DDL DI BILANCIO 2019 – ALIQUOTA IRES RIDOTTA AL 15% PER GLI UTILI REINVESTITI
2018-11-12 BLuStudio
In parziale sostituzione dell'abrogato regime dei Super-ammortamenti, al fine di stimolare gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi e le nuove assunzioni di personale, il DDL di Bilancio 2019 prevede l'introduzione di un regime agevolativo atto a ridurre l'imposta sul reddito delle società di 9 punti percentuali (oltre a quelle IRPEF per le imprese individuali e le società di persone), al verificarsi di determinate condizioni.
In particolare, il reddito complessivo netto dichiarato da società ed enti verrà assoggettato ad aliquota IRES del 15% per la parte corrispondente agli utili del periodo d'imposta precedente, conseguiti nell'esercizio di attività commerciali, accantonati a riserve disponibili nei limiti dell'importo corrispondente alla somma degli investimenti effettuati in beni materiali strumentali nuovi, e del costo del personale dipendente assunto con contratto a tempo determinato o indeterminato.
La norma in approvazione definisce riserve di utili disponibili le riserve formate con utili realmente conseguiti ai sensi dell'art. 2433 c.c., in quanto non derivanti da processi di valutazione, realizzati a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018. Per quanto concerne il limite degli investimenti in beni materiali strumentali nuovi, la disposizione precisa che si intende la realizzazione nel territorio dello Stato di nuovi impianti, il completamento di opere sospese, l'ampliamento, la riattivazione, l'ammodernamento di impianti esistenti e l'acquisto di beni strumentali materiali nuovi, anche mediante contratti di locazione finanziaria, destinati a strutture situate nel territorio dello Stato. Sono tuttavia esclusi gli immobili e, stando alla versione della norma in circolazione, i veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti.
Nel dettaglio, l'ammontare degli utili reinvestiti effettivamente assoggettato all'aliquota IRES ridotta è determinato in base all'importo delle quote di ammortamento dei beni strumentali materiali nuovi dedotte, relative agli investimenti incrementali effettuati rispetto a quelli risultanti nel 2018, rendendo invece irrilevante l'acquisto di investimenti di sostituzione. Il costo del personale dipendente rileva in ciascun periodo d'imposta a condizione che sia destinato per la maggior parte del periodo a strutture produttive localizzate nel territorio dello Stato e si verifichi l'incremento del numero complessivo medio dei lavoratori dipendenti impiegati nell'esercizio di attività commerciali rispetto al numero dei lavoratori dipendenti assunti al 30 settembre 2018, nel limite dell'incremento complessivo del costo del personale classificabile nelle voci B.9 e B.14 di Conto economico rispetto a quello del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018. Tale plafond deve essere inoltre ridotto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.
Come si vede, la norma agevolativa introdotta presenta evidenti complessità applicative derivanti dai numerosi calcoli talvolta complessi che richiede, certamente superiori rispetto alla norma direttamente "sostituita", ovvero quella dei Super-ammortamenti. Tuttavia va ricordato che tale disposizione, come testimoniano le relazioni al Disegno di Legge, bilancia gli effetti finanziari derivanti anche dall'abrogazione dell'ACE, disposizione che detassava gli incrementi del patrimonio netto derivanti anche dagli utili non distribuiti, che nonostante fosse ormai a regime da molti anni presentava talune complessità applicative, soprattutto in tema di disposizioni antielusive.
Sempre volendo tentare un primo confronto, va sottolineato come l'attuale Super-ammortamento spetta per tutti gli investimenti in beni strumentali nuovi, indipendentemente da come vengono finanziati: sono agevolati sia gli investimenti finanziati con utili reinvestiti, sia quelli realizzati grazie agli apporti dei soci o a capitale di debito. Al contrario, dalla lettura della nuova misura allo studio, che agevola gli utili destinati a riserva disponibile, pare che di essa non possano beneficiare le società che non abbiano prodotto utili, che li abbiano utilizzati per coprire perdite pregresse o che abbiano deciso di distribuirli ai soci.
In particolare, il reddito complessivo netto dichiarato da società ed enti verrà assoggettato ad aliquota IRES del 15% per la parte corrispondente agli utili del periodo d'imposta precedente, conseguiti nell'esercizio di attività commerciali, accantonati a riserve disponibili nei limiti dell'importo corrispondente alla somma degli investimenti effettuati in beni materiali strumentali nuovi, e del costo del personale dipendente assunto con contratto a tempo determinato o indeterminato.
La norma in approvazione definisce riserve di utili disponibili le riserve formate con utili realmente conseguiti ai sensi dell'art. 2433 c.c., in quanto non derivanti da processi di valutazione, realizzati a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018. Per quanto concerne il limite degli investimenti in beni materiali strumentali nuovi, la disposizione precisa che si intende la realizzazione nel territorio dello Stato di nuovi impianti, il completamento di opere sospese, l'ampliamento, la riattivazione, l'ammodernamento di impianti esistenti e l'acquisto di beni strumentali materiali nuovi, anche mediante contratti di locazione finanziaria, destinati a strutture situate nel territorio dello Stato. Sono tuttavia esclusi gli immobili e, stando alla versione della norma in circolazione, i veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti.
Nel dettaglio, l'ammontare degli utili reinvestiti effettivamente assoggettato all'aliquota IRES ridotta è determinato in base all'importo delle quote di ammortamento dei beni strumentali materiali nuovi dedotte, relative agli investimenti incrementali effettuati rispetto a quelli risultanti nel 2018, rendendo invece irrilevante l'acquisto di investimenti di sostituzione. Il costo del personale dipendente rileva in ciascun periodo d'imposta a condizione che sia destinato per la maggior parte del periodo a strutture produttive localizzate nel territorio dello Stato e si verifichi l'incremento del numero complessivo medio dei lavoratori dipendenti impiegati nell'esercizio di attività commerciali rispetto al numero dei lavoratori dipendenti assunti al 30 settembre 2018, nel limite dell'incremento complessivo del costo del personale classificabile nelle voci B.9 e B.14 di Conto economico rispetto a quello del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018. Tale plafond deve essere inoltre ridotto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.
Come si vede, la norma agevolativa introdotta presenta evidenti complessità applicative derivanti dai numerosi calcoli talvolta complessi che richiede, certamente superiori rispetto alla norma direttamente "sostituita", ovvero quella dei Super-ammortamenti. Tuttavia va ricordato che tale disposizione, come testimoniano le relazioni al Disegno di Legge, bilancia gli effetti finanziari derivanti anche dall'abrogazione dell'ACE, disposizione che detassava gli incrementi del patrimonio netto derivanti anche dagli utili non distribuiti, che nonostante fosse ormai a regime da molti anni presentava talune complessità applicative, soprattutto in tema di disposizioni antielusive.
Sempre volendo tentare un primo confronto, va sottolineato come l'attuale Super-ammortamento spetta per tutti gli investimenti in beni strumentali nuovi, indipendentemente da come vengono finanziati: sono agevolati sia gli investimenti finanziati con utili reinvestiti, sia quelli realizzati grazie agli apporti dei soci o a capitale di debito. Al contrario, dalla lettura della nuova misura allo studio, che agevola gli utili destinati a riserva disponibile, pare che di essa non possano beneficiare le società che non abbiano prodotto utili, che li abbiano utilizzati per coprire perdite pregresse o che abbiano deciso di distribuirli ai soci.