PROROGA PER IL 2017 ALLA COMPENSAZIONE DEI DEBITI ESATTORIALI CON CREDITI VANTATI VERSO LA PA
2017-09-12 BLuStudio
Il Decreto n. 194 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 21 agosto 2017, dà attuazione alla proroga per il 2017, prevista dall'articolo 9-quater del D.L. n. 50 del 24 aprile 2017, c.d. "Manovra correttiva", dell'agevolazione disciplinata dall'articolo 12, comma 7-bis, del D.L. n. 145 del 23 dicembre 2013, in merito alle compensazioni, da parte delle imprese e dei professionisti, dei debiti delle cartelle esattoriali con gli eventuali crediti vantati verso la Pubblica Amministrazione.
Dunque, da lunedì 21 agosto 2017, le imprese e i lavoratori autonomi potranno compensare i debiti in cartelle esattoriali, relative ai carichi affidati agli agenti della riscossione entro il 31 dicembre 2016, con crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, per somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali, maturati nei confronti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001. Tali crediti devono essere certificati secondo le modalità previste dai Decreti del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 22 maggio 2012 e del 25 giugno 2012, a patto che la somma iscritta a ruolo sia inferiore o pari al credito vantato. Quindi, a differenza di quanto previsto dall'articolo 28-quater del D.P.R. n. 602/73, l'agevolazione appena prorogata prevede che la compensazione sia ammessa solo qualora il credito verso la PA sia di importo sufficiente a saldare interamente quanto iscritto a ruolo.
Per effettuare questa compensazione, il contribuente-creditore deve richiedere all'ente debitore, tramite un'apposita istanza presentata utilizzando la Piattaforma dei crediti commerciali (PCC) disponibile sul sito web crediticommerciali.mef.gov.it, la certificazione del credito relativamente al suo ammontare. L'ente debitore dovrà rispondere alla richiesta di certificazione del credito entro 30 giorni dalla data di ricezione dell'istanza.
Il contribuente-creditore, poi, presenta l'originale della certificazione all'agente della riscossione, il quale, dopo aver verificato la validità della stessa, dispone la compensazione aggiornando la Piattaforma dei crediti commerciali (PCC). L'agente della riscossione deve, inoltre, annotare l'importo del credito utilizzato in compensazione per il pagamento delle somme iscritto a ruolo sulla copia della certificazione rilasciata al contribuente-creditore; il credito residuo, infatti, può essere utilizzato solo se la copia della certificazione viene accompagnata dall'attestazione di avvenuta compensazione.
Dunque, da lunedì 21 agosto 2017, le imprese e i lavoratori autonomi potranno compensare i debiti in cartelle esattoriali, relative ai carichi affidati agli agenti della riscossione entro il 31 dicembre 2016, con crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, per somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali, maturati nei confronti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001. Tali crediti devono essere certificati secondo le modalità previste dai Decreti del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 22 maggio 2012 e del 25 giugno 2012, a patto che la somma iscritta a ruolo sia inferiore o pari al credito vantato. Quindi, a differenza di quanto previsto dall'articolo 28-quater del D.P.R. n. 602/73, l'agevolazione appena prorogata prevede che la compensazione sia ammessa solo qualora il credito verso la PA sia di importo sufficiente a saldare interamente quanto iscritto a ruolo.
Per effettuare questa compensazione, il contribuente-creditore deve richiedere all'ente debitore, tramite un'apposita istanza presentata utilizzando la Piattaforma dei crediti commerciali (PCC) disponibile sul sito web crediticommerciali.mef.gov.it, la certificazione del credito relativamente al suo ammontare. L'ente debitore dovrà rispondere alla richiesta di certificazione del credito entro 30 giorni dalla data di ricezione dell'istanza.
Il contribuente-creditore, poi, presenta l'originale della certificazione all'agente della riscossione, il quale, dopo aver verificato la validità della stessa, dispone la compensazione aggiornando la Piattaforma dei crediti commerciali (PCC). L'agente della riscossione deve, inoltre, annotare l'importo del credito utilizzato in compensazione per il pagamento delle somme iscritto a ruolo sulla copia della certificazione rilasciata al contribuente-creditore; il credito residuo, infatti, può essere utilizzato solo se la copia della certificazione viene accompagnata dall'attestazione di avvenuta compensazione.