L’AGENZIA DELLE ENTRATE CHIARISCE IL NUOVO TERMINE PER LA DETRAZIONE IVA DAL 1° GENNAIO 2017
2018-01-19 BLuStudio
Attraverso il Provvedimento n. 10581 e, soprattutto, con la Circolare n. 1/E/2018 del 17 gennaio 2018, l'Agenzia delle Entrate commenta e fornisce dettagliate istruzioni operative sul tema delle recenti modifiche al termine per esercitare il diritto alla detrazione IVA, introdotte dal D.L. n. 50/2017, c.d. Manovra correttiva dei conti pubblici 2017, ed applicabili a partire dalle fatture emesse e ricevute dal 1° gennaio 2017.
In particolar modo, nella Circolare l'Agenzia delle Entrate, applicando i principi comunitari della Direttiva IVA come interpretati dalla Corte di Giustizia UE, fornisce una soluzione rispettosa del diritto del contribuente alla neutralità dell'imposta, individuando il termine ultimo per esercitare il diritto alla detrazione nella data di presentazione della Dichiarazione IVA relativa all'anno nel quale risultano verificati entrambi i seguenti presupposti:
• l'IVA relativa all'operazione diviene esigibile;
• il committente riceve dal proprio fornitore la fattura relativa.
Di conseguenza, le fatture per operazioni rese nel mese di dicembre 2017, per le quali la relativa fattura perviene in gennaio 2018, potranno essere registrate con IVA detraibile nel corso dell'intero anno di ricevimento, con indicazione nel Modello di Dichiarazione IVA 2019. Quanto sopra, fatta salva la normativa in tema di regolarizzazione a cura del cessionario o committente di fatture ricevute oltre i termini stabiliti dalla legge, ovvero non ricevute.
La circolare fornisce chiarimenti anche per le Pubbliche Amministrazioni e gli enti soggetti al meccanismo della scissione dei pagamenti o split payment, che decidono di optare per l'esigibilità dell'imposta anticipata alla data di registrazione o di ricezione del documento. Tale scelta può essere infatti effettuata in relazione a ciascuna fattura e, una volta esercitata, il diritto alla detrazione potrà essere esercitato nel momento in cui l'imposta diviene esigibile in base al comportamento concludente del contribuente, senza attribuire più rilievo alla data di pagamento della fattura.
La circolare prevede, inoltre, una clausola di salvaguardia, in ossequio ai principi dello Statuto del Contribuente, in considerazione del fatto che i chiarimenti in commento sono stati forniti dopo la data del versamento di imposta relativo al mese di dicembre, per i soggetti "mensili" (16 gennaio 2018). Pertanto, non saranno sanzionabili i comportamenti adottati dai contribuenti in sede di tale liquidazione periodica, difformi rispetto alle indicazioni fornite con il citato documento di prassi.
Infine, l'Agenzia delle entrate ricorda la possibilità, per il contribuente che non abbia esercitato il diritto alla detrazione IVA nei termini, di recuperare l'imposta presentando una dichiarazione integrativa a favore entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione.
In particolar modo, nella Circolare l'Agenzia delle Entrate, applicando i principi comunitari della Direttiva IVA come interpretati dalla Corte di Giustizia UE, fornisce una soluzione rispettosa del diritto del contribuente alla neutralità dell'imposta, individuando il termine ultimo per esercitare il diritto alla detrazione nella data di presentazione della Dichiarazione IVA relativa all'anno nel quale risultano verificati entrambi i seguenti presupposti:
• l'IVA relativa all'operazione diviene esigibile;
• il committente riceve dal proprio fornitore la fattura relativa.
Di conseguenza, le fatture per operazioni rese nel mese di dicembre 2017, per le quali la relativa fattura perviene in gennaio 2018, potranno essere registrate con IVA detraibile nel corso dell'intero anno di ricevimento, con indicazione nel Modello di Dichiarazione IVA 2019. Quanto sopra, fatta salva la normativa in tema di regolarizzazione a cura del cessionario o committente di fatture ricevute oltre i termini stabiliti dalla legge, ovvero non ricevute.
La circolare fornisce chiarimenti anche per le Pubbliche Amministrazioni e gli enti soggetti al meccanismo della scissione dei pagamenti o split payment, che decidono di optare per l'esigibilità dell'imposta anticipata alla data di registrazione o di ricezione del documento. Tale scelta può essere infatti effettuata in relazione a ciascuna fattura e, una volta esercitata, il diritto alla detrazione potrà essere esercitato nel momento in cui l'imposta diviene esigibile in base al comportamento concludente del contribuente, senza attribuire più rilievo alla data di pagamento della fattura.
La circolare prevede, inoltre, una clausola di salvaguardia, in ossequio ai principi dello Statuto del Contribuente, in considerazione del fatto che i chiarimenti in commento sono stati forniti dopo la data del versamento di imposta relativo al mese di dicembre, per i soggetti "mensili" (16 gennaio 2018). Pertanto, non saranno sanzionabili i comportamenti adottati dai contribuenti in sede di tale liquidazione periodica, difformi rispetto alle indicazioni fornite con il citato documento di prassi.
Infine, l'Agenzia delle entrate ricorda la possibilità, per il contribuente che non abbia esercitato il diritto alla detrazione IVA nei termini, di recuperare l'imposta presentando una dichiarazione integrativa a favore entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione.