SPLIT PAYMENT – PUBBLICATI GLI ELENCHI 2019 ... CON EFFICACIA COSTITUTIVA
2018-11-23 BLuStudio
Il Ministero dell'Economia, nella sezione del Dipartimento delle finanze dedicata allo split payment, ha pubblicato gli elenchi delle società, delle fondazioni e degli altri enti tenuti ad applicare per l'anno d'imposta 2019 il particolare meccanismo di applicazione dell'IVA ai sensi dell'art. 17-ter comma 1-bis del DPR 633/72. Tali elenchi non includono, dunque, le Pubbliche Amministrazioni, per le quali si fa riferimento all'elenco IPA (pubblicato sul sito www.indicepa.gov.it).
Ricordiamo che, a norma dell'art. 5-ter comma 2 del DM 23 gennaio 2015, lo split payment per le fatture emesse nell'anno 2019 va osservato in relazione ai soggetti che soddisfano i requisiti alla data del 30 settembre 2018. Tali soggetti dovrebbero essere tutti censiti dal MEF, ed inseriti negli Elenchi da pubblicarsi entro il 20 ottobre, per espressa previsione normativa (scadenza non rispettata dallo stesso Ministero, in questa occasione). Essendo agli elenchi stessi attribuita efficacia costitutiva e, siccome un soggetto può esservi incluso o escluso in corso d'anno, negli stessi è prevista un'apposita colonna che riporta la data di inclusione dell'ente, fondazione o società.
Riepiloghiamo le categorie di soggetti inclusi negli elenchi pubblicati:
- società controllate di fatto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri (art. 2359 comma 1 n. 2 c.c.);
- enti o società controllate dalle Amministrazioni centrali;
- enti o società controllate dalle Amministrazioni locali;
- enti o società controllate dagli enti nazionali di previdenza e assistenza;
- enti, fondazioni o società partecipate per una percentuale complessiva del capitale non inferiore al 70%, dalle Amministrazioni Pubbliche;
- società quotate inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana.
Gli elenchi, oltre che consultabili sul sito, sono scaricabili dagli utenti in formato XLS. Si conferma, anche per gli elenchi 2019, la presenza della comoda funzione di ricerca per codice fiscale, per individuare la società o l'ente destinatario nella sezione dedicata sul sito del Dipartimento delle Finanze.
Il monitoraggio degli elenchi è, pertanto, essenziale prima dell'emissione di ciascuna fattura, laddove si ritenga che il cessionario o committente possa essere astrattamente riconducibile al settore pubblico. A prescindere dal contenuto di questa prima versione degli elenchi, infatti, la controparte potrebbe essere inclusa (o esclusa) in uno dei prossimi aggiornamenti, anche in seguito alle segnalazioni pervenute al MEF dalle medesime controparti. L'inclusione di una società o ente negli elenchi per il 2019, anche in una data successiva a quella di prima pubblicazione, varrebbe ad indicare che l'ente in questione soddisfava i requisiti previsti dalla norma già a partire dal 30 settembre 2018, e pertanto sia tenuto ad applicare lo split payment dalla data di inclusione negli Elenchi. Al contrario, se ad una certa data l'Ente in oggetto non risulta inserito negli elenchi pubblicati, il soggetto cedente o prestatore dovrà emettere fattura senza applicazione dello speciale regime.
Ricordiamo infine che tale verifica non riguarda più gli esercenti arti e professioni con decorrenza 14 luglio u.s., per effetto del recente comma 1-sexies dell'art. 17-ter del DPR 633/72, il quale esclude dallo speciale meccanismo le prestazioni di servizi soggette a ritenuta alla fonte a titolo di imposta sul reddito ovvero a ritenuta a titolo d'acconto ex art. 25 del DPR 600/73.
Ricordiamo che, a norma dell'art. 5-ter comma 2 del DM 23 gennaio 2015, lo split payment per le fatture emesse nell'anno 2019 va osservato in relazione ai soggetti che soddisfano i requisiti alla data del 30 settembre 2018. Tali soggetti dovrebbero essere tutti censiti dal MEF, ed inseriti negli Elenchi da pubblicarsi entro il 20 ottobre, per espressa previsione normativa (scadenza non rispettata dallo stesso Ministero, in questa occasione). Essendo agli elenchi stessi attribuita efficacia costitutiva e, siccome un soggetto può esservi incluso o escluso in corso d'anno, negli stessi è prevista un'apposita colonna che riporta la data di inclusione dell'ente, fondazione o società.
Riepiloghiamo le categorie di soggetti inclusi negli elenchi pubblicati:
- società controllate di fatto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri (art. 2359 comma 1 n. 2 c.c.);
- enti o società controllate dalle Amministrazioni centrali;
- enti o società controllate dalle Amministrazioni locali;
- enti o società controllate dagli enti nazionali di previdenza e assistenza;
- enti, fondazioni o società partecipate per una percentuale complessiva del capitale non inferiore al 70%, dalle Amministrazioni Pubbliche;
- società quotate inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana.
Gli elenchi, oltre che consultabili sul sito, sono scaricabili dagli utenti in formato XLS. Si conferma, anche per gli elenchi 2019, la presenza della comoda funzione di ricerca per codice fiscale, per individuare la società o l'ente destinatario nella sezione dedicata sul sito del Dipartimento delle Finanze.
Il monitoraggio degli elenchi è, pertanto, essenziale prima dell'emissione di ciascuna fattura, laddove si ritenga che il cessionario o committente possa essere astrattamente riconducibile al settore pubblico. A prescindere dal contenuto di questa prima versione degli elenchi, infatti, la controparte potrebbe essere inclusa (o esclusa) in uno dei prossimi aggiornamenti, anche in seguito alle segnalazioni pervenute al MEF dalle medesime controparti. L'inclusione di una società o ente negli elenchi per il 2019, anche in una data successiva a quella di prima pubblicazione, varrebbe ad indicare che l'ente in questione soddisfava i requisiti previsti dalla norma già a partire dal 30 settembre 2018, e pertanto sia tenuto ad applicare lo split payment dalla data di inclusione negli Elenchi. Al contrario, se ad una certa data l'Ente in oggetto non risulta inserito negli elenchi pubblicati, il soggetto cedente o prestatore dovrà emettere fattura senza applicazione dello speciale regime.
Ricordiamo infine che tale verifica non riguarda più gli esercenti arti e professioni con decorrenza 14 luglio u.s., per effetto del recente comma 1-sexies dell'art. 17-ter del DPR 633/72, il quale esclude dallo speciale meccanismo le prestazioni di servizi soggette a ritenuta alla fonte a titolo di imposta sul reddito ovvero a ritenuta a titolo d'acconto ex art. 25 del DPR 600/73.