COLLEGATO ALLA LEGGE DI BILANCIO 2018–RIAPERTURA DELLA DEFINIZIONE AGEVOLATA DEI CARICHI PENDENTI
2017-10-23 BLuStudio
Il Decreto Legge n. 148 del 16 ottobre 2017, cosiddetto Decreto "Collegato alla Legge di Bilancio 2018", pubblicato nella G.U. n. 242 del 16 ottobre 2017, ha riaperto la procedura di definizione agevolata dei carichi, cosiddetta "rottamazione delle cartelle", prevista dall'art. 6 del D.L. n. 193/2016, consentendo così la riammissione ai benefici di legge in presenza di precise condizioni.
Si ricorda che l'adesione alla procedura di definizione agevolata comporta il pagamento delle sole somme iscritte a ruolo a titolo di capitale, di interesse legali e di aggio della riscossione; non sono dovuti, dunque, le sanzioni tributarie, gli interessi di mora, così come le sanzioni e le somme aggiuntive che gravano su crediti previdenziali. Inoltre, perfezionatasi l'adesione, l'Agente della Riscossione non può avviare nuove azioni esecutive o iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche. Per maggiori dettagli si rimanda alla nostra circolare n. 16 del 6 dicembre 2016.
In dettaglio, le nuove disposizioni introdotte dal suddetto decreto riguardano tre fattispecie:
• I mancati pagamenti delle rate: riguarda i soggetti che hanno presentato per tempo l'istanza prevista dall'art. 6 del D.L. n. 193/2016, ossia entro il 21 aprile scorso, e che hanno omesso o pagato in ritardo le rate di luglio e settembre. Siccome il beneficio della "rottamazione" decade anche solo con il ritardo di un giorno nel versamento delle rate, le nuove disposizioni prevedono una rimessione in termini, consentendo così il pagamento delle prime tre rate della vecchia definizione entro la fine di novembre prossimo;
• I contribuenti rigettati: per i debitori che si sono visti rigettare la domanda, in quanto non in regola con i pagamenti delle dilazioni in essere al 24 ottobre 2016, sarà possibile rimediare, ripresentando una nuova istanza entro la fine dell'anno, utilizzando il modulo che dovrà essere approvato dall'Agenzia delle Entrate - Riscossione entro la fine di questo mese. Il pagamento di tutte le rate scadute a fine dicembre 2016, comprensive degli interessi di mora, dovranno essere versate in un'unica soluzione, entro e non oltre il 31 maggio 2018 (gli importi da versare verranno comunicati dall'agente della riscossione entro il 31 marzo 2018). Il mancato, irregolare o insufficiente versamento del debito pregresso determina automaticamente l'improcedibilità dell'istanza. Mentre il pagamento delle somme derivanti dalla rottamazione dei carichi affidati a fine 2016, dovranno essere versate in un massimo di tre rate, scadenti a settembre, ottobre e dicembre 2018. A queste, si aggiungono gli interessi di dilazione calcolati a partire dal 1° agosto 2017 (gli importi da versare verranno comunicati dall'agente della riscossione entro il 31 luglio 2018);
• I carichi 2017: infine, la terza fattispecie interessata dalla modifica normativa riguarda i carichi affidati all'agente della riscossione, nel periodo dal 1° gennaio 2017 al 30 settembre 2017. Si ricorda che non rileva la data di notifica della cartella di pagamento o di comunicazione al contribuente della trasmissione del carico, ma quella in cui il credito erariale è stato affidato all'agente per la riscossione, come sancito dalla Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 2/E/2017. Ciò significa che per conoscere l'entità delle somme definibili si dovrà chiedere all'Agenzia delle Entrate-Riscossione la stampa dell'estratto di ruolo oppure, a tale scopo, attendere entro il 31 marzo 2018 che l'Agente della Riscossione comunichi per posta ordinaria l'importo dei carichi definibili dei quali non è ancora stata ufficializzata l'esistenza. Per coloro che intendono usufruire della riapertura della procedura di definizione, l'istanza dovrà essere presentata entro il 15 maggio 2018, utilizzando la nuova modulistica in corso di approvazione, mentre la comunicazione delle somme da versare verrà trasmessa dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione entro il 30 giugno 2018. Il pagamento dovrà essere effettuato in un massimo di cinque rate, in scadenza nei mesi di luglio, settembre, ottobre e novembre 2018, nonché di febbraio 2019.
Si ricorda che l'adesione alla procedura di definizione agevolata comporta il pagamento delle sole somme iscritte a ruolo a titolo di capitale, di interesse legali e di aggio della riscossione; non sono dovuti, dunque, le sanzioni tributarie, gli interessi di mora, così come le sanzioni e le somme aggiuntive che gravano su crediti previdenziali. Inoltre, perfezionatasi l'adesione, l'Agente della Riscossione non può avviare nuove azioni esecutive o iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche. Per maggiori dettagli si rimanda alla nostra circolare n. 16 del 6 dicembre 2016.
In dettaglio, le nuove disposizioni introdotte dal suddetto decreto riguardano tre fattispecie:
• I mancati pagamenti delle rate: riguarda i soggetti che hanno presentato per tempo l'istanza prevista dall'art. 6 del D.L. n. 193/2016, ossia entro il 21 aprile scorso, e che hanno omesso o pagato in ritardo le rate di luglio e settembre. Siccome il beneficio della "rottamazione" decade anche solo con il ritardo di un giorno nel versamento delle rate, le nuove disposizioni prevedono una rimessione in termini, consentendo così il pagamento delle prime tre rate della vecchia definizione entro la fine di novembre prossimo;
• I contribuenti rigettati: per i debitori che si sono visti rigettare la domanda, in quanto non in regola con i pagamenti delle dilazioni in essere al 24 ottobre 2016, sarà possibile rimediare, ripresentando una nuova istanza entro la fine dell'anno, utilizzando il modulo che dovrà essere approvato dall'Agenzia delle Entrate - Riscossione entro la fine di questo mese. Il pagamento di tutte le rate scadute a fine dicembre 2016, comprensive degli interessi di mora, dovranno essere versate in un'unica soluzione, entro e non oltre il 31 maggio 2018 (gli importi da versare verranno comunicati dall'agente della riscossione entro il 31 marzo 2018). Il mancato, irregolare o insufficiente versamento del debito pregresso determina automaticamente l'improcedibilità dell'istanza. Mentre il pagamento delle somme derivanti dalla rottamazione dei carichi affidati a fine 2016, dovranno essere versate in un massimo di tre rate, scadenti a settembre, ottobre e dicembre 2018. A queste, si aggiungono gli interessi di dilazione calcolati a partire dal 1° agosto 2017 (gli importi da versare verranno comunicati dall'agente della riscossione entro il 31 luglio 2018);
• I carichi 2017: infine, la terza fattispecie interessata dalla modifica normativa riguarda i carichi affidati all'agente della riscossione, nel periodo dal 1° gennaio 2017 al 30 settembre 2017. Si ricorda che non rileva la data di notifica della cartella di pagamento o di comunicazione al contribuente della trasmissione del carico, ma quella in cui il credito erariale è stato affidato all'agente per la riscossione, come sancito dalla Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 2/E/2017. Ciò significa che per conoscere l'entità delle somme definibili si dovrà chiedere all'Agenzia delle Entrate-Riscossione la stampa dell'estratto di ruolo oppure, a tale scopo, attendere entro il 31 marzo 2018 che l'Agente della Riscossione comunichi per posta ordinaria l'importo dei carichi definibili dei quali non è ancora stata ufficializzata l'esistenza. Per coloro che intendono usufruire della riapertura della procedura di definizione, l'istanza dovrà essere presentata entro il 15 maggio 2018, utilizzando la nuova modulistica in corso di approvazione, mentre la comunicazione delle somme da versare verrà trasmessa dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione entro il 30 giugno 2018. Il pagamento dovrà essere effettuato in un massimo di cinque rate, in scadenza nei mesi di luglio, settembre, ottobre e novembre 2018, nonché di febbraio 2019.