DDL DI BILANCIO 2019 – PROROGA IN VISTA DELL’IPER AMMORTAMENTO (CON MODIFICHE)
2018-11-05 BLuStudio
In base alle ultime versioni del disegno di legge di bilancio 2019, risulta prevista la proroga della misura agevolativa conosciuta con il termine di "Iper-ammortamento", ossia l'incremento, ai soli fini della deduzione di maggiori quote di ammortamento, del valore fiscalmente riconosciuto del costo degli investimenti in beni strumentali nuovi, funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale secondo il modello "Industria 4.0", acquistati da imprese e lavoratori autonomi. Tuttavia, il disegno di legge introduce rilevanti modifiche in ordine alla misura dell'agevolazione, in funzione dell'entità dell'investimento effettuato.
Se verrà confermata la proroga, le disposizioni di cui all'art. 1, comma 9 della L. 232/2016 si applicheranno anche agli investimenti, destinati a strutture produttive situate nel territorio dello Stato, effettuati fino a tutto il 31 dicembre 2019. Il riconoscimento del maggior valore fiscale degli investimenti, attualmente pari al 150% del costo sostenuto senza alcuna differenziazione in termini di importo, per gli acquisti effettuati nel 2019 avverrebbe secondo i seguenti scaglioni: 150% per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro; 100% per gli investimenti compresi tra 2,5 e 10 milioni di euro; 50% per gli investimenti compresi tra 10 e 20 milioni di euro. Nella nuova versione dell'Iper-ammortamento è, inoltre, previsto un tetto massimo agli investimenti: la maggiorazione, infatti, non si applicherebbe sulla parte di investimenti complessivi eccedenti il limite di 20 milioni di euro.
Il DDL di bilancio prevede, opportunamente, che le nuove disposizioni non si applichino agli investimenti che beneficiano della attuale versione dell'Iper-ammortamento. Le imprese potrebbero quindi valutare la possibilità di beneficiare degli Iper-ammortamenti disciplinati dall'art. 1 comma 30 della L. 205/2017, ossia la maggiorazione del 150% del valore fiscale ai fini degli ammortamenti e senza limiti di importo, effettuando gli investimenti agevolabili entro il 31 dicembre 2018, (ovvero entro il 30 giugno 2019 a condizione che entro il 31 dicembre 2018 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura pari ad almeno il 20% del costo di acquisizione). A tal fine rileva solo il momento di effettuazione dell'investimento e non anche il momento di entrata in funzione del bene o quello di interconnessione.
Resterebbero inoltre ferme le disposizioni introdotte dall'art. 7 del DL 87/2018 con riferimento al recupero (o restituzione) dell'Iper-ammortamento in caso di cessione o delocalizzazione dei beni agevolati.
Se verrà confermata la proroga, le disposizioni di cui all'art. 1, comma 9 della L. 232/2016 si applicheranno anche agli investimenti, destinati a strutture produttive situate nel territorio dello Stato, effettuati fino a tutto il 31 dicembre 2019. Il riconoscimento del maggior valore fiscale degli investimenti, attualmente pari al 150% del costo sostenuto senza alcuna differenziazione in termini di importo, per gli acquisti effettuati nel 2019 avverrebbe secondo i seguenti scaglioni: 150% per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro; 100% per gli investimenti compresi tra 2,5 e 10 milioni di euro; 50% per gli investimenti compresi tra 10 e 20 milioni di euro. Nella nuova versione dell'Iper-ammortamento è, inoltre, previsto un tetto massimo agli investimenti: la maggiorazione, infatti, non si applicherebbe sulla parte di investimenti complessivi eccedenti il limite di 20 milioni di euro.
Il DDL di bilancio prevede, opportunamente, che le nuove disposizioni non si applichino agli investimenti che beneficiano della attuale versione dell'Iper-ammortamento. Le imprese potrebbero quindi valutare la possibilità di beneficiare degli Iper-ammortamenti disciplinati dall'art. 1 comma 30 della L. 205/2017, ossia la maggiorazione del 150% del valore fiscale ai fini degli ammortamenti e senza limiti di importo, effettuando gli investimenti agevolabili entro il 31 dicembre 2018, (ovvero entro il 30 giugno 2019 a condizione che entro il 31 dicembre 2018 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura pari ad almeno il 20% del costo di acquisizione). A tal fine rileva solo il momento di effettuazione dell'investimento e non anche il momento di entrata in funzione del bene o quello di interconnessione.
Resterebbero inoltre ferme le disposizioni introdotte dall'art. 7 del DL 87/2018 con riferimento al recupero (o restituzione) dell'Iper-ammortamento in caso di cessione o delocalizzazione dei beni agevolati.