SPLIT PAYMENT: PUBBLICATO UN NUOVO DECRETO ATTUATIVO
2018-01-19 BLuStudio
In data 10 gennaio 2018, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha pubblicato il decreto attuativo che modifica il Decreto del 23 gennaio 2015 per allinearlo alle nuove disposizioni in materia di scissione dei pagamenti o split payment applicabili alle fatture emesse a partire dal 1° gennaio 2018, in attuazione dell'ampliamento soggettivo previsto dal Decreto Legge n. 148 del 16 ottobre 2017, cosiddetto Decreto "Collegato alla Legge di Bilancio 2018", come già anticipato nella nostra news del 23 ottobre 2017 e nella nostra circolare n. 22 dello scorso dicembre.
Si ricorda che tra i soggetti destinatari dell'applicazione di tale meccanismo rientrano anche, dopo le modifiche operate dal Collegato:
• tutti gli enti pubblici economici nazionali, regionali e locali, comprese le aziende speciali e le aziende pubbliche di servizi alla persona;
• le fondazioni partecipate da Pubbliche Amministrazioni per una percentuale complessiva del fondo di dotazione non inferiore al 70%;
• le società partecipate, per una percentuale complessiva del capitale non inferiore al 70% da Pubbliche Amministrazioni o da enti e società, che risultano tali al 30 settembre dell'anno precedente.
Il Decreto include tra le società soggette alla disciplina dello split payment anche coloro che sono dotate del requisito del "controllo congiunto", ossia tutte quelle società il cui controllo è esercitato congiuntamente dalle Pubbliche Amministrazioni centrali e/o locali e/o dalle società da queste controllate.
Il Decreto ministeriale specifica, inoltre, che l'elenco dei soggetti sottoposti a split payment sarà pubblicato dal Dipartimento delle Finanze entro il 20 ottobre di ciascun anno con effetti a valere per l'anno successivo, mentre, soltanto per il 2018, per controllare quali soggetti sono già sottoposti a tale disciplina, occorrerà fare riferimento all'elenco pubblicato dal Dipartimento in data 19 dicembre 2017 e consultabile al seguente link: - Scissione dei pagamenti - Elenchi MEF.
Altresì, il Decreto prevede che i soggetti che riscontrano delle incongruenze o degli errori nel suddetto elenco, ad eccezione delle sole società incluse nell'indice FTSE MIB, potranno segnalarli al Dipartimento delle Finanze, il quale provvederà ad esaminare le richieste e ad effettuare eventuali aggiornamenti in conformità della normativa vigente. Tali segnalazioni potranno avvenire solo attraverso il modulo di richiesta disponibile on line (Modulo di richiesta MEF) e fornendo idonea documentazione a supporto. Invece, la verifica relativa alle Pubbliche Amministrazioni dovrà essere effettuata mediante l'elenco pubblicato sul sito dell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni e consultabile al seguente link: - Scissione dei pagamenti - Elenchi IndicePA.
Infine, il Decreto stabilisce che nel caso in cui il controllo, la partecipazione o l'inclusione nell'indice FTSE MIB si verifichi o venga meno in corso d'anno entro il 30 settembre, l'applicazione delle norme in materia di split payment rispettivamente avrà luogo o verrà meno per le operazioni per le quali è emessa fattura a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo; invece, se gli stessi casi dovessero verificarsi dopo il 30 settembre, l'applicazione delle norme in materia di split payment rispettivamente avrà luogo o verrà meno per le operazioni per le quali è emessa fattura a partire dal 1° gennaio del secondo anno successivo.
Si ricorda che tra i soggetti destinatari dell'applicazione di tale meccanismo rientrano anche, dopo le modifiche operate dal Collegato:
• tutti gli enti pubblici economici nazionali, regionali e locali, comprese le aziende speciali e le aziende pubbliche di servizi alla persona;
• le fondazioni partecipate da Pubbliche Amministrazioni per una percentuale complessiva del fondo di dotazione non inferiore al 70%;
• le società partecipate, per una percentuale complessiva del capitale non inferiore al 70% da Pubbliche Amministrazioni o da enti e società, che risultano tali al 30 settembre dell'anno precedente.
Il Decreto include tra le società soggette alla disciplina dello split payment anche coloro che sono dotate del requisito del "controllo congiunto", ossia tutte quelle società il cui controllo è esercitato congiuntamente dalle Pubbliche Amministrazioni centrali e/o locali e/o dalle società da queste controllate.
Il Decreto ministeriale specifica, inoltre, che l'elenco dei soggetti sottoposti a split payment sarà pubblicato dal Dipartimento delle Finanze entro il 20 ottobre di ciascun anno con effetti a valere per l'anno successivo, mentre, soltanto per il 2018, per controllare quali soggetti sono già sottoposti a tale disciplina, occorrerà fare riferimento all'elenco pubblicato dal Dipartimento in data 19 dicembre 2017 e consultabile al seguente link: - Scissione dei pagamenti - Elenchi MEF.
Altresì, il Decreto prevede che i soggetti che riscontrano delle incongruenze o degli errori nel suddetto elenco, ad eccezione delle sole società incluse nell'indice FTSE MIB, potranno segnalarli al Dipartimento delle Finanze, il quale provvederà ad esaminare le richieste e ad effettuare eventuali aggiornamenti in conformità della normativa vigente. Tali segnalazioni potranno avvenire solo attraverso il modulo di richiesta disponibile on line (Modulo di richiesta MEF) e fornendo idonea documentazione a supporto. Invece, la verifica relativa alle Pubbliche Amministrazioni dovrà essere effettuata mediante l'elenco pubblicato sul sito dell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni e consultabile al seguente link: - Scissione dei pagamenti - Elenchi IndicePA.
Infine, il Decreto stabilisce che nel caso in cui il controllo, la partecipazione o l'inclusione nell'indice FTSE MIB si verifichi o venga meno in corso d'anno entro il 30 settembre, l'applicazione delle norme in materia di split payment rispettivamente avrà luogo o verrà meno per le operazioni per le quali è emessa fattura a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo; invece, se gli stessi casi dovessero verificarsi dopo il 30 settembre, l'applicazione delle norme in materia di split payment rispettivamente avrà luogo o verrà meno per le operazioni per le quali è emessa fattura a partire dal 1° gennaio del secondo anno successivo.