IL COLLEGATO FISCALE 2019 IN PILLOLE – OBBLIGO DI VERSAMENTO RITENUTE NEGLI APPALTI
2019-11-04 BLuStudio
Il DL 26 ottobre 2019 n. 124, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 252 del 26 ottobre e in vigore dal 27 ottobre (decreto fiscale collegato alla legge di bilancio 2020), con l'intento di limitare i casi di omesso versamento di ritenute fiscali operate sui redditi di lavoro dipendente ed assimilati nell'ambito dei lavori eseguiti da imprese appaltatrici, affidatarie e subappaltatrici, istituisce un meccanismo finalizzato a trasferire l'obbligo di versamento delle medesime in capo al committente, previo trasferimento della provvista e invio dei dati da parte delle imprese appaltatrici, affidatarie e subappaltatrici. Purtroppo, il pur condivisibile intento si scontra con una tecnica legislativa che, soprattutto per determinate previsioni, risulta oppressiva, soprattutto in termini di aggravio burocratico introdotto a carico delle imprese committenti.
In particolare, il Decreto introduce un articolato meccanismo, secondo il quale gli appaltatori o sub-appaltatori trasferiscono sul conto corrente dei committenti entro 5 giorni prima della data di scadenza del versamento, l'importo delle ritenute fiscali operate sui redditi dei lavoratori impegnati nell'appalto con l'impresa committente, o nel servizio, ovvero la richiesta di operare la compensazione con i propri crediti per corrispettivi maturati in relazione all'appalto. Entro il medesimo termine, i medesimi soggetti inviano al committente i dati utili a controllare l'importo deI versamento, (elenco nominativo di tutti i lavoratori impegnati, ore di lavoro retribuite, retribuzione lorda...). Allo stesso tempo, a tali tipologie di contratti viene esteso il meccanismo del c.d. "reverse-charge" ai fini IVA, ma tale ultima disposizione è sospesa in attesa della prevista autorizzazione di deroga da parte della Commissione Europea.
In primo luogo, problematico è il perimetro soggettivo della norma in parola: se, infatti, in tema di reverse-charge la disciplina comunitaria impone al legislatore una certa precisione nel definirne i contorni - e difatti l'ambito applicativo viene limitato agli appalti ove siano impiegati lavoratori presso le sedi del committente e con l'utilizzo di beni strumentali appartenenti a quest'ultimo - tali limitazioni scompaiono relativamente alla solidarietà passiva sulle ritenute fiscali. A questo proposito, si parla infatti soltanto di appalto di opere o servizi, con una formulazione talmente generica da potenzialmente applicarsi a qualsiasi esternalizzazione di servizi, anche se non caratterizzata da intermediazione di mano d'opera. Significativo, a questo proposito, è un passaggio della Relazione Illustrativa, che così argomenta: "L'ambito di applicazione è più esteso rispetto a quello previsto dall'art. 29 del d.lgs. n. 276 del 2003 per due ordini di ragioni. In primo luogo l'ambito applicativo non è limitato esclusivamente ai contratti di appalto, dovendo intendersi ricompresi nella locuzione utilizzata anche i contratti non nominati, o misti, nonché i contratti di subfornitura, logistica, spedizione e trasporto, nei quali oggetto del contratto è comunque l'assunzione di un obbligo di fare da parte dell'impresa appaltatrice (...)".
Oltremodo gravosa è altresì la parte di procedura che prevede a carico del committente di verificare l'importo delle ritenute da versare sulla base dei dati relativi alle retribuzioni forniti dai committenti e subappaltatori, così come nella parte in cui istituisce obblighi di comunicazione con gli appaltatori e sub-appaltatori via PEC relativamente a ciascun versamento (mensile) da eseguire. Inoltre, se l'appaltatore (o il sub-appaltatore) non rispetta il termine dei 5 giorni precedenti il versamento, gli adempimenti a carico del committente non si estinguono. Infatti, se nei 90 giorni successivi al termine di versamento, il committente riceve i dati delle ritenute operate e gli importi dovuti, egli dovrà provvedere senza indugio al versamento, effettuando addirittura i calcoli del ravvedimento operoso per conto del datore di lavoro.
Infine, il committente che abbia maturato debiti per compensi all'appaltatore o sub-appaltatore, dovrà bloccare i relativi pagamenti e utilizzare le provviste per eseguire i versamenti delle ritenute all'Erario.
Relativamente alla decorrenza, va sottolineato che la nuova disciplina si applica a far data dal 1° gennaio 2020. Vista la gravosità del meccanismo introdotto, sul quale torneremo in dettaglio nella nostra circolare di approfondimento, vale la pena evidenziare le casistiche di esclusione. La norma prevede infatti che le imprese appaltatrici o affidatarie e a quelle subappaltatrici possano - non debbano - versare direttamente le ritenute qualora:
• risultino in attività da almeno cinque anni, ovvero abbiano eseguito nel corso dei due anni precedenti complessivi versamenti registrati nel conto fiscale per un importo superiore a 2 milioni di euro;
• non abbiano iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi affidati agli agenti della riscossione relativi a tributi e contributi previdenziali per importi superiori a 50.000 euro, per i quali siano ancora dovuti pagamenti o per i quali non siano stati accordati provvedimenti di sospensione.
A tali fini queste dovranno certificare ai committenti di possedere i requisiti suddetti, liberandoli pertanto dalla responsabilità relativa ai versamenti delle ritenute fiscali. Alla luce di quanto sopra, salvo eventuali (ed auspicabili) modifiche, la norma costituirà un forte disincentivo a contrattare con imprese magari perfettamente sane, ma di nuova o recente costituzione.
In particolare, il Decreto introduce un articolato meccanismo, secondo il quale gli appaltatori o sub-appaltatori trasferiscono sul conto corrente dei committenti entro 5 giorni prima della data di scadenza del versamento, l'importo delle ritenute fiscali operate sui redditi dei lavoratori impegnati nell'appalto con l'impresa committente, o nel servizio, ovvero la richiesta di operare la compensazione con i propri crediti per corrispettivi maturati in relazione all'appalto. Entro il medesimo termine, i medesimi soggetti inviano al committente i dati utili a controllare l'importo deI versamento, (elenco nominativo di tutti i lavoratori impegnati, ore di lavoro retribuite, retribuzione lorda...). Allo stesso tempo, a tali tipologie di contratti viene esteso il meccanismo del c.d. "reverse-charge" ai fini IVA, ma tale ultima disposizione è sospesa in attesa della prevista autorizzazione di deroga da parte della Commissione Europea.
In primo luogo, problematico è il perimetro soggettivo della norma in parola: se, infatti, in tema di reverse-charge la disciplina comunitaria impone al legislatore una certa precisione nel definirne i contorni - e difatti l'ambito applicativo viene limitato agli appalti ove siano impiegati lavoratori presso le sedi del committente e con l'utilizzo di beni strumentali appartenenti a quest'ultimo - tali limitazioni scompaiono relativamente alla solidarietà passiva sulle ritenute fiscali. A questo proposito, si parla infatti soltanto di appalto di opere o servizi, con una formulazione talmente generica da potenzialmente applicarsi a qualsiasi esternalizzazione di servizi, anche se non caratterizzata da intermediazione di mano d'opera. Significativo, a questo proposito, è un passaggio della Relazione Illustrativa, che così argomenta: "L'ambito di applicazione è più esteso rispetto a quello previsto dall'art. 29 del d.lgs. n. 276 del 2003 per due ordini di ragioni. In primo luogo l'ambito applicativo non è limitato esclusivamente ai contratti di appalto, dovendo intendersi ricompresi nella locuzione utilizzata anche i contratti non nominati, o misti, nonché i contratti di subfornitura, logistica, spedizione e trasporto, nei quali oggetto del contratto è comunque l'assunzione di un obbligo di fare da parte dell'impresa appaltatrice (...)".
Oltremodo gravosa è altresì la parte di procedura che prevede a carico del committente di verificare l'importo delle ritenute da versare sulla base dei dati relativi alle retribuzioni forniti dai committenti e subappaltatori, così come nella parte in cui istituisce obblighi di comunicazione con gli appaltatori e sub-appaltatori via PEC relativamente a ciascun versamento (mensile) da eseguire. Inoltre, se l'appaltatore (o il sub-appaltatore) non rispetta il termine dei 5 giorni precedenti il versamento, gli adempimenti a carico del committente non si estinguono. Infatti, se nei 90 giorni successivi al termine di versamento, il committente riceve i dati delle ritenute operate e gli importi dovuti, egli dovrà provvedere senza indugio al versamento, effettuando addirittura i calcoli del ravvedimento operoso per conto del datore di lavoro.
Infine, il committente che abbia maturato debiti per compensi all'appaltatore o sub-appaltatore, dovrà bloccare i relativi pagamenti e utilizzare le provviste per eseguire i versamenti delle ritenute all'Erario.
Relativamente alla decorrenza, va sottolineato che la nuova disciplina si applica a far data dal 1° gennaio 2020. Vista la gravosità del meccanismo introdotto, sul quale torneremo in dettaglio nella nostra circolare di approfondimento, vale la pena evidenziare le casistiche di esclusione. La norma prevede infatti che le imprese appaltatrici o affidatarie e a quelle subappaltatrici possano - non debbano - versare direttamente le ritenute qualora:
• risultino in attività da almeno cinque anni, ovvero abbiano eseguito nel corso dei due anni precedenti complessivi versamenti registrati nel conto fiscale per un importo superiore a 2 milioni di euro;
• non abbiano iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi affidati agli agenti della riscossione relativi a tributi e contributi previdenziali per importi superiori a 50.000 euro, per i quali siano ancora dovuti pagamenti o per i quali non siano stati accordati provvedimenti di sospensione.
A tali fini queste dovranno certificare ai committenti di possedere i requisiti suddetti, liberandoli pertanto dalla responsabilità relativa ai versamenti delle ritenute fiscali. Alla luce di quanto sopra, salvo eventuali (ed auspicabili) modifiche, la norma costituirà un forte disincentivo a contrattare con imprese magari perfettamente sane, ma di nuova o recente costituzione.