previsto che le citate operazioni di registrazione e di svolgimento degli adempimenti informativi potranno essere svolte dai soggetti intermediari, ai sensi della Legge n. 12 del 11 gennaio 1979, ad eccezione degli adempimenti relativi alle imprese utilizzatrici, che dovranno provvedervi in proprio.