IL COLLEGATO FISCALE 2019 IN PILLOLE – COMPENSAZIONI IN F24
2019-10-30 BLuStudio
Il DL 26 ottobre 2019 n. 124, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 252 del 26 ottobre e in vigore dal 27 ottobre (decreto fiscale collegato alla legge di bilancio 2020), conferma il complesso di norme strumentali volte a contrastare il fenomeno delle indebite compensazioni. Le nuove disposizioni si applicano a partire dalle deleghe di pagamento presentate da marzo 2020.
Viene infatti previsto:
• l'obbligo di preventiva trasmissione della dichiarazione per le compensazioni relative ai crediti per imposte dirette e IRAP, come già in vigore relativamente all'IVA;
• il divieto di compensazione dei debiti tributari ceduti mediante accollo fiscale;
• il divieto di compensazione dei crediti tributari a carico delle partite IVA cessate e delle partite IVA cancellate dal VIES;
• infine, l'obbligo, per tutti i soggetti anche non titolari di partita IVA di utilizzare i canali telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate - Entratel o Fisconline - per presentare F24 che contengano compensazioni di crediti tributari, anche non a saldo zero.
Desta particolare perplessità l'introduzione di una specifica sanzione di 1.000 euro per ciascun modello F24 previamente scartato dal sistema. A proposito, ricordiamo che grazie all'art. 37 comma 49-ter del DL 223/2006, introdotto dalla L. 205/2017, l'Agenzia delle Entrate può sospendere, per 30 giorni, l'efficacia del modello F24 contenente compensazioni di crediti tributari per verificare se sussistono profili di rischio in relazione alle medesime. Se entro i 30 giorni i controlli non abbiano portato l'Agenzia a scartare il modello F24, il pagamento si dà per eseguito.
Qui si inserisce il Collegato Fiscale, prevedendo che se il modello F24 viene scartato, oltre alla comunicazione all'intermediario che lo abbia eventualmente trasmesso, venga irrogata al contribuente una sanzione di 1.000 euro per ciascun modello. In ogni caso il contribuente rischia anche la sanzione da omesso/tardivo versamento delle imposte, in quanto il pagamento, essendo la compensazione stata bloccata e il modello F24 scartato, non è nei fatti avvenuto.
Le perplessità, in relazione alla descritta sanzione, si hanno esaminando due aspetti. Il primo, riguarda l'entità forfetaria e piuttosto elevata della stessa: in relazione ad una compensazione di importo anche minimo, che venga bloccata dall'Agenzia, la sanzione appare sproporzionata. In secondo luogo, merita riflettere sulla fattispecie che attivano la predetta sanzione. Il decreto fiscale, testualmente, richiama l'art. 37 comma 49-ter del DL 223/2006, a cui è stata data attuazione con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 28 agosto 2018 n. 195385. In tale documento, i profili di rischio legittimanti il blocco preventivo della compensazione sono descritti in modo a dir poco vago (si parla infatti, tra l'altro, di "tipologia dei debiti pagati" o di "tipologia dei crediti compensati").
Tuttavia, un contribuente che abbia precedenti che giustificano la pericolosità fiscale, ma che presenti un credito sussistente, valido e compensabile, non dovrebbe poter essere destinatario di alcuna sanzione. Probabilmente il testo della norma, elaborato in ambienti vicini all'Agenzia delle Entrate, dovrà essere opportunamente rimeditato in sede di conversione in legge.
Viene infatti previsto:
• l'obbligo di preventiva trasmissione della dichiarazione per le compensazioni relative ai crediti per imposte dirette e IRAP, come già in vigore relativamente all'IVA;
• il divieto di compensazione dei debiti tributari ceduti mediante accollo fiscale;
• il divieto di compensazione dei crediti tributari a carico delle partite IVA cessate e delle partite IVA cancellate dal VIES;
• infine, l'obbligo, per tutti i soggetti anche non titolari di partita IVA di utilizzare i canali telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate - Entratel o Fisconline - per presentare F24 che contengano compensazioni di crediti tributari, anche non a saldo zero.
Desta particolare perplessità l'introduzione di una specifica sanzione di 1.000 euro per ciascun modello F24 previamente scartato dal sistema. A proposito, ricordiamo che grazie all'art. 37 comma 49-ter del DL 223/2006, introdotto dalla L. 205/2017, l'Agenzia delle Entrate può sospendere, per 30 giorni, l'efficacia del modello F24 contenente compensazioni di crediti tributari per verificare se sussistono profili di rischio in relazione alle medesime. Se entro i 30 giorni i controlli non abbiano portato l'Agenzia a scartare il modello F24, il pagamento si dà per eseguito.
Qui si inserisce il Collegato Fiscale, prevedendo che se il modello F24 viene scartato, oltre alla comunicazione all'intermediario che lo abbia eventualmente trasmesso, venga irrogata al contribuente una sanzione di 1.000 euro per ciascun modello. In ogni caso il contribuente rischia anche la sanzione da omesso/tardivo versamento delle imposte, in quanto il pagamento, essendo la compensazione stata bloccata e il modello F24 scartato, non è nei fatti avvenuto.
Le perplessità, in relazione alla descritta sanzione, si hanno esaminando due aspetti. Il primo, riguarda l'entità forfetaria e piuttosto elevata della stessa: in relazione ad una compensazione di importo anche minimo, che venga bloccata dall'Agenzia, la sanzione appare sproporzionata. In secondo luogo, merita riflettere sulla fattispecie che attivano la predetta sanzione. Il decreto fiscale, testualmente, richiama l'art. 37 comma 49-ter del DL 223/2006, a cui è stata data attuazione con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 28 agosto 2018 n. 195385. In tale documento, i profili di rischio legittimanti il blocco preventivo della compensazione sono descritti in modo a dir poco vago (si parla infatti, tra l'altro, di "tipologia dei debiti pagati" o di "tipologia dei crediti compensati").
Tuttavia, un contribuente che abbia precedenti che giustificano la pericolosità fiscale, ma che presenti un credito sussistente, valido e compensabile, non dovrebbe poter essere destinatario di alcuna sanzione. Probabilmente il testo della norma, elaborato in ambienti vicini all'Agenzia delle Entrate, dovrà essere opportunamente rimeditato in sede di conversione in legge.