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SPLIT PAYMENT: SANATORIA SUGLI ERRORI COMMESSI NELL’APPLICAZIONE DEL REGIME

2017-11-14 BLuStudio
Con la circolare n. 27/E del 7 novembre 2017, l'Agenzia delle Entrate ha fornito gli ultimi ed attesi chiarimenti in merito alle modifiche apportate alla disciplina della scissione dei pagamenti o split payment, prevista all'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972, dal Decreto Legge n. 50 del 24 aprile 2017, convertito, con modificazioni, nella Legge n. 96 del 21 giugno 2017, c.d. "Manovra correttiva".
In particolar modo, in considerazione dell'incertezza in materia in sede di prima applicazione e in ossequio ai principi dello Statuto del contribuente, l'Agenzia precisa che sono fatti salvi i comportamenti finora adottati dai contribuenti anteriormente all'emanazione della suddetta circolare, sempre che l'imposta sia stata assolta, ancorché in modo irregolare.
Pertanto, qualora dopo il 1° luglio 2017 siano state emesse fatture nei confronti di soggetti inclusi negli elenchi del MEF, con IVA erroneamente addebitata con il regime ordinario, non occorrerà effettuare alcuna variazione e l'imposta dovrà comunque essere assolta secondo le modalità ordinarie. Analogamente, l'Agenzia non ritiene sanzionabile l'ipotesi in cui siano state emesse fatture, entro la data di pubblicazione degli elenchi definitivi, in regime di split payment nei confronti di soggetti non inclusi in detti elenchi; in tali casi, la Pubblica Amministrazione ovvero la società acquirente potrà ottemperare alla liquidazione del tributo, dandone evidenza al fornitore, anche cumulativamente.
Gli elenchi dei soggetti tenuti all'applicazione del particolare regime, nella loro versione definitiva e corretta, sono stati pubblicati dal MEF in data 31 ottobre 2017 e sono reperibili al seguente link: Scissione dei pagamenti - Elenchi Definitivi MEF.
L'Agenzia ricorda invece che, qualora dopo la pubblicazione della circolare n. 27/E state emesse fatture con erronea applicazione dell'IVA ordinaria ovvero erronea indicazione della scissione dei pagamenti, il fornitore dovrà procedere a regolarizzare tale comportamento con l'emissione di apposita nota di variazione ai sensi dell'art. 26, comma 3, del D.P.R. n. 633/1972 e l'emissione corretta di un nuovo documento contabile.
In alternativa, l'Agenzia ritiene possibile anche l'emissione di un'unica nota di variazione che, facendo riferimento puntuale a tutte le fatture erroneamente emesse, le integri al fine di segnalare alla Pubblica Amministrazione o società acquirente il corretto trattamento da riservare all'imposta ivi indicata. Tale procedura di regolarizzazione opera in relazione ai comportamenti irregolari commessi sino a lunedì 6 novembre 2017, vale a dire fino al giorno precedente all'emanazione della citata circolare.

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