SOGGETTI IRPEF: NUOVE PERCENTUALI DI TASSAZIONE PER DIVIDENDI E PLUSVALENZE
2017-07-18 BLuStudio
Il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 26 maggio 2017, pubblicato nella G.U. n. 160 del 11 luglio 2017, fissa le nuove percentuali di partecipazione al reddito imponibile degli utili e delle plusvalenze derivanti da partecipazioni, strumenti finanziari equiparati e contratti di associazione e cointeressenza con apporto diverso dalle opere e servizi, conseguiti sui redditi da capitale dei soggetti IRPEF.
La rideterminazione delle percentuali si è resa necessaria a seguito della riduzione dell'aliquota IRES, prevista dalla Legge n. 208 del 28 dicembre 2015, c.d. Legge di Stabilità 2015, dal 27,5% al 24% a decorrere dal 1° gennaio 2017, con effetto per i periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2016. Tale rideterminazione delle percentuali è calcolata in modo tale che la somma dell'IRES pagata dalla società e dell'IRPEF pagata dal socio sia pari al 43% del reddito della società al lordo dell'IRES, comportando, dunque, un incremento del prelievo IRPEF sul socio.
Per quanto riguarda i dividendi e proventi assimilati, a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016, concorrono alla formazione del reddito complessivo nella misura del 58,14%:
• gli utili e proventi derivanti da partecipazioni "qualificate", strumenti finanziari e contratti di associazione in partecipazione assimilati detenuti da persone fisiche non nell'esercizio di impresa (resta ferma l'imposta sostitutiva del 26% sull'utile lordo per le partecipazioni non qualificate);
• gli utili derivanti da partecipazioni qualificate e non qualificate detenute da persone fisiche nell'esercizio dell'impresa, società in nome collettivo e società in accomandita semplice.
Se il percettore degli utili è un ente non commerciale residente, la nuova percentuale di imponibilità passa dal 77,78% al 100%.
Sono confermate le vecchie percentuali di imponibilità per i dividendi formati con utili prodotti in esercizi precedenti ed è inoltre confermato che i dividendi distribuiti si considerano prioritariamente formati con utili prodotti dalla società o ente partecipato fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2007 (imponibile nella misura del 40%), e poi fino all' esercizio in corso al 31 dicembre 2016 (imponibile nella misura del 49,72%).
Invece, per quanto riguarda plusvalenze e minusvalenze, le nuove aliquote si applicano a partire dal 1° gennaio 2018 e in particolare:
• per le plusvalenze e le minusvalenze realizzate al di fuori dell'esercizio d'impresa, la nuova quota di imponibilità è del 58,14% (in caso di percezione dilazionata di corrispettivi derivanti da cessioni fatte prima di tale data, continua ad applicarsi la vecchia percentuale del 49,72%);
• per le plusvalenze realizzate nell'esercizio d'impresa con i requisiti per l'applicazione della participation exemption è prevista una percentuale di esenzione del 41,86% (corrispondente all'imponibilità del 58,14%). La stessa percentuale si applica per la determinazione della quota delle minusvalenze non deducibile dal reddito imponibile.
La rideterminazione delle percentuali si è resa necessaria a seguito della riduzione dell'aliquota IRES, prevista dalla Legge n. 208 del 28 dicembre 2015, c.d. Legge di Stabilità 2015, dal 27,5% al 24% a decorrere dal 1° gennaio 2017, con effetto per i periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2016. Tale rideterminazione delle percentuali è calcolata in modo tale che la somma dell'IRES pagata dalla società e dell'IRPEF pagata dal socio sia pari al 43% del reddito della società al lordo dell'IRES, comportando, dunque, un incremento del prelievo IRPEF sul socio.
Per quanto riguarda i dividendi e proventi assimilati, a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016, concorrono alla formazione del reddito complessivo nella misura del 58,14%:
• gli utili e proventi derivanti da partecipazioni "qualificate", strumenti finanziari e contratti di associazione in partecipazione assimilati detenuti da persone fisiche non nell'esercizio di impresa (resta ferma l'imposta sostitutiva del 26% sull'utile lordo per le partecipazioni non qualificate);
• gli utili derivanti da partecipazioni qualificate e non qualificate detenute da persone fisiche nell'esercizio dell'impresa, società in nome collettivo e società in accomandita semplice.
Se il percettore degli utili è un ente non commerciale residente, la nuova percentuale di imponibilità passa dal 77,78% al 100%.
Sono confermate le vecchie percentuali di imponibilità per i dividendi formati con utili prodotti in esercizi precedenti ed è inoltre confermato che i dividendi distribuiti si considerano prioritariamente formati con utili prodotti dalla società o ente partecipato fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2007 (imponibile nella misura del 40%), e poi fino all' esercizio in corso al 31 dicembre 2016 (imponibile nella misura del 49,72%).
Invece, per quanto riguarda plusvalenze e minusvalenze, le nuove aliquote si applicano a partire dal 1° gennaio 2018 e in particolare:
• per le plusvalenze e le minusvalenze realizzate al di fuori dell'esercizio d'impresa, la nuova quota di imponibilità è del 58,14% (in caso di percezione dilazionata di corrispettivi derivanti da cessioni fatte prima di tale data, continua ad applicarsi la vecchia percentuale del 49,72%);
• per le plusvalenze realizzate nell'esercizio d'impresa con i requisiti per l'applicazione della participation exemption è prevista una percentuale di esenzione del 41,86% (corrispondente all'imponibilità del 58,14%). La stessa percentuale si applica per la determinazione della quota delle minusvalenze non deducibile dal reddito imponibile.