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ACQUISTO CARBURANTE: MEZZI DI PAGAMENTO IDONEI ALLA DETRAZIONE DELL’IVA E ALLA DEDUZIONE DEL COSTO

2018-04-12 BLuStudio
Con il proprio Provvedimento del 4 aprile 2018, l'Agenzia delle Entrate ha individuato i mezzi di pagamento idonei, sia ai fini della detraibilità dell'IVA che della deducibilità del costo, in relazione all'acquisto di carburanti e lubrificanti per autotrazione da parte dei soggetti passivi IVA.
Come già anticipato nella nostra circolare n. 24 dello scorso 2 febbraio, si ricorda che la Legge di Bilancio 2018 ha introdotto, a decorrere dal 1° luglio 2018 , una serie di rilevanti novità relative all'acquisto di carburante, quali:
• l'abolizione della scheda carburante di cui al D.P.R. n. 444/97, relativamente ai mezzi aziendali, sia per quelli esclusivamente strumentali, sia per quelli a deducibilità ridotta, in ragione dell'introduzione dell'obbligo di fatturazione elettronica per le cessioni di carburanti;
• la modifica all'art. 19-bis.1, co. 1, lett. d), del D.P.R. n. 633/72, subordinando l'esercizio della detrazione dell'IVA assolta sull'acquisto e sull'importazione di carburanti e lubrificanti, alla circostanza che il relativo pagamento avvenga esclusivamente mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate emesse da operatori finanziari autorizzati, "o da altro mezzo ritenuto parimenti idoneo individuato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate";
• l'introduzione del nuovo co. 1-bis all'art. 164 del TUIR, stabilendo che le spese per carburante per autotrazione sono deducibili se effettuate esclusivamente mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate emesse da operatori finanziari autorizzati.
Alla luce di tali novità l'Agenzia delle Entrate, con il provvedimento in commento, ha stabilito che si considerano idonei a provare l'avvenuta effettuazione delle operazioni ai fini IVA (ma, si ritiene, anche per documentare il costo sostenuto) i seguenti mezzi di pagamento:
a) gli assegni, bancari e postali, circolari e non, nonché i vaglia cambiari e postali di cui, rispettivamente, al Regio Decreto 1736/1933, n. 1736 e al D.P.R. 144/2001, e successive modificazioni e integrazioni;
b) quelli elettronici previsti all'art. 5 del D.Lgs. n. 82/2005, secondo le linee guida emanate dall'Agenzia per l'Italia Digitale con determinazione n. 8/2014, punto 5, tra cui, a titolo meramente esemplificativo:
- addebito diretto;
- bonifico bancario o postale;
- bollettino postale;
- carte di debito, di credito, prepagate ovvero di altri strumenti di pagamento elettronico disponibili, che consentano anche l'addebito in conto corrente.
Inoltre sono validi i mezzi alternativi di acquisto di carburante, quali le carte di pagamento delle catene distributive (ricaricabili o meno) e i buoni benzina, che consentono al cessionario l'acquisto esclusivo di carburante, allorché l'acquisto o la ricarica di tali mezzi alternativi, documentata dalla fattura elettronica, sia regolata dal cessionario soggetto passivo con gli stessi strumenti di pagamento elettronici più sopra citati.

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