LEGGE DI BILANCIO 2018 – SALARI E STIPENDI SOLO CON STRUMENTI DI PAGAMENTO TRACCIABILI
2018-06-07 BLuStudio
La legge di bilancio 2018 è intervenuta sulle modalità di pagamento delle retribuzioni. Secondo l'art. 1 comma 910 della L. 205/2017, a far data dal prossimo 1° luglio 2018 non sarà più possibile retribuire in contanti i propri dipendenti, in quanto la norma impone, a fini di piena tracciabilità dei flussi retributivi e a tutela dei lavoratori, di servirsi unicamente di alcuni strumenti tipizzati, attraverso una banca o un ufficio postale.
Nel dettaglio i pagamenti potranno avvenire esclusivamente tramite bonifico sul conto identificato dal codice IBAN, già comunicato dal lavoratore, ovvero tramite strumenti di pagamento elettronico ovvero ancora effettuando un pagamento in contanti ma direttamente presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro ha aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento. Infine, si potrà anche assolvere l'obbligo retributivo mediante emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, a un suo delegato.
Tale onere di fatto completa la tutela del lavoratore, insieme a quanto previsto dall'art. 1 della citata L. 4/53, in base a cui è fatto obbligo ai datori di lavoro di consegnare, all'atto della corresponsione della retribuzione, ai lavoratori dipendenti, con esclusione dei dirigenti, il prospetto o cedolino di paga. Si sottolinea, tuttavia, che mentre l'obbligo di consegna del prospetto paga vige unicamente rispetto ai lavoratori subordinati, quello di corrispondere la retribuzione e i compensi con modalità tracciate riguarda anche i parasubordinati.
Sono esclusi, invece, i rapporti di lavoro instaurati con le pubbliche amministrazioni e quelli comunque rientranti nell'ambito di applicazione dei CCNL per gli addetti a servizi familiari e domestici.
Alcune differenze si possono registrare anche relativamente al profilo sanzionatorio. Ai sensi dell'art. 5 della L. 4/53 la sanzione a fasce, in funzione del numero di lavoratori coinvolti o delle mensilità interessate, è applicabile in caso di mancata o ritardata consegna del prospetto di paga ovvero per inesattezza dello stesso. Diversamente, la nuova sanzione da 1.000 a 5.000 euro, prevista dal comma 913, è applicabile nel caso in cui il pagamento, anche solo di un acconto della retribuzione o del compenso, avvenga mediante modalità non conformi a quelle che la legge ha tipizzato ai fini della tracciabilità.
Nel dettaglio i pagamenti potranno avvenire esclusivamente tramite bonifico sul conto identificato dal codice IBAN, già comunicato dal lavoratore, ovvero tramite strumenti di pagamento elettronico ovvero ancora effettuando un pagamento in contanti ma direttamente presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro ha aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento. Infine, si potrà anche assolvere l'obbligo retributivo mediante emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, a un suo delegato.
Tale onere di fatto completa la tutela del lavoratore, insieme a quanto previsto dall'art. 1 della citata L. 4/53, in base a cui è fatto obbligo ai datori di lavoro di consegnare, all'atto della corresponsione della retribuzione, ai lavoratori dipendenti, con esclusione dei dirigenti, il prospetto o cedolino di paga. Si sottolinea, tuttavia, che mentre l'obbligo di consegna del prospetto paga vige unicamente rispetto ai lavoratori subordinati, quello di corrispondere la retribuzione e i compensi con modalità tracciate riguarda anche i parasubordinati.
Sono esclusi, invece, i rapporti di lavoro instaurati con le pubbliche amministrazioni e quelli comunque rientranti nell'ambito di applicazione dei CCNL per gli addetti a servizi familiari e domestici.
Alcune differenze si possono registrare anche relativamente al profilo sanzionatorio. Ai sensi dell'art. 5 della L. 4/53 la sanzione a fasce, in funzione del numero di lavoratori coinvolti o delle mensilità interessate, è applicabile in caso di mancata o ritardata consegna del prospetto di paga ovvero per inesattezza dello stesso. Diversamente, la nuova sanzione da 1.000 a 5.000 euro, prevista dal comma 913, è applicabile nel caso in cui il pagamento, anche solo di un acconto della retribuzione o del compenso, avvenga mediante modalità non conformi a quelle che la legge ha tipizzato ai fini della tracciabilità.