IL RIMBORSO SPESE DELLE FATTURE DI CAR SHARING
2016-10-03 BLuStudio
I rimborsi delle spese sostenute dai dipendenti per l'utilizzo del servizio di car sharing, in occasione di trasferte effettuate nell'ambito del territorio comunale in cui è ubicata la sede di lavoro, se complete degli elementi informativi richiesti non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente. Questo è quanto affermato dall'Agenzia delle Entrate nella risoluzione n. 83/E del 28 settembre, pubblicata in risposta ad un interpello, chiarendo che anche il fornitore del servizio di mobilità può essere considerato un vettore, esattamente come un tassista o una compagnia di trasporto pubblico. Pertanto, anche la fattura emessa dal fornitore di car sharing è un documento idoneo a far classificare la somma percepita dal lavoratore come un rimborso spese e non come un elemento del suo reddito imponibile.
Le fatture emesse dal vettore, per essere idonee a comprovare che la spesa di trasporto è stata sostenuta per ragioni lavorative, devono contenere il destinatario della prestazione, il percorso effettuato, con indicazione del luogo di partenza e di quello di arrivo, la distanza percorsa, la durata e l'importo dovuto.
Le fatture emesse dal vettore, per essere idonee a comprovare che la spesa di trasporto è stata sostenuta per ragioni lavorative, devono contenere il destinatario della prestazione, il percorso effettuato, con indicazione del luogo di partenza e di quello di arrivo, la distanza percorsa, la durata e l'importo dovuto.